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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 37291/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OlIETIN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, senza un effettivo confronto critico Con l'argomentare della sentenza gravata, contrastano la valutazione probatoria resa a sostegno del giudizio di responsabilità per alcuni dei diversi fatti ascritti a ricorrente ( alcuni tra gli episodi ricompresi ai capi 3, 5, 19, 61, 64) nonché la qualificazione data ai fatti di reato in contestazione, escludendo quella di cui al comma 5 dell'art. 73 sollecita dalla difesa, il tutto replicando, comunque, censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito all'esito di uno scrutino probatorio affatto congetturale, puntuale rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immune da manifeste incongruenze logiche, conforma a diritto anche in relazione al tema della qualificazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OlIETIN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, senza un effettivo confronto critico Con l'argomentare della sentenza gravata, contrastano la valutazione probatoria resa a sostegno del giudizio di responsabilità per alcuni dei diversi fatti ascritti a ricorrente ( alcuni tra gli episodi ricompresi ai capi 3, 5, 19, 61, 64) nonché la qualificazione data ai fatti di reato in contestazione, escludendo quella di cui al comma 5 dell'art. 73 sollecita dalla difesa, il tutto replicando, comunque, censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito all'esito di uno scrutino probatorio affatto congetturale, puntuale rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immune da manifeste incongruenze logiche, conforma a diritto anche in relazione al tema della qualificazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37291/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris