Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 26794/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19882/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 328/2024depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/09/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti di circa quarantotto anni di età, verso le 19.30 del 28/08/2016 cadde a causa di un tombino privo di adeguata livellatura nella piazza Mercato del Comune di Barisciano, mentre era ivi in corso la Sagra della patata e riportò la frattura scomposta del gomito sinistro. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere esperito la negoziazione assistita, convenne in giudizio il Comune di Barisciano dinanzi al Tribunale di L’Aquila.

Il Tribunale, nel rituale contraddittorio delle parti, accertò, con sentenza non definitiva, la responsabilità esclusiva delComune, e a seguito di consulenza tecnica di ufficio, con sentenza definitiva n. 214 del 2023, lo condannò al risarcimento dei danni, quantificati in oltre ventimila euro.

Il Comune propose impugnazione e la Corte d’appello di L’Aquila, nel ricostituito contraddittorio con la Fantasia, ritenne sussistente un concorso di colpa di questa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., nella misura del 50% e ridusse della metà la posta risarcitoria e quindi a poco più di diecimila euro.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione la Fantasia con atto affidato a due motivi.

Resiste il Comune di Barisciano con controricorso.

Il ricorso è stato avviato inizialmente a definizione anticipata mediante il deposito di una proposta.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione in forma collegiale.

Il ricorso è stato, pertanto, fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorso è stato trattenuto in decisione e il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti.

Primo motivo: violazione e(o) falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all’art.2051 c.c.

Error in iudicando .

Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione exart. 360, primo comma, n. 5 c . p . c . circa la condotta anomala della vittima.

Secondo motivo:«violazione e ( o ) falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art.115 c.p.c.

Violazione e ( o ) falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in relazione all’obbligo di motivazione.

La proposta di definizione anticipata è la seguente: «la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi i seguenti profili di inammissibilità/manifesta infondatezza/improcedibilità dello stesso: si premette che la decisione impugnata è senz’altro conforme, in diritto, ai consolidati principi (del resto puntualmente e chiaramente richiamati dalla corte d’appello), da tempo enunciati da questa Corte nella materia della responsabilità per cose in custodia (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018, Rv. 647934 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018, Rv. 647935 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 – 01 - 02; Sez . 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018, Rv. 648247 – 02; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478 e 2479 del 01/02/2018, non massimate), successivamente ribaditi in più occasioni (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018, Rv. 651374 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, Rv. 653609 – 01; Sez. 3, R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019, Rv. 654924 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020, Rv. 658754 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021, Rv. 663127 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021, Rv. 663300 - 02; Sez. 3, Ordinanza n. 35429 del 01/12/2022, Rv. 666487 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023, Rv. 667836 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023, Rv. 668745 - 01), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Rv. 665084 -01), e ancor più di recente riaffermati (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, Rv. 667668 – 01 - 02 - 03), secondo i quali «la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode –e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole», dovendosi peraltro precisare che questi ultimi concetti – contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente –vanno intesi non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l’eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale e, comunque, quanto meno colpose (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023, Rv. 667836 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023, Rv. 668745 - 01); Sez. 3, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024, Rv. 670396 -01), nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile (cfr., in proposito, di recente: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35966 del 27/12/2023); in particolare, risulta correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazionecon la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018, Rv. 647934 –01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018, Rv. 647934 –01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020, Rv. 658754 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020, Rv. 658754 –01) il rilievo – nel caso di specie – della sussistenza di una ipotesi di concorso colposo della vittima nella determinazione dell’evento dannoso, e la valutazione di tale concorso nella misura del 50%, R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle risultano fondati su accertamenti di fatto espressamente enunciati nella motivazione della sentenza impugnata, che appare adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non è sindacabile nella presente sede; tanto premesso, ne deriva la manifesta infondatezza di tutti i motivi del ricorso (connessi tra loro, logicamente e giuridicamente e, quindi, esaminabili congiuntamente): sia con riguardo alla censura di violazione dell’art. 2051, in quanto i principi di diritto enunciati ed applicati in proposito dalla corte d’appello sono senz’altro conformi all’indirizzo consolidato di questa Corte in materia, come più sopra chiarito; sia con riguardo a quella di violazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’obbligo di motivazione, in quanto la decisione impugnata risulta sostenuta da motivazione adeguata, fondata sulla prudente valutazione delle prove disponibili, tenuto conto delle allegazioni e delle difese delle parti; d’altra parte, le predette censure non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 –01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02); in particolare, deve certamente escludersi la sussistenza di una ipotesi di cd. travisamento delle prove, tale da costituire violazione dell’art.115 c.p.c., in quanto con le censure formulate nel ricorso non è dedotta una svista concernente il fatto probatorio in sé, contestandosi, al più, il processo di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, peraltro al di fuori dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. (cfr., in proposito, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 –01); R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle in definitiva, le censure di cui al ricorso si risolvono tutte nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non manifestamente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità; è appena il caso di osservare, infine, che è, in radice, inammissibile la censura di «omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 cpc», non essendo tale censura ammessa come motivo di ricorso per cassazione, nell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis.». [OSCURATO:PERSONA] condivide le ragioni d’inammissibilità, dei singoli motivi del ricorso, di cui alla proposta di definizione accelerata e rileva che le prospettazioni difensive di cui alla memoria depositata dalla ricorrente non valgono a incrinare le esposte ragioni in quanto entrambi i motivi chiedono una rivisitazione della ricostruzione del fatto storico, effettuata in modo dettagliato dalla Corte d’appello, che ha reiterato la lettura delle risultanze testimoniali e ha valutato le circostanze di tempo e di luogo in modo specifico; il ricorso inoltre, quale ragione di inammissibilità autonoma, ha richiamato la formulazione dei motivi anche sulla base della precedente formulazione del n. 5 dell’art. 360 codice di rito che fa ceva riferimento alla motivazione omessa, contraddittoria o insufficiente.

A fronte della dettagliata ricostruzione dell’evento e della conseguente individuazione della responsabilità concorrente della Fantasia, secondo un giudizio di piena compatibilità dell’applicazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 1227 c.c.,le prospettazioni censorie si limitano a una mera contrapposizione e, quindi, in definitiva, alla mera richiesta di una diversa valutazione dei fatti di causa, pur se le censure sono veicolate nel primo motivo, mediante il richiamo , meramente formale,all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] riferimento alle censure prospettate ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 2 c.p.c. il Collegio ritiene che la motivazione resa dalla Corte d’appello è, sia in punto di diritto che di fatto, ampiamente superiore al c.d. minimo Costituzionale come individuato dalla giurisprudenza di questa Corte da oltre un decennio(Sez.

U, n. 8053 del 7/04/2014; Cass. n. 27415 del 29/10/2018; Cass. n. 23940 del 13/10/2017 e Cass. n. 17761 del 8/09/2016 ) e resiste, pertanto, alla prospettazione di mera apparenza che le attribuisce la difesa della Fantasia.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

In applicazione dell’art. 380 bis, comma terzo c.p.c., come da ultimo interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U n. 36069 del 27/12/2023 Rv. 670580 - 01) , e in considerazione del carattere di puro merito delle censure proposte dalla Fantasia attinenti l’applicazione da parte della Corte territoriale dell’art. 1227 c.c., la ricorrente deve essere condannata, in considerazione dell’esatta riproduzione in sede di decisione collegiale della decisione di inammissibilità del ricorso, al pagamento della somma di Euro duemilacinquecentoai sensi dell’art 96, comma terzo, c.p.c. e della somma di Euro duemilacinquecento, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c.

La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi , oltre a euro 200,00 per esborsi oltre al rimborso forfetario al 15% e CA e IVA per legge nonché al pagamento di Euro 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e di Euro 2.500,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19882/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 328/2024depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/09/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti di circa quarantotto anni di età, verso le 19.30 del 28/08/2016 cadde a causa di un tombino privo di adeguata livellatura nella piazza Mercato del Comune di Barisciano, mentre era ivi in corso la Sagra della patata e riportò la frattura scomposta del gomito sinistro. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere esperito la negoziazione assistita, convenne in giudizio il Comune di Barisciano dinanzi al Tribunale di L’Aquila. Il Tribunale, nel rituale contraddittorio delle parti, accertò, con sentenza non definitiva, la responsabilità esclusiva delComune, e a seguito di consulenza tecnica di ufficio, con sentenza definitiva n. 214 del 2023, lo condannò al risarcimento dei danni, quantificati in oltre ventimila euro. Il Comune propose impugnazione e la Corte d’appello di L’Aquila, nel ricostituito contraddittorio con la Fantasia, ritenne sussistente un concorso di colpa di questa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., nella misura del 50% e ridusse della metà la posta risarcitoria e quindi a poco più di diecimila euro. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione la Fantasia con atto affidato a due motivi. Resiste il Comune di Barisciano con controricorso. Il ricorso è stato avviato inizialmente a definizione anticipata mediante il deposito di una proposta. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione in forma collegiale. Il ricorso è stato, pertanto, fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorso è stato trattenuto in decisione e il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti. Primo motivo: violazione e(o) falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all’art.2051 c.c. Error in iudicando . Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione exart. 360, primo comma, n. 5 c . p . c . circa la condotta anomala della vittima. Secondo motivo:«violazione e ( o ) falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art.115 c.p.c. Violazione e ( o ) falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in relazione all’obbligo di motivazione. La proposta di definizione anticipata è la seguente: «la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi i seguenti profili di inammissibilità/manifesta infondatezza/improcedibilità dello stesso: si premette che la decisione impugnata è senz’altro conforme, in diritto, ai consolidati principi (del resto puntualmente e chiaramente richiamati dalla corte d’appello), da tempo enunciati da questa Corte nella materia della responsabilità per cose in custodia (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018, Rv. 647934 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018, Rv. 647935 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 – 01 - 02; Sez . 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018, Rv. 648247 – 02; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478 e 2479 del 01/02/2018, non massimate), successivamente ribaditi in più occasioni (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018, Rv. 651374 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, Rv. 653609 – 01; Sez. 3, R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019, Rv. 654924 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020, Rv. 658754 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021, Rv. 663127 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021, Rv. 663300 - 02; Sez. 3, Ordinanza n. 35429 del 01/12/2022, Rv. 666487 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023, Rv. 667836 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023, Rv. 668745 - 01), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Rv. 665084 -01), e ancor più di recente riaffermati (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, Rv. 667668 – 01 - 02 - 03), secondo i quali «la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode –e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole», dovendosi peraltro precisare che questi ultimi concetti – contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente –vanno intesi non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l’eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale e, comunque, quanto meno colpose (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023, Rv. 667836 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023, Rv. 668745 - 01); Sez. 3, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024, Rv. 670396 -01), nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile (cfr., in proposito, di recente: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35966 del 27/12/2023); in particolare, risulta correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazionecon la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018, Rv. 647934 –01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018, Rv. 647934 –01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020, Rv. 658754 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020, Rv. 658754 –01) il rilievo – nel caso di specie – della sussistenza