Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 35404/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27364/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 76, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la difende, disgiuntamente e congiuntamente, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Prato, viale della Repubblica, n. 235; -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 855/2017 della Corte d’Appello di Firenze, pubblicata il 13/4/2007 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Azione di rivendicazione della proprietà –Diritti autodeterminati -“Mutatio libelli” –Esclusione -Tipo di frazionamento – Producibilità in appello –Sussistenza.

Rilevato che:

1. Con atto di citazione notificato il 16 giugno 2004, la società [OSCURATO:SOCIETA]., premesso che, in data 10 febbraio 1995, aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la piena ed esclusiva proprietà di un terreno, comprensivo di un piccolo fabbricato preesistente e già adibito a stalla, del quale aveva immediatamente acquisito il possesso, già esercitato anche dai propri danti causa, sul quale vi aveva edificato un immobile ad uso industriale, e che, pertanto, aveva acquistato la proprietà del terreno e del piccolo fabbricato anche a titolo di usucapione, unendo il proprio possesso a quello dei propri venditori ex art. 1146, secondo comma, cod. civ., convenne in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., affinché venisse accertato che aveva ricevuto dai danti causa e conservato la piena disponibilità del bene immobile descritto nel rogito del 10 febbraio 1995 e nell’estratto di mappa prodotto, in tutta la sua estensione, ivi compreso il fabbricato costituito da annesso rustico e già utilizzato per l’allevamento di porci, e che, conseguentemente, era divenuta proprietaria dei beni indicati nel predetto atto sia a titolo derivativo, in forza del contratto del 10 febbraio 1995, sia a titolo originario per usucapione ultraventennale, in forza degli artt. 1140, 1146, 1158, 1159 cod civ..

Tale domanda fu accolta dal Tribunale di Pistoia con sentenza del 7 gennaio 2010, n. 152.

Avverso tale sentenza propose appello la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la riforma nella parte in cui aveva affermato che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato il bene, senza precisare che esso investiva soltanto una porzione e non l’intera superficie del vecchio fabbricato già adibito a stalla esistente su quella particella.

A tal fine, esponeva che, in data 15 dicembre 1994, aveva acquistato dal Comune di Pistoia i terreni distinti al N.C.T. del Comune di Pistoia al foglio 226, mappali 617, 619, 620 e 165, già acquisiti dal proprio dante causa in seguito a cessione bonaria stipulata, il 3 maggio 1991, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli stessi danti causa della [OSCURATO:SOCIETA], e che, pertanto, il proprio acquisto era anteriore a quello di questi ultimi, precisando altresì che, come risultante dal tipo di frazionamento allegato al proprio titolo di acquisto, la linea di confine tra i lotti passava attraverso il vecchio fabbricato originariamente adibito a stalla, dividendolo in due, sicché esso insisteva sulla particella 158, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], soltanto per una porzione e non poteva essere stato acquistato, perciò, da quest’ultima se non per una porzione.

Costituendosi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva, innanzitutto, il rigetto della domanda, atteso che, alla stregua degli atti traslativi esaminati dal tribunale, era risultata evidente l’avvenuta acquisizione, da parte sua, della proprietà esclusiva e per l’intero della particella 158 rivendicata, eccepiva l’inammissibilità del riferimento della controparte al tipo di frazionamento (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) allegato agli atti, in quanto mai dedotto prima in giudizio, e proponeva, infine, appello incidentale, chiedendo che la decisione fosse parzialmente riformata, sia con riferimento alla precisazione della consistenza del proprio acquisto, sia con riferimento alle spese del giudizio, che erano state ingiustamente compensate a dispetto della chiara soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]..

Con sentenza del 7 febbraio 2017, n. 855, pubblicata il 13 aprile 2017, la Corte d’Appello di Firenze dichiarò che la proprietà immobiliare indicata nel dispositivo della sentenza di primo grado, acquisita da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), censita al N.C.E.U. di Pistoia al Fg. 226, particella 158, si estendeva fino al muro attualmente retto lungo il lato sud, dispose la compensazione di un quarto delle spese processuali di primo grado, condannando l’appellante al pagamento dei rimanenti tre quarti, confermòper il resto la sentenza impugnata e dispose la compensazione di un quarto delle spese del giudizio d’appello, con condanna dell’appellante al pagamento delle rimanenti.

2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, con memoria ex art. 380-bis1, cod. proc. civ., ha chiesto che le spese siano distratte a favore dei difensori antistatari ex art. 93 cod. proc. civ..

