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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:166
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994J0182 - IT Avis juridique important | 61994J0182 SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL

1. GIUGNO 1995. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - INADEMPIMENTO - [OSCURATO:PERSONA] 89/392/CEE E 91/368/CEE. - CAUSA C-182/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01465 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Ricorso per inadempimento ° Interesse ad agire ° Interesse che non è stato dimostrato per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] (Trattato CE, art. 169)

2. Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento ° Giustificazione dedotta dall' intervento di direttive di modifica ° Inammissibilità (Trattato CE, art. 169)

[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nell' esercizio delle competenze spettantile ai sensi dell' art. 169 del Trattato, non deve dimostrare il proprio interesse ad agire in quanto, nell' interesse generale della Comunità, è tenuta d' ufficio a vigilare sull' applicazione delle disposizioni del Trattato da parte degli Stati membri.

2. Il fatto che le istituzioni comunitarie procedano a modifiche delle direttive non è sufficiente per dispensare gli Stati membri dall' obbligo di conformarsi alle direttive stesse entro i termini impartiti. [OSCURATO:PERSONA] causa C-182/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 183, pag. 9), e alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/368/CEE, che modifica la direttiva 89/392/CEE (GU L 198, pag. 16), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di Sezione, P. Jann, D.A.O.

Edward, J.-P.

Puissochet e L. Sevón, giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 marzo 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 29 giugno 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 183, pag. 9), e alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/368/CEE, che modifica la direttiva 89/392/CEE (GU L 198, pag. 16), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario. 2 L' art. 13, n. 1, della direttiva 89/392 e l' art. 3, n. 1, della direttiva 91/368 prescrivono che gli Stati membri adottino entro il 1 gennaio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive. 3 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, non provvedendo in tal senso entro il 1 gennaio 1992, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario. 4 Il governo italiano non contesta che le direttive 89/392 e 91/368 non siano state trasposte entro il termine impartito.

Esso rileva ciò nondimeno che il parere motivato 28 maggio 1993 è stato emesso allorché erano in fase di emanazione due direttive recanti modifica della direttiva 89/392, e cioè la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/44/CEE (GU L 175, pag. 12), e la direttiva del Consiglio 22 luglio 1993, 93/68/CEE (GU L 220, pag. 1).

Il ricorso sarebbe stato poi proposto quando ancora non era scaduto il termine per il recepimento delle due direttive di modifica.

Ne consegue, secondo la convenuta, che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è diretto a far dichiarare il mancato adeguamento dell' ordinamento giuridico italiano ad una disciplina comunitaria che non è più attuale.

L' inadempimento di cui trattasi sarebbe quindi solo un inadempimento formale sul quale non potrebbe basarsi un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato.

Il governo italiano conclude che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile per carenza di interesse ad agire. 5 A questo proposito, va anzitutto rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, puntualmente richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA], questa, nell' esercizio delle competenze spettantile ai sensi dell' art. 169 del Trattato, non deve dimostrare il proprio interesse ad agire in quanto, nell' interesse generale della Comunità, è tenuta d' ufficio a vigilare sull' applicazione delle disposizioni del Trattato da parte degli Stati membri (sentenza 4 aprile 1974, causa 167/73, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, Racc. pag. 359, punto 15). 6 Va poi sottolineato che il fatto che le istituzioni comunitarie procedano a modifiche delle direttive non è sufficiente per dispensare gli Stati membri dall' obbligo di conformarsi alle direttive stesse entro i termini impartiti. 7 Il governo italiano osserva inoltre che il recepimento dell' intera normativa in materia è stato previsto con la legge n. 146/94, e che il provvedimento di recepimento è in corso di emanazione. 8 Dato che la trasposizione delle direttive non si è realizzata, si deve considerare fondata la censura di inadempimento dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 9 Occorre, di conseguenza, dichiarare che, la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 89/392 e alla direttiva 91/368, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, e alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/368/CEE, che modifica la direttiva 89/392/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0182 - IT Avis juridique important | 61994J0182 SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 1. GIUGNO 1995. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - INADEMPIMENTO - [OSCURATO:PERSONA] 89/392/CEE E 91/368/CEE. - CAUSA C-182/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01465 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Ricorso per inadempimento ° Interesse ad agire ° Interesse che non è stato dimostrato per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] (Trattato CE, art. 169) 2. Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento ° Giustificazione dedotta dall' intervento di direttive di modifica ° Inammissibilità (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nell' esercizio delle competenze spettantile ai sensi dell' art. 169 del Trattato, non deve dimostrare il proprio interesse ad agire in quanto, nell' interesse generale della Comunità, è tenuta d' ufficio a vigilare sull' applicazione delle disposizioni del Trattato da parte degli Stati membri. 2. Il fatto che le istituzioni comunitarie procedano a modifiche delle direttive non è sufficiente per dispensare gli Stati membri dall' obbligo di conformarsi alle direttive stesse entro i termini impartiti. [OSCURATO:PERSONA] causa C-182/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 183, pag. 9), e alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/368/CEE, che modifica la direttiva 89/392/CEE (GU L 198, pag. 16), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di Sezione, P. Jann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e L. Sevón, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 marzo 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 29 giugno 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 183, pag. 9), e alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/368/CEE, che modifica la direttiva 89/392/CEE (GU L 198, pag. 16), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario. 2 L' art. 13, n. 1, della direttiva 89/392 e l' art. 3, n. 1, della direttiva 91/368 prescrivono che gli Stati membri adottino entro il 1 gennaio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive. 3 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, non provvedendo in tal senso entro il 1 gennaio 1992, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario. 4 Il governo italiano non contesta che le direttive 89/392 e 91/368 non siano state trasposte entro il termine impartito. Esso rileva ciò nondimeno che il parere motivato 28 maggio 1993 è stato emesso allorché erano in fase di emanazione due direttive recanti modifica della direttiva 89/392, e cioè la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/44/CEE (GU L 175, pag. 12), e la direttiva del Consiglio 22 luglio 1993, 93/68/CEE (GU L 220, pag. 1). Il ricorso sarebbe stato poi proposto quando ancora non era scaduto il termine per il recepimento delle due direttive di modifica. Ne consegue, secondo la convenuta, che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è diretto a far dichiarare il mancato adeguamento dell' ordinamento giuridico italiano ad una disciplina comunitaria che non è più attuale. L' inadempimento di cui trattasi sarebbe quindi solo un inadempimento formale sul quale non potrebbe basarsi un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato. Il governo italiano conclude che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile per carenza di interesse ad agire. 5 A questo proposito, va anzitutto rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, puntualmente richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA], questa, nell' esercizio delle competenze spettantile ai sensi dell' art. 169 del Trattato, non deve dimostrare il proprio interesse ad agire in quanto, nell' interesse generale della Comunità, è tenuta d' ufficio a vigilare sull' applicazione delle disposizioni del Trattato da parte degli Stati membri (sentenza 4 aprile 1974, causa 167/73, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, Racc. pag. 359, punto 15). 6 Va poi sottolineato che il fatto che le istituzioni comunitarie procedano a modifiche delle direttive non è sufficiente per dispensare gli Stati membri dall' obbligo di conformarsi alle direttive stesse entro i termini impartiti. 7 Il governo italiano osserva inoltre che il recepimento dell' intera normativa in materia è stato previsto con la legge n. 146/94, e che il provvedimento di recepimento è in corso di emanazione. 8 Dato che la trasposizione delle direttive non si è realizzata, si deve considerare fondata la censura di inadempimento dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 9 Occorre, di conseguenza, dichiarare che, la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 89/392 e alla direttiva 91/368, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario. Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, e alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/368/CEE, che modifica la direttiva 89/392/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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