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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 2021

Cassazione n. 34137/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 15600-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTI', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SI ,IZ(;IO 1)1 [OSCURATO:PERSONA], I OR17,[OSCURATO:PERSONA] la__A; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]] i [OSCURATO:SOCIETA] ; - intimata- avverso l'ordinanza n.

RG 13/2020 della CORTI', D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ,PPE, [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA], come si desume dalla ordinanza impugnata piuttosto che dal ricorso, è caduta all'interno dei locali di proprietà di Eurospin - [OSCURATO:PERSONA] spa, inciampando in un cordolo. 2.-Ha dunque agìto sostenendo la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'articolo 2051 c.c..

La sua pretesa è stata però rigettata dal Tribunale di Bologna che hp attribuito a lei la responsabilità del danno, piuttosto che al custode. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque proposto appello, e la Corte di Appello di Bologna ha emesso ordinanza di inammissibilità ex articolo 348 bis c.p.c. 3.-Ora la Cìccarelli ricorre avverso tale ordinanza, mentre la originaria convenuta, cui il ricorso risulta notificato per posta elettronica, non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 4.-11 ricorso, che consta di un solo motivo e fa valere omessa o insufficiente motivazione, è inammissibile. 5.-Deve infatti ritenersi inammissibile "il ricorso per cassazione, con H quale si contesti un "error in judicando", contro l'ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell'appello, per il sol fatto che essa, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perché tale possibilità è consentita dall'art. 348 ter, comma 4, c.p.c., che permette, in tal caso, l'impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto" (Cass. 13835/ 2019; Cass. 26915/ 2020).

Nella fattispecie, la ricorrente, anziché impugnare la decisione di primo grado, ha impugnato quella di appello, che è conforme all'altra e non contiene accertamenti in fatto diversi, né una diversa prospettazione dei fatti.

Come è noto, in questo caso, l'ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c. può essere impugnata solo per vizi suoi propri contenenti violazioni di norme processuali (Cass. Sez.

Un. 1914/ 2016).

Mentre qui è impugnata nel merito.

Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 15600-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTI', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SI ,IZ(;IO 1)1 [OSCURATO:PERSONA], I OR17,[OSCURATO:PERSONA] la__A; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]] i [OSCURATO:SOCIETA] ; - intimata- avverso l'ordinanza n. RG 13/2020 della CORTI', D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ,PPE, [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA], come si desume dalla ordinanza impugnata piuttosto che dal ricorso, è caduta all'interno dei locali di proprietà di Eurospin - [OSCURATO:PERSONA] spa, inciampando in un cordolo. 2.-Ha dunque agìto sostenendo la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'articolo 2051 c.c.. La sua pretesa è stata però rigettata dal Tribunale di Bologna che hp attribuito a lei la responsabilità del danno, piuttosto che al custode. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque proposto appello, e la Corte di Appello di Bologna ha emesso ordinanza di inammissibilità ex articolo 348 bis c.p.c. 3.-Ora la Cìccarelli ricorre avverso tale ordinanza, mentre la originaria convenuta, cui il ricorso risulta notificato per posta elettronica, non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 4.-11 ricorso, che consta di un solo motivo e fa valere omessa o insufficiente motivazione, è inammissibile. 5.-Deve infatti ritenersi inammissibile "il ricorso per cassazione, con H quale si contesti un "error in judicando", contro l'ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell'appello, per il sol fatto che essa, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perché tale possibilità è consentita dall'art. 348 ter, comma 4, c.p.c., che permette, in tal caso, l'impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto" (Cass. 13835/ 2019; Cass. 26915/ 2020). Nella fattispecie, la ricorrente, anziché impugnare la decisione di primo grado, ha impugnato quella di appello, che è conforme all'altra e non contiene accertamenti in fatto diversi, né una diversa prospettazione dei fatti. Come è noto, in questo caso, l'ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c. può essere impugnata solo per vizi suoi propri contenenti violazioni di norme processuali (Cass. Sez. Un. 1914/ 2016). Mentre qui è impugnata nel merito. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica
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