Considerato che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere l’attrice formulato due domande tra loro incompatibili, definite alternative dal giudice di primo grado, dirette ad accertare l’avvenuto acquisto del bene conteso (il vecchio fabbricato, non più esistente, già adibito a stalla), sia a titolo derivativo, in forza del contratto del 10 febbraio 1995, sia a titolo originario per intervenuta usucapione ex artt. 1140, 1146, 1158 e 1159 cod. civ., e per avere la stessa sviluppato, nel corso del giudizio anche in via istruttoria, la sola domanda di usucapione, per poi variare solo nella comparsa conclusionale la domanda, focalizzando l’attenzione sull’acquisto a titolo derivativo e abbandonando del tutto quella di usucapione, forse perché rimasta indimostrata.

Ad avviso dell’appellante, tale modo di procedere non soltanto aveva violato il divieto della mutatio libelli, ma aveva dato altresì luogo ad una non esauriente esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda medesima, non essendo all’uopo sufficiente il mero rinvio al rogito notarile del 10 febbraio 1995, sicché essa non era statain grado di contraddire, con conseguente nullità della citazione, rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, anche nel caso di costituzione del convenuto, stante la sua insanabilità.

2. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello considerato tardivamente prodotto il tipo di frazionamento c.d. [OSCURATO:PERSONA] e inserito nella relazione tecnica redatta nell’ambito del giudizio di regolamento di confini, già pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Pistoia (R.G. n. 499/2003), precisando che l’inammissibilità non colpiva la relazione peritale, producibile in ogni momento in ragione del suo contenuto valutativo, ma il nuovo documento veicolato, siccome non costituente espressione di valutazioni, ma elemento di prova tardivamente introdotto in giudizio.

Ad avviso dell’appellante, la produzione in grado d’appello del frazionamento c.d. [OSCURATO:PERSONA] era conseguenza del fatto che la sua controparte aveva mutato la domanda soltanto con la comparsa conclusionale depositata in primo grado e sulla quale essa non aveva avuto modo di contraddire prima dell’appello, essendosi la dialettica processuale sviluppata per tutto il primo giudizio soltanto con riguardo alla domanda di usucapione, con conseguente ammissibilità della produzione, qualora fosse stata ritenuta non integrata la dedotta nullità ex art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. dell’atto di citazione, derivando altrimenti dal repentino cambio di rotta nell’approccio difensivo della [OSCURATO:PERSONA] la violazione del suo diritto a contraddire.

Inoltre, l’acquisizione della relazione peritale, ritenuta ammissibile perché avente contenuto valutativo, non poteva che determinare l’acquisizione del documento da essa veicolato (il frazionamento in questione), siccome costituente anch’esso atto valutativo di natura tecnica, preesistente all’inizio del presente giudizio e decisivo ai fini della decisione, così da non ricadere nel divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ., in quanto parte integrante della prima.

3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 950, terzo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione a quanto disposto dall’articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello affermato che il frazionamento c.d. [OSCURATO:PERSONA] fosse comunque irrilevante ai fini della decisione, in presenza di atti negoziali idonei a ricondurre univocamente alla [OSCURATO:SOCIETA] l’acquisto dell’intera superficie su cui sorgeva la vecchia costruzione, al di là dell’eventuale discordanza nella rappresentazione catastale del compendio immobiliare, atteso che, nella determinazione dei limiti della proprietà fondiaria, deve prevalere, sul frazionamento, la volontà delle parti ricavabile dai titoli di acquisto, avendo lo stesso valenza meramente residuale in assenza di altri elementi.

Ad avviso della ricorrente, l’acquisto da parte sua della parte del vecchio fabbricato risultava proprio dal frazionamento eseguito da esperto della materia e dalla relazione del consulente tecnico, oltreché dalla sentenza n. 479/06 del Tribunale di Pistoia che, nel giudizio di regolamento di confini, aveva imposto alla controparte di abbattere il muro realizzato in coincidenza di quella che un tempo era la parete del vecchio fabbricato, con la conseguenza che il richiamo all’art. 950 cod. civ. non era pertinente, dal momento che la proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. sul fabbricato era stata consacrata in un titolo di formazione giudiziale, che superava il frazionamento catastale e che era stato del tutto trascurato dai giudici di merito.

4. Con il quarto motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello riformato la pronuncia di primo grado, che aveva compensato le spese di lite, disponendone la compensazione per un solo quarto, in ragione della maggiore soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alla soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA] sul tema dell’usucapione.

Ad avviso della ricorrente, invece, la soccombenza era reciproca, atteso che era stata rigettata la domanda proposta dalla controparte in via principale e reiterata e rigettata in grado d’appello, sicché le spese avrebbero dovuto essere interamente compensate. 5.Il primo motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nei casi in cui la censura abbia ad oggetto la violazione di una norma processuale, la Corte è anche giudice del fatto, in quanto l'applicazione della norma postula la verifica dell'esistenza, nel caso concreto, della fattispecie astrattamente prevista dal legislatore, e ha, pertanto, il potere di procedere al diretto esame degli atti e delle risultanze processuali, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari per la soluzione della questione sottoposta al suo esame (in tal senso, Cass., Sez.

U, 10/07/2003 , n. 10840).

Orbene, attraverso l’analisi degli atti e la stessa deduzione difensiva della ricorrente, emerge come la Tofanelli, pur avendo concentrato le proprie difese sul titolo di acquisto derivativo, aveva dedotto fin dal primo atto introduttivo del giudizio anche l’acquisto a titolo originario del bene conteso.

Peraltro, non può sottacersi come sia principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la prop rietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova, con la conseguenza che l'allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un'integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo dedotto venga anch'esso preso in considerazione, né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo petitum , consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà (Cass., Sez. 2, 23/8/2019, n. 21641), ben potendo, perciò, l’attore mutare il titolo in base al quale chiede la tutela, senza incorrere nel divieto della mutatio libelli e il giudice fo ndare la propria decisione su un titolo diverso da quello invocato senza che violare il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. Sez. 2 ,20/11/2007, n. 24141).

Proprio in ragione della natura di diritti autodeterminati dei diritti reali, questa Corte ha affermato non solo che non viola il divieto dello ius novorum in appello la deduzione, da parte del convenuto, dell’acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell’area rivendicata da controparte, qualora già in primo grado abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima (Cass., Sez. 2, 8/1/2015, n. 40), e che, non richiedendo la precisazione della causa petendi la corretta indicazione delle norme applicabili al caso e dei relativi istituti giuridici, purché siano chiaramente indicati i fatti costitutivi del diritto azionato, la mutatio libelli , vietata in appello, può configurarsi solo quando all'iniziale domanda si sostituisca una pretesa intrinsecamente diversa, sulla quale sia del tutto mancato, in primo grado, il contraddittorio (Cass., Sez. 2, 7/12/2005, n. 26973), ma soprattutto, per quanto qui interessa, che non può ravvisarsi la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del titolo in funzione del quale il bene immobile viene rivendicato (Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15915), sicché deve ritenersi che non possa considerarsi nullo l’atto di citazione nel quale siano indicati plurimi titoli di acquisto della proprietà, ancorché poi l’attività istruttoria sia andata a concentrarsi su uno di essi, come accaduto nella specie.

Ne consegue l’infondatezzadella censura. 6.Il secondo motivo è, invece, fondato.

Va, innanzitutto, premesso che la disciplina applicabile alla specie, è quella dettata dall’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella versione antecedente alla modifica di cui all’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», atteso che, in assenza di una disciplina transitoria e in applicazione del principio del tempus regit actum, la modifica, in senso restrittivo, dell’art. 345, terzo comma, cod. pro. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione soltanto se la sentenza conclusiva del giu dizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (Cass., Sez. 2, 14/3/2017, n. 6590) e che, nella specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 24/2/2010.

Ciò detto, deve ulteriormente osservarsi come l’appartenenza del diritti reali alla categoria del diritti c.d.

“autodeterminati” non consenta, solo in ragione di tale qualificazione, la deroga al sistema delle preclusioni che regola l'ammissibilità della prova in grado di appello, la quale rimane assoggettata alla disciplina dell'art. 345 cod. proc. civ., che vieta l'ammissione di nuovi mezzi di prova, salva la valutazione, da parte del giudice, dell'eventuale indispensabilità degli stessi o dell'esistenza delle condizioni per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella decadenza relativa alla formulazione delle necessarie istanze istruttorie (in tal senso, Cass., Sez. 2, 23/12/2010, n. 26009).

Ciò significa che, anche per tali diritti, la produzione di nuovi documenti in appello intanto è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la legge n. 69 del 2009, in quanto la parte dimostri di non avere potuto provvedervi prima per causa a sé non imputabile ovvero che i nuovi documenti, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, dandone specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo (Cass., Sez. 2, 10/5/2019, n. 12574).

Ed è a quest’ultima ipotesi che occorre far riferimento nella specie, atteso che la Omep ha dedotto di avere acquistato il bene conteso prima della Tofanelli e che l’oggetto del proprio acquisto era chiaramente indicato nel frazionamento c.d. [OSCURATO:PERSONA], il quale, essendo stato eseguito in occasione della cessione delle aree al Comune, suo dante causa, da parte dei medesimi danti causa della Tofanelli, conteneva l’esatta individuazione di quanto trasferito all’ente e da questo ad essa.

La descritta scansione temporale degli avvenimenti fa sì, perciò, che il frazionamento [OSCURATO:PERSONA] abbia efficacia dirimente nella valutazione delle pretese delle parti e nel conseguente accertamento dell’estensione delle rispettive proprietà, giacché, come sostenuto da questa Corte, il tipo di frazionamento può considerarsi indispensabile per la decisione e assumere valenza essenziale proprio quando, come nella specie, le parti, in sede di compravendita immobiliare, vi abbiano fatto riferimento ad ulteriore e conclusiva precisazione rispetto alle altre indicazioni, siccome costituente elemento testuale della volontà negoziale, idoneo a consentire, senza margini di incertezza, l'esatta identificazione del bene trasferito e la determinazione dei relativi confini, in ragione della sua specificità (Cass., Sez. 2 , 24/02/2004, n.; Cass., Sez. 2 , 12/04/1995, n. 4193).

Alla stregua di quanto detto, deve allora ritenersi che i giudici di merito abbiano errato allorché hanno ritenuto l’acquisizione di tale frazionamento inammissibile, in quanto irrilevante ai fini del decidere, evidenziando come questo non trovasse genesi nel regolamento negoziale, ma fosse stato commissionato dal Comune di Pistoia ai fini della lottizzazione generale del comparto destinato alla realizzazione di un piano di insediamento produttivo (P.I.P.), e dando prevalente importanza ad ulteriori elementi (contenuto dei titoli di proprietà delle parti, volontà negoziale da essi ricavabile,costituzione di una servitù di passaggiosulla fascia di terreno corrente lungo le pareti ovest e sud del vecchio fabbricato a favore della restante parte delle aree, effettuata dai cedenti in occasione della cessione bonaria delle aree al Comune di Pistoia), la cui efficacia probatoria non può però che flettere a fronte della precisa individuazione dell’area che potrebbe essere tratta dal tipo di frazionamento, ove indicato nel titolo di acquisto del Comune dai comuni danti causa della Tofanelli e ora della [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue la fondatezza della censura.

7. Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, restano assorbite la terza e la quarta censura.

