Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:233
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]63/06
UAB [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]ės departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vyriausiasis administracinis teismas)
«Direttiva 92/83/CEE — Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche — Art. 27, n. 1, lett. f) — Alcol contenuto in prodotti a base di cioccolato — Esonero dall’accisa armonizzata»
Massime della sentenza
1.
Diritto comunitario — Interpretazione — Testi plurilingue
2.
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcoli e bevande alcoliche — Esenzione
dall’accisa armonizzata
[(Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, n. 1, lett. f)]
1.
Data la necessità che le disposizioni di diritto comunitario vengano applicate, e quindi interpretate, in modo uniforme, in
caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, in una delle sue versioni, ma deve venire
interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali.
In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario, la disposizione di cui è causa dev’essere
intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte.
(v. punti 13‑14)
2.
L’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle
bevande alcoliche, dev’essere interpretato nel senso che obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad esentare dall’accisa armonizzata l’alcol
etilico importato nel territorio doganale dell’Unione europea e contenuto in prodotti a base di cioccolato destinati al consumo
diretto, sempreché il contenuto di alcol in tali prodotti non ecceda gli 8,5 litri per ogni 100 chilogrammi di prodotto.
A tale riguardo, il luogo in cui l’alcol etilico è utilizzato per la fabbricazione di detti prodotti non ha alcuna rilevanza.
(v. punti 16, 19 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
19 aprile 2007 (
*
)
«Direttiva 92/83/CEE – Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche – Art. 27, n. 1, lett. f) – Alcol contenuto in prodotti a base di cioccolato – Esonero dall’accisa armonizzata»
Nel procedimento C‑63/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Vyriausiasis administracinis
teismas (Lituania) con decisione 20 dicembre 2005, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2006, nella causa tra
UAB [OSCURATO:PERSONA]
e
Muitinės departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos
,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. E. Juhász, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. J. Malenovský,
giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la UAB [OSCURATO:PERSONA], dal sig. T. Blažys, advokatas;
– per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas, in qualità di agente;
– per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes e Â. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Mölls e dalla sig.ra A. Steiblytė, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva del Consiglio
19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche
(GU L 316, pag. 21).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la UAB [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ed il Muitinės
departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos (amministrazione doganale lituana) in merito all’assoggettamento
all’accisa armonizzata dell’alcol contenuto in prodotti a base di cioccolato.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
L’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall’accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite
per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando
sono: impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari,
ripieni o meno, sempreché il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto
per il cioccolato e a 5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti».
La normativa nazionale
4
L’art. 25, n. 1, punto 5, della legge 30 ottobre 2001, sulle accise ([OSCURATO:PERSONA] akcizų įstatymas) (Žin., 2001, n. 98-3482),
come modificato dalla legge 29 gennaio 2004 (Žin., 2004, n. 26-802; in prosieguo: la «legge sulle accise»), prevede che l’alcol
etilico e le bevande alcoliche destinati alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato sono esenti dall’accisa, sempreché
non si utilizzino più di 8,5 litri di alcol etilico puro per 100 chilogrammi (netti) di prodotto a base di cioccolato.
[OSCURATO:PERSONA] principale e questione pregiudiziale
5
[OSCURATO:PERSONA] importa in Lituania prodotti a base di cioccolato contenenti alcol etilico.
6
Con decisioni 4 gennaio e 14 marzo 2005, il Muitinės departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos ha rifiutato
di esentare dall’accisa i prodotti importati dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto, se è vero che l’art. 25, n. 1, punto 5, della legge
sulle accise esenta dall’accisa l’alcol etilico destinato alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, esso non si
applica tuttavia ai prodotti finiti a base di cioccolato importati e contenenti alcol etilico, come quelli oggetto della causa
principale.
7
[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Vilniaus apygardos l’annullamento di tali decisioni. Quest’ultimo ha respinto tale domanda con sentenza
9 maggio 2005.
8
[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.
9
Quest’ultimo ha affermato che, dato che l’art. 25, n. 1, punto 5, della legge sulle accise recepisce l’art. 27, n. 1, lett. f),
della direttiva 92/83 nell’ordinamento giuridico lituano, è necessaria un’interpretazione di quest’ultima disposizione affinché
esso possa pronunciarsi sulla controversia sottopostagli.
10
Orbene, tale giudice osserva che la versione lituana dell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 differisce da altre
versioni linguistiche dello stesso articolo.
11
Ciò premesso, il Vyriausiasis administracinis teismas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
«Se, tenuto conto delle divergenze tra le varie versioni linguistiche della direttiva 92/83 (…), l’art. 27, n. 1, lett. f),
di detta direttiva vada interpretato nel senso che obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad esentare dall’accisa l’alcol etilico importato
nel territorio doganale delle Comunità europee contenuto in prodotti a base di cioccolato destinati al consumo diretto, qualora
la quantità di alcol contenuta nei prodotti a base di cioccolato non ecceda 8,5 litri ogni 100 chilogrammi di prodotto».
Sulla questione pregiudiziale
12
Tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte propongono di risolvere la questione pregiudiziale affermativamente.
13
Secondo la giurisprudenza costante, data la necessità che le disposizioni di diritto comunitario vengano applicate, e quindi
interpretate, in modo uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, in
una delle sue versioni, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenze
12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder/Ulm, Racc. pag. 419, punto 3; 7 luglio 1988, causa 55/87, Moksel/Balm, Racc. pag. 3845,
punto 15, e 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I‑1605, punto 36).
14
In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario, la disposizione di cui è causa dev’essere
intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenze 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau,
Racc. pag. 1999, punto 14; 7 dicembre 2000, causa C-482/98, Italia/Commissione, Racc. pag. I-10861, punto 49, e 1° aprile
2004, causa C-1/02, Borgmann, Racc. pag. I-3219, punto 25).
15
Ebbene, dall’esame comparativo delle varie versioni linguistiche dell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 risulta
che, ad eccezione della versione lituana, le altre versioni linguistiche del detto articolo prevedono che gli [OSCURATO:PERSONA] membri,
alle condizioni da questi stabilite, esentano dall’accisa armonizzata i prodotti previsti dalla detta direttiva, tra i quali
rientra l’alcol etilico, quando sono impiegati direttamente per la fabbricazione di prodotti alimentari, sempreché il contenuto
di alcol non sia superiore a 8,5 litri di alcol puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a 5 litri di alcol
puro per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti.
16
A tale riguardo, il luogo in cui l’alcol etilico è utilizzato per tale fabbricazione non ha alcuna rilevanza.
17
Peraltro, l’obiettivo delle esenzioni previste dalla direttiva 92/83 è neutralizzare l’incidenza delle accise sull’alcol in
quanto prodotto intermedio che entra nella composizione di altri prodotti commerciali o industriali (sentenza Italia/Commissione,
cit., punto 4).
18
Inoltre, l’esenzione dei prodotti di cui all’art. 27, n. 1, della direttiva 92/83 costituisce il principio e il suo rifiuto
l’eccezione. La facoltà riconosciuta agli [OSCURATO:PERSONA] membri da questa stessa disposizione di stabilire le condizioni «per assicurare
l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso» non può mettere in
discussione il carattere incondizionato dell’obbligo di esenzione previsto da tale disposizione (sentenza Italia/Commissione,
cit., punto 50).
19
Occorre pertanto risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 dev’essere
interpretato nel senso che obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad esentare dall’accisa armonizzata l’alcol etilico importato nel territorio
doganale dell’Unione europea e contenuto in prodotti a base di cioccolato destinati al consumo diretto, sempreché il contenuto
di alcol in tali prodotti non ecceda gli 8,5 litri per ogni 100 chilogrammi di prodotto.
Sulle spese
20
Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture
delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, dev’essere interpretato nel senso che obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad esentare
dall’accisa armonizzata l’alcol etilico importato nel territorio doganale dell’Unione europea e contenuto in prodotti a base
di cioccolato destinati al consumo diretto, sempreché il contenuto di alcol in tali prodotti non ecceda gli 8,5 litri per
ogni 100 chilogrammi di prodotto.
Firme
*
Lingua processuale: il lituano.