di una ipotesi di concorso colposo della vittima nella determinazione dell’evento dannoso, e la valutazione di tale concorso nella misura del 50%, R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle risultano fondati su accertamenti di fatto espressamente enunciati nella motivazione della sentenza impugnata, che appare adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non è sindacabile nella presente sede; tanto premesso, ne deriva la manifesta infondatezza di tutti i motivi del ricorso (connessi tra loro, logicamente e giuridicamente e, quindi, esaminabili congiuntamente): sia con riguardo alla censura di violazione dell’art. 2051, in quanto i principi di diritto enunciati ed applicati in proposito dalla corte d’appello sono senz’altro conformi all’indirizzo consolidato di questa Corte in materia, come più sopra chiarito; sia con riguardo a quella di violazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’obbligo di motivazione, in quanto la decisione impugnata risulta sostenuta da motivazione adeguata, fondata sulla prudente valutazione delle prove disponibili, tenuto conto delle allegazioni e delle difese delle parti; d’altra parte, le predette censure non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 –01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02); in particolare, deve certamente escludersi la sussistenza di una ipotesi di cd. travisamento delle prove, tale da costituire violazione dell’art.115 c.p.c., in quanto con le censure formulate nel ricorso non è dedotta una svista concernente il fatto probatorio in sé, contestandosi, al più, il processo di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, peraltro al di fuori dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. (cfr., in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 –01); R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle in definitiva, le censure di cui al ricorso si risolvono tutte nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non manifestamente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità; è appena il caso di osservare, infine, che è, in radice, inammissibile la censura di «omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 cpc», non essendo tale censura ammessa come motivo di ricorso per cassazione, nell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis.». [OSCURATO:PERSONA] condivide le ragioni d’inammissibilità, dei singoli motivi del ricorso, di cui alla proposta di definizione accelerata e rileva che le prospettazioni difensive di cui alla memoria depositata dalla ricorrente non valgono a incrinare le esposte ragioni in quanto entrambi i motivi chiedono una rivisitazione della ricostruzione del fatto storico, effettuata in modo dettagliato dalla Corte d’appello, che ha reiterato la lettura delle risultanze testimoniali e ha valutato le circostanze di tempo e di luogo in modo specifico; il ricorso inoltre, quale ragione di inammissibilità autonoma, ha richiamato la formulazione dei motivi anche sulla base della precedente formulazione del n. 5 dell’art. 360 codice di rito che fa ceva riferimento alla motivazione omessa, contraddittoria o insufficiente. A fronte della dettagliata ricostruzione dell’evento e della conseguente individuazione della responsabilità concorrente della Fantasia, secondo un giudizio di piena compatibilità dell’applicazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 1227 c.c.,le prospettazioni censorie si limitano a una mera contrapposizione e, quindi, in definitiva, alla mera richiesta di una diversa valutazione dei fatti di causa, pur se le censure sono veicolate nel primo motivo, mediante il richiamo , meramente formale,all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] riferimento alle censure prospettate ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 2 c.p.c. il Collegio ritiene che la motivazione resa dalla Corte d’appello è, sia in punto di diritto che di fatto, ampiamente superiore al c.d. minimo Costituzionale come individuato dalla giurisprudenza di questa Corte da oltre un decennio(Sez. U, n. 8053 del 7/04/2014; Cass. n. 27415 del 29/10/2018; Cass. n. 23940 del 13/10/2017 e Cass. n. 17761 del 8/09/2016 ) e resiste, pertanto, alla prospettazione di mera apparenza che le attribuisce la difesa della Fantasia. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. In applicazione dell’art. 380 bis, comma terzo c.p.c., come da ultimo interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n. 36069 del 27/12/2023 Rv. 670580 - 01) , e in considerazione del carattere di puro merito delle censure proposte dalla Fantasia attinenti l’applicazione da parte della Corte territoriale dell’art. 1227 c.c., la ricorrente deve essere condannata, in considerazione dell’esatta riproduzione in sede di decisione collegiale della decisione di inammissibilità del ricorso, al pagamento della somma di Euro duemilacinquecentoai sensi dell’art 96, comma terzo, c.p.c. e della somma di Euro duemilacinquecento, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c. La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M R.g. n. 19882del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi , oltre a euro 200,00 per esborsi oltre al rimborso forfetario al 15% e CA e IVA per legge nonché al pagamento di Euro 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e di Euro 2.500,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,
Sentenza Cassazione n. 26794/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris