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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 18598/2026

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allustio Giovanni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/07/1985avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Vasto.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Vasto in composizione monocratica, infunzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell’interesse di GiovanniSallustio, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivisin relazione ai reati di cui a tre ordinanze di riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolodella continuazione (con determinazione della pena complessiva in anni 4, mesi 6 direclusione e 1600,00 euro di multa) e le fattispecie di cui alla sentenza della Corte di appellodi L’Aquila, irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ha, pertanto, rideterminato la pena complessiva inanni 5, mesi 1 di reclusione ed euro 1.950,00 di multa.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Vasto, deducendo vizio di motivazione con riferimentoall’accoglimento della continuazione.Lamenta il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione dà rilievo ad un programmadelinquenziale generico, come emergente dalla dichiarazione di delinquenza abituale cui si èproceduto con la sentenza in ultimo menzionata, incompatibile con il riconoscimento delvincolo della continuazione, e dal lasso temporale notevole tra i fatti di cui alla richiesta diunificazione.

Osserva che, mancando una deliberazione unitaria, i reati sono semplicementeespressione di uno stile di vita.Conclude, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria scritta, con la quale insiste perl’inammissibilità o quantomeno il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1.

Va, invero, premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle lorolinee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degliindici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).1.2.

L’ordinanza impugnata risulta, in primo luogo, confrontarsi con il richiamocontenuto nel parere contrario del Procuratore in questa sede ricorrente, riproposto in questasede, alla ontologica incompatibilità tra la dichiarazione di delinquente abituale ed ilriconoscimento della continuazione, rilevando che la stessa non sussiste in quanto nonprevista da alcuna norma (che sancisca il divieto di applicazione dell’istituto dellacontinuazione in presenza di una formale dichiarazione di abitualità nel reato), e che cosadiversa, rispetto alla dichiarazione di delinquente abituale, è l’abitualità quale reiterazione dicondotte criminose sintomatiche di uno stile di vita e non di deliberazione unitaria.La stessa ordinanza, poi, rileva che dalla lettura delle sentenze di condanna per i reatidi cui si chiede l’applicazione della disciplina della continuazione si evince che tra i variepisodi di truffa, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita e ricettazione (tutti reaticontro il patrimonio) è intercorso un lasso temporale di circa un anno, che si inserisceall’interno del periodo dei reati già portati in continuazione di cui alle ordinanze nn. 6, 33 e68/2024 SIGE, con la conseguenza che si può ritenere sussistente l’unicità del medesimodisegno criminoso nei termini rappresentati dall’istante anche per l’omogeneità delleviolazioni, peraltro commesse tutte in [OSCURATO:PERSONA] e località limitrofe.

Evidenzia, quindi, chenel caso in esame non siamo in presenza di un’abitualità come stile di vita, perché i reati percui si chiede l’applicazione del beneficio sono contenuti in un arco temporale che rientraperfettamente nei reati già unificati dal vincolo della continuazione nelle predette ordinanze,le quali individuano uno spazio temporale ancora maggiore.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, con riguardo all’ultimo profiloevidenziato, Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790, secondo cui intema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurareuna precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcunidei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazionedell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta nonpossono essere ricondotti al delineato disegno) il ricorso, che insiste sull’incompatibilità tradichiarazione di delinquenza abituale (trascurando, peraltro, come evidenziato dallamemoria difensiva, che la sentenza, che dichiara [OSCURATO:PERSONA] delinquente abituale, unifica i reatisotto il vincolo della continuazione), e sulla distanza cronologica tra i fatti, senza rapportarsia quanto sottolineato al riguardo dall’ordinanza in esame, si rivela infondato.

P.Q.MRigetta il ricorsoCosì è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
allustio Giovanni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/07/1985avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Vasto.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Vasto in composizione monocratica, infunzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell’interesse di GiovanniSallustio, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivisin relazione ai reati di cui a tre ordinanze di riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolodella continuazione (con determinazione della pena complessiva in anni 4, mesi 6 direclusione e 1600,00 euro di multa) e le fattispecie di cui alla sentenza della Corte di appellodi L’Aquila, irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha, pertanto, rideterminato la pena complessiva inanni 5, mesi 1 di reclusione ed euro 1.950,00 di multa.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Vasto, deducendo vizio di motivazione con riferimentoall’accoglimento della continuazione.Lamenta il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione dà rilievo ad un programmadelinquenziale generico, come emergente dalla dichiarazione di delinquenza abituale cui si èproceduto con la sentenza in ultimo menzionata, incompatibile con il riconoscimento delvincolo della continuazione, e dal lasso temporale notevole tra i fatti di cui alla richiesta diunificazione. Osserva che, mancando una deliberazione unitaria, i reati sono semplicementeespressione di uno stile di vita.Conclude, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria scritta, con la quale insiste perl’inammissibilità o quantomeno il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Va, invero, premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle lorolinee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degliindici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).1.2. L’ordinanza impugnata risulta, in primo luogo, confrontarsi con il richiamocontenuto nel parere contrario del Procuratore in questa sede ricorrente, riproposto in questasede, alla ontologica incompatibilità tra la dichiarazione di delinquente abituale ed ilriconoscimento della continuazione, rilevando che la stessa non sussiste in quanto nonprevista da alcuna norma (che sancisca il divieto di applicazione dell’istituto dellacontinuazione in presenza di una formale dichiarazione di abitualità nel reato), e che cosadiversa, rispetto alla dichiarazione di delinquente abituale, è l’abitualità quale reiterazione dicondotte criminose sintomatiche di uno stile di vita e non di deliberazione unitaria.La stessa ordinanza, poi, rileva che dalla lettura delle sentenze di condanna per i reatidi cui si chiede l’applicazione della disciplina della continuazione si evince che tra i variepisodi di truffa, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita e ricettazione (tutti reaticontro il patrimonio) è intercorso un lasso temporale di circa un anno, che si inserisceall’interno del periodo dei reati già portati in continuazione di cui alle ordinanze nn. 6, 33 e68/2024 SIGE, con la conseguenza che si può ritenere sussistente l’unicità del medesimodisegno criminoso nei termini rappresentati dall’istante anche per l’omogeneità delleviolazioni, peraltro commesse tutte in [OSCURATO:PERSONA] e località limitrofe. Evidenzia, quindi, chenel caso in esame non siamo in presenza di un’abitualità come stile di vita, perché i reati percui si chiede l’applicazione del beneficio sono contenuti in un arco temporale che rientraperfettamente nei reati già unificati dal vincolo della continuazione nelle predette ordinanze,le quali individuano uno spazio temporale ancora maggiore.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, con riguardo all’ultimo profiloevidenziato, Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790, secondo cui intema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurareuna precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcunidei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazionedell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta nonpossono essere ricondotti al delineato disegno) il ricorso, che insiste sull’incompatibilità tradichiarazione di delinquenza abituale (trascurando, peraltro, come evidenziato dallamemoria difensiva, che la sentenza, che dichiara [OSCURATO:PERSONA] delinquente abituale, unifica i reatisotto il vincolo della continuazione), e sulla distanza cronologica tra i fatti, senza rapportarsia quanto sottolineato al riguardo dall’ordinanza in esame, si rivela infondato. P.Q.MRigetta il ricorsoCosì è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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