CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 26458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G.N. 19522/2021 ORDINANZA sul ricorso 19522/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ONOFRIO in [OSCURATO:PERSONA] 4, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio digitale; pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 116/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che La società [OSCURATO:PERSONA] SpA convenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] SpA allegando di aver stipulato con la convenuta un contratto di spedizione ex art. 1737 c.c. avente ad oggetto l’importazione dalla Cina di prodotti destinati ad essere commercializzati in Italia, con vettore reclutato dallo spedizioniere dai porti d’imbarco fino al porto di destinazione nonché tutte le operazioni accessorie, comprese le operazioni doganali; rappresentò di aver richiesto allo spedizioniere di conoscere le tariffe doganali e i dazi sull’importazione di lampadine, allegando le fotografie dei prodotti e di aver versato in anticipo allo spedizioniere la somma dovuta applicando il dazio del 2,70%; al momento di ritirare i prodotti nel porto di destinazione si era vista contestare che, anziché essere soggetta al dazio del 2,70%, la merce era soggetta al dazio antidumping del 66,10%, per un errore nella indicazione del relativo codice; e che conseguentemente ella si era vista notificare una cartella di pagamento di € 27.493,79, ed aveva versato, per non subìre l’esecuzione esattoriale, la somma, complessiva di interessi moratori, di € 35.139,31; ritenendo che dell’errore fosse responsabile la convenuta, l’attrice chiese alla medesima la restituzione della somma; la convenuta si costituì in giudizio eccependo, tra l’altro, la prescrizione del diritto;il Tribunale di Tarantoaccolse l’eccezione di prescrizione, ritenendo che la mandante avrebbe potuto far valere il diritto già a partire dal momento in cui l’Ente di riscossione le aveva notificato la cartella esattoriale, e rigettò la domanda; la Corte d’Appello di Bari, adita con gravame dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con appello incidentale dalla appellata società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ordine alla statuizione relativa alle spese, con sentenza del 21/1/2021 ha rigettato il gravame; avverso la suindicata sentenza della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi; ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis, 1° co. c.p.c. Considerato che: con il primo motivo – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218,2935 e 2946 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.-la ricorrente si duole che i giudici del merito abbia ritenuto maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno facendo erroneamente riferimento al momento della notifica della cartella esattoriale,e non già a quella di definizione del processo tributario, laddove nella specie il danno si è concretizzato almomento in cui è stata costretta ad effettuare il pagamento del dazio e della sanzione, non sussistendo prima di quel momento alcun danno risarcibile, dovendosi attendere la definizione della questione in sede tributaria; con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 2935,2946 e 2951 c.c. nonché omesso esame di documenti decisivi ai fini del giudizio in riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. -la ricorrente lamenta che la corte del merito ha erroneamente pretermesso la valutazione della corrispondenza intercorsa tra le parti al fine di valutare la tempestività della domanda risarcitoria ed omesso di valutare che, prima della definizione del giudizio tributario, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto agire in danno della Kuehne per un pregiudizio economico solo potenziale e non ancora attuale; i motivi, che possono essere congiuntamente trattati per ragioni di connessione contenendo entrambi contestazioni in ordine al capo di sentenza che ha confermato la prescrizione del diritto della [OSCURATO:PERSONA] SpA al risarcimento del danno, sono inammissibili; la sentenza impugnata, là dove risulta affermato che il diritto può essere fatto valere fin dal momento della notifica della cartella di pagamento da parte dell’Ente tributario perché la Ingross non poteva non essere, in quel momento, a conoscenza del danno su di sé incombente , è conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui ad assumere rilevanzaai fini della decorrenza del termine di prescrizione non è lo stato soggettivo del singolo ma solo ed esclusivamente la rilevabilità oggettiva degli elementi necessari all’esercizio del diritto, sicché in tema di risarcimento del danno l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio,e non comprende, quando il danno è percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato, gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. 3, n. 19193 del 19/7/2018; Cass., 3, n. 13343 del 28/4/2022); considerata la conformità dell’impugnata sentenza alla consolidata giurisprudenza di questa Corte ne deriva la inammissibilità dei primi due motivi di ricorso ai sensi dell’art.360 bis c.p.c.; il secondo motivo , con il quale la ricorrente lamenta il preteso mancato accertamento in fatto in ordine al momento in cui la Ingross aveva contestato alla Kuehne il mancato pagamento del dazio, è d’altro canto inammissibile anche là dove contiene rilievi di natura fattuale e, nella parte in cui viene denunciatala violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p .c., perché in contrasto con l’art. 348 ter c.p.c. in presenza di pronuncia cd. “doppia conforme”; con il terzo motivo–omessa e falsa applicazione degli artt.2946 e 2951 c.c. in riferimento all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.-la ricorrente lamenta che la corte di merito ha erroneamente ritenuto applicabile, nel caso di specie, il termine di prescrizione abbreviata di cui all’art. 2951, 2° co., c.c. e non anche il termine di prescrizione ordinario; il motivo è infondato; nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto che, individuato il dies a quo del termine di prescrizione in quello di notifica della cartella esattoriale di pagamento, o al più tardi in quello di proposizione del ricorso tributario, ed essendo incontestato che il primo atto di esercizio dei crediti risarcitori della società nei confronti dell’appellata è rappresentato dalla notifica dell’atto di citazione, il diritto azionato dall’appellante è da ritenersi prescritto sia a voler applicare il termine più breve di 12 mesi sia quello piùlungo di 18 mesi, limitandosi alla mera applicazione dell’art. 2951 c.c. secondo cui “si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa”; con il quarto motivo–violazione e falsa applicazione degli artt. 1228, 1717 e 1737 c.c. in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c.- la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha asseritam ente qualificato erroneamente la fattispecie, ravvisando incombere alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’onere di richiedere un parere di classificazione all’[OSCURATO:PERSONA] per avere certezza sulla corretta classificazione del prodotto, anziché porre a carico dello spedizioniere le conseguenze derivanti dall’inadempimento alle norme sul mandato; il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui, non essendo la [OSCURATO:PERSONA] uno spedizioniere doganale professionale, per l’espletamento delle operazioni di dogana, per le quali aveva ricevuto l’incarico dalla Ingross L evante s.p.a. , aveva necessariamente dovuto sostituire a sé un dichiarante doganale iscritto allo speciale albo, non potendo essa ope legis provvedere direttamente a tale incombente; la sentenza è pertanto conforme all’ orientamento di questa Corte secondo cuisalvo che non sia iscritto nello speciale albo degli spedizionieri doganali, lo spedizioniere, che per adempiere l'incarico commessogli debba compiere operazioni doganali, si trova nella necessità di servirsi di uno spedizioniere doganale, versandosi in tal caso nell'ipotesi di sostituzione necessaria per la natura dell'incarico, prevista dall'art. 1717 cod. civ.( v. Cass., 3, n. 9697 del 1 8/6/2003 ); conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a pagare, in favore della controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%,in favore della controricorrente Ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma1bis del citato art. 13,