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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 20512/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore brio ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.; rilevato che con l'unico motivo il ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 581, cod. proc. pen.; ritenuto che esso sia inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando delle deduzioni assolutamente generiche, tenuto conto del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823 - 01); ritenuto, altresì, che, in ogni caso, il motivo sia manifestamente infondato, in quanto il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e non affetto dai difetti prospettati, atteso che l'atto di appello proposto nell'interesse dei due imputati era effettivamente del tutto generico, essendosi il medesimo limitato a una vaga contestazione della responsabilità degli stessi ad onta di una pacifica ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio (v. pag. 3 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in 3.000,00 euro, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibilip il' ricorsiti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] PrsiIente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore brio ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.; rilevato che con l'unico motivo il ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 581, cod. proc. pen.; ritenuto che esso sia inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando delle deduzioni assolutamente generiche, tenuto conto del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823 - 01); ritenuto, altresì, che, in ogni caso, il motivo sia manifestamente infondato, in quanto il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e non affetto dai difetti prospettati, atteso che l'atto di appello proposto nell'interesse dei due imputati era effettivamente del tutto generico, essendosi il medesimo limitato a una vaga contestazione della responsabilità degli stessi ad onta di una pacifica ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio (v. pag. 3 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in 3.000,00 euro, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibilip il' ricorsiti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] PrsiIente
Sentenza Cassazione n. 20512/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris