CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 settembre 2022
Cassazione n. 19557/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22158-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza depositata il 06/09/2022 (r.g. n. 1244/2022) nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 22158 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 2 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'ANASTASIA; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del Giudice tributario. Rilevato che: L’avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Avellino avviso d’intimazione col quale gli era richiesto il versamento di somme conseguenti al dedotto omesso pagamento di 27 cartelle esattoriali notificategli nel periodo tra il 2008 ed il 2018, lamentando in primo luogo l’omessa notifica delle anzidette cartelle. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate – Riscossione di Avellino, l’adita CTP, con sentenza n. 527/2021, depositata il 29 giugno 2021, accolse parzialmente il ricorso, declinando, per quanto in questa sede rileva, la propria giurisdizione in relazione a diverse cartelle aventi rispettivamente ad oggetto: la riscossione di canoni acqua; il pagamento di contravvenzioni al codice della strada; l’imposta sostitutiva contribuenti minimi; l’omesso versamento di contributi alla [OSCURATO:PERSONA], osservando trattarsi in ciascun caso di crediti non aventi natura tributaria. In particolare accomunò, ritenendole partecipi della medesima natura sanzionatoria, senza ulteriori specificazioni, le cartelle emesse per sanzioni conseguenti a violazioni al codice della strada e quelle Ric. 2022 n. 22158 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 3 - concernenti sanzioni connesse ad imposta sostitutiva contribuenti minimi. Riassunto tempestivamente dal contribuente il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, quest’ultimo, con ordinanza depositata, a scioglimento di riserva in sede di prima udienza, in data 6 settembre 2022, ha sollevato, per quanto qui d’interesse, regolamento d’ufficio di giurisdizione unicamente riguardo al dichiarato difetto di giurisdizione, da parte del giudice tributario, con riferimento alle cartelle: n. 012 2012 0001374246 000; n. 012 2012 008671615 000; n. 012 2013 0015869588 000; n. 012 2015 0002580662 000; n. 012 2016 0004574784 000 e n. 012 2017 0003962078 000, rimettendo, in parte qua, gli atti a queste Sezioni Unite affinché dichiarassero sulla controversia concernente l’impugnazione di dette cartelle sussistente la giurisdizione del giudice tributario. In vista dell’odierna adunanza camerale il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 – ter cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario. Le parti del giudizio di merito non hanno svolto difese in questa fase. Considerato che: 1. L’art. 2, comma 1, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che «[a]ppartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni» (enfasi aggiunta) «nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti Ric. 2022 n. 22158 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 4 - della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». 2. Orbene, non vi è dubbio che le cartelle succitate si riferiscano al pagamento dell’imposta sostitutiva contribuenti minimi rispettivamente per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 dovuta dal contribuente per gli anni in oggetto. L’imposta sostitutiva contribuenti minimi, disciplinata dall’art. 1, commi da 96 a 117 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche, è entrata pacificamente di natura tributaria e le sanzioni connesse al mancato pagamento di detta imposta ne seguono il relativo regime anche per quanto attiene quindi alla relativa impugnazione dinanzi al giudice tributario. Specificamente l’art. 1, comma 114, secondo periodo, della citata legge, quale applicabile ratione temporis, per quanto qui rileva, prevede che «[p]er l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e impostaregionale sulle attività produttive». [omissis]. 3. In conclusione, va dichiarata, come richiesto dal Giudice di Pace di Avellino in sede di regolamento d’ufficio di giurisdizione ed in conformità alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero, la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, erroneamente declinata dalla Commissione tributaria provinciale (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Avellino limitatamente all’impugnazione delle succitate cartelle vertenti su sanzioni per omesso pagamento d’imposta sostitutiva contribuenti minimi per gli anni di riferimento innanzi indicati. 4. Nulla va disposto riguardo alle spese. Ric. 2022 n. 22158 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 5 - P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del giudice