8. In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo motivo, la fondatezza del secondo e l’assorbimento del terzo e del quarto, la sentenza deve essere cassata, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27364/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 76, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la difende, disgiuntamente e congiuntamente, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Prato, viale della Repubblica, n. 235; -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 855/2017 della Corte d’Appello di Firenze, pubblicata il 13/4/2007 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Azione di rivendicazione della proprietà –Diritti autodeterminati -“Mutatio libelli” –Esclusione -Tipo di frazionamento – Producibilità in appello –Sussistenza. Rilevato che: 1. Con atto di citazione notificato il 16 giugno 2004, la società [OSCURATO:SOCIETA]., premesso che, in data 10 febbraio 1995, aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la piena ed esclusiva proprietà di un terreno, comprensivo di un piccolo fabbricato preesistente e già adibito a stalla, del quale aveva immediatamente acquisito il possesso, già esercitato anche dai propri danti causa, sul quale vi aveva edificato un immobile ad uso industriale, e che, pertanto, aveva acquistato la proprietà del terreno e del piccolo fabbricato anche a titolo di usucapione, unendo il proprio possesso a quello dei propri venditori ex art. 1146, secondo comma, cod. civ., convenne in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., affinché venisse accertato che aveva ricevuto dai danti causa e conservato la piena disponibilità del bene immobile descritto nel rogito del 10 febbraio 1995 e nell’estratto di mappa prodotto, in tutta la sua estensione, ivi compreso il fabbricato costituito da annesso rustico e già utilizzato per l’allevamento di porci, e che, conseguentemente, era divenuta proprietaria dei beni indicati nel predetto atto sia a titolo derivativo, in forza del contratto del 10 febbraio 1995, sia a titolo originario per usucapione ultraventennale, in forza degli artt. 1140, 1146, 1158, 1159 cod civ.. Tale domanda fu accolta dal Tribunale di Pistoia con sentenza del 7 gennaio 2010, n. 152. Avverso tale sentenza propose appello la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la riforma nella parte in cui aveva affermato che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato il bene, senza precisare che esso investiva soltanto una porzione e non l’intera superficie del vecchio fabbricato già adibito a stalla esistente su quella particella. A tal fine, esponeva che, in data 15 dicembre 1994, aveva acquistato dal Comune di Pistoia i terreni distinti al N.C.T. del Comune di Pistoia al foglio 226, mappali 617, 619, 620 e 165, già acquisiti dal proprio dante causa in seguito a cessione bonaria stipulata, il 3 maggio 1991, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli stessi danti causa della [OSCURATO:SOCIETA], e che, pertanto, il proprio acquisto era anteriore a quello di questi ultimi, precisando altresì che, come risultante dal tipo di frazionamento allegato al proprio titolo di acquisto, la linea di confine tra i lotti passava attraverso il vecchio fabbricato originariamente adibito a stalla, dividendolo in due, sicché esso insisteva sulla particella 158, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], soltanto per una porzione e non poteva essere stato acquistato, perciò, da quest’ultima se non per una porzione. Costituendosi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva, innanzitutto, il rigetto della domanda, atteso che, alla stregua degli atti traslativi esaminati dal tribunale, era risultata evidente l’avvenuta acquisizione, da parte sua, della proprietà esclusiva e per l’intero della particella 158 rivendicata, eccepiva l’inammissibilità del riferimento della controparte al tipo di frazionamento (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) allegato agli atti, in quanto mai dedotto prima in giudizio, e proponeva, infine, appello incidentale, chiedendo che la decisione fosse parzialmente riformata, sia con riferimento alla precisazione della consistenza del proprio acquisto, sia con riferimento alle spese del giudizio, che erano state ingiustamente compensate a dispetto della chiara soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA].. Con sentenza del 7 febbraio 2017, n. 855, pubblicata il 13 aprile 2017, la Corte d’Appello di Firenze dichiarò che la proprietà immobiliare indicata nel dispositivo della sentenza di primo grado, acquisita da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), censita al N.C.E.U. di Pistoia al Fg. 226, particella 158, si estendeva fino al muro attualmente retto lungo il lato sud, dispose la compensazione di un quarto delle spese processuali di primo grado, condannando l’appellante al pagamento dei rimanenti tre quarti, confermòper il resto la sentenza impugnata e dispose la compensazione di un quarto delle spese del giudizio d’appello, con condanna dell’appellante al pagamento delle rimanenti. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, con memoria ex art. 380-bis1, cod. proc. civ., ha chiesto che le spese siano distratte a favore dei difensori antistatari ex art. 93 cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere l’attrice formulato due domande tra loro incompatibili, definite alternative dal giudice di primo grado, dirette ad accertare l’avvenuto acquisto del bene conteso (il vecchio fabbricato, non più esistente, già adibito a stalla), sia a titolo derivativo, in forza del contratto del 10 febbraio 1995, sia a titolo originario per intervenuta usucapione ex artt. 1140, 1146, 1158 e 1159 cod. civ., e per avere la stessa sviluppato, nel corso del giudizio anche in via istruttoria, la sola domanda di usucapione, per poi variare solo nella comparsa conclusionale la domanda, focalizzando l’attenzione sull’acquisto a titolo derivativo e abbandonando del tutto quella di usucapione, forse perché rimasta indimostrata. Ad avviso dell’appellante, tale modo di procedere non soltanto aveva violato il divieto della mutatio libelli, ma aveva dato altresì luogo ad una non esauriente esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda medesima, non essendo all’uopo sufficiente il mero rinvio al rogito notarile del 10 febbraio 1995, sicché essa non era statain grado di contraddire, con conseguente nullità della citazione, rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, anche nel caso di costituzione del convenuto, stante la sua insanabilità. 2. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello considerato tardivamente prodotto il tipo di frazionamento c.d. [OSCURATO:PERSONA] e inserito nella relazione tecnica redatta nell’ambito del giudizio di regolamento di confini, già pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Pistoia (R.G. n. 499/2003), precisando che l’inammissibilità non colpiva la relazione peritale, producibile in ogni momento in ragione del suo contenuto valutativo, ma il nuovo documento veicolato, siccome non costituente espressione di valutazioni, ma elemento di prova tardivamente introdotto in giudizio. Ad avviso dell’appellante, la produzione in grado d’appello del frazionamento c.d. [OSCURATO:PERSONA] era conseguenza del fatto che la sua controparte aveva mutato la domanda soltanto con la comparsa conclusionale depositata in primo grado e sulla quale essa non aveva avuto modo di contraddire prima dell’appello, essendosi la dialettica processuale sviluppata per tutto il primo giudizio soltanto con riguardo alla domanda di usucapione, con conseguente ammissibilità della produzione, qualora fosse stata ritenuta non integrata la dedotta nullità ex art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. dell’atto di citazione, derivando altrimenti dal repentino cambio di rotta nell’approccio difensivo della [OSCURATO:PERSONA] la violazione del suo diritto a contraddire. Inoltre, l’acquisizione della relazione peritale, ritenuta ammissibile perché avente contenuto valutativo, non poteva che determinare l’acquisizione del documento da essa veicolato (il frazionamento in questione), siccome costituente anch’esso atto valutativo di natura tecnica, preesistente all’inizio del presente giudizio e decisivo ai fini della decisione, così da non ricadere nel divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ., in quanto parte integrante della prima. 3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 950, terzo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione a quanto disposto dall’articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello affermato che il frazionamento c.d. [OSCURATO:PERSONA] fosse comunque irrilevante ai fini della decisione, in presenza di atti negoziali idonei a ricondurre univocamente alla [OSCURATO:SOCIETA] l’acquisto dell’intera superficie su cui sorgeva la vecchia costruzione, al di là dell’eventuale discordanza nella rappresentazione catastale del compendio immobiliare, atteso che, nella determinazione dei limiti della proprietà fondiaria, deve prevalere, sul frazionamento, la volontà delle parti ricavabile dai titoli di acquisto, avendo lo stesso valenza meramente residuale in assenza di altri elementi. Ad avviso della ricorrente, l’acquisto da parte sua della parte del vecchio fabbricato risultava proprio dal frazionamento eseguito da esperto della materia e dalla relazione del consulente tecnico, oltreché dalla sentenza n. 479/06 del Tribunale di Pistoia che, nel giudizio di regolamento di confini, aveva imposto alla controparte di abbattere il muro realizzato in coincidenza di quella che un tempo era la parete del vecchio fabbricato, con la conseguenza che il richiamo all’art. 950 cod. civ. non era pertinente, dal momento che la proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. sul fabbricato era stata consacrata in un titolo di formazione giudiziale, che superava il frazionamento catastale e che era stato del tutto trascurato dai giudici di merito. 4. Con il quarto motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello riformato la pronuncia di primo grado, che aveva compensato le spese di lite, disponendone la compensazione per un solo quarto, in ragione della maggiore soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alla soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA] sul tema dell’usucapione. Ad avviso della ricorrente, invece, la soccombenza era reciproca, atteso che era stata rigettata la domanda proposta dalla controparte in via principale e reiterata e rigettata in grado d’appello, sicché le spese avrebbero dovuto essere interamente compensate. 5.Il primo motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nei casi in cui la censura abbia ad oggetto la violazione di una norma processuale, la Corte è anche giudice del fatto, in quanto l'applicazione della norma postula la verifica dell'esistenza, nel caso concreto, della fattispecie astrattamente prevista dal legislatore, e ha, pertanto, il potere di procedere al diretto esame degli atti e delle risultanze processuali, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari per la soluzione della questione sottoposta al suo esame (in tal senso, Cass., Sez. U, 10/07/2003 , n. 10840). Orbene, attraverso l’analisi degli atti e la stessa deduzione difensiva della ricorrente, emerge come la Tofanelli, pur avendo concentrato le proprie difese sul titolo di acquisto derivativo, aveva dedotto fin dal primo atto introduttivo del giudizio anche l’acquisto a titolo originario del bene conteso. Peraltro, non può sottacersi come sia principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la prop rietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova, con la conseguenza che l'allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un'integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo dedotto venga anch'esso preso in considerazione, né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo petitum , consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà (Cass., Sez. 2, 23/8/2019, n. 21641), ben potendo, perciò, l’attore mutare il titolo in base al quale chiede la tutela, senza incorrere nel divieto della mutatio libelli e il giudice fo ndare la propria decisione su un titolo diverso da quello invocato senza che violare il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. Sez. 2 ,20/11/2007, n. 24141). Proprio in ragione della natura di diritti autodeterminati dei diritti reali, questa Corte ha affermato non solo che non viola il divieto dello ius novorum in appello la deduzione, da parte del convenuto, dell’acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell’area rivendicata da controparte, qualora già in primo grado abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima (Cass., Sez. 2, 8/1/2015, n. 40), e che, non richiedendo la precisazione della causa petendi la corretta indicazione delle norme applicabili al caso e dei relativi istituti giuridici, purché siano chiaramente indicati i fatti costitutivi del diritto azionato, la mutatio libelli , vietata in appello, può configurarsi solo quando all'iniziale domanda si sostituisca una pretesa intrinsecamente diversa, sulla quale sia del tutto mancato, in primo grado, il contraddittorio (Cass., Sez. 2, 7/12/2005, n. 26973), ma soprattutto, per quanto qui interessa, che non può ravvisarsi la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del titolo in funzione del quale il bene immobile viene rivendicato (Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15915), sicché deve ritenersi che non possa considerarsi nullo l’atto di citazione nel quale siano indicati plurimi titoli di acquisto della proprietà, ancorché poi l’attività istruttoria sia andata a concentrarsi su uno di essi, come accaduto nella specie. Ne consegue l’infondatezzadella censura. 6.Il secondo motivo è, invece, fondato. Va, innanzitutto, premesso che la disciplina applicabile alla specie, è quella dettata dall’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella versione antecedente alla modifica di cui all’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», atteso che, in assenza di una disciplina transitoria e in applicazione del principio del tempus regit actum, la modifica, in senso restrittivo, dell’art. 345, terzo comma, cod. pro. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione soltanto se la sentenza conclusiva del giu dizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (Cass., Sez. 2, 14/3/2017, n. 6590) e che, nella specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 24/2/2010. Ciò detto, deve ulteriormente osservarsi come l’appartenenza del diritti reali alla categoria del diritti c.d. “autodeterminati” non consenta, solo in ragione di tale qualificazione, la deroga al sistema delle preclusioni che regola l'ammissibilità della prova in grado di appello, la quale rimane assoggettata alla disciplina dell'art. 345 cod. proc. civ., che vieta l'ammissione di nuovi mezzi di prova, salva la valutazione, da parte del giudice, dell'eventuale indispensabilità degli stessi o dell'esistenza delle condizioni per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella decadenza relativa alla formulazione delle necessarie istanze istruttorie (in tal senso, Cass., Sez. 2, 23/12/2010, n. 26009). Ciò significa che, anche per tali diritti, la produzione di nuovi documenti in appello intanto è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la legge n. 69 del 2009, in quanto la parte dimostri di non avere potuto provvedervi prima per causa a sé non imputabile ovvero che i nuovi documenti, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, dandone specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo (Cass., Sez. 2, 10/5/2019, n. 12574). Ed è a quest’ultima ipotesi che occorre far riferimento nella specie, atteso che la Omep ha dedotto di avere acquistato il bene conteso prima della Tofanelli e che l’oggetto del proprio acquisto era chiaramente indicato nel frazionamento c.d. [OSCURATO:PERSONA], il quale, essendo stato eseguito in occasione della cessione delle aree al Comune, suo dante causa, da parte dei medesimi danti causa della Tofanelli, conteneva l’esatta individuazione di quanto trasferito all’ente e da questo ad essa. La descritta scansione temporale degli avvenimenti fa sì, perciò, che il frazionamento [OSCURATO:PERSONA] abbia efficacia dirimente nella valutazione delle pretese delle parti e nel conseguente accertamento dell’estensione delle rispettive proprietà, giacché, come sostenuto da questa Corte, il tipo di frazionamento può considerarsi indispensabile per la decisione e assumere valenza essenziale proprio quando, come nella specie, le parti, in sede di compravendita immobiliare, vi abbiano fatto riferimento ad ulteriore e conclusiva precisazione rispetto alle altre indicazioni, siccome costituente elemento testuale della volontà negoziale, idoneo a consentire, senza margini di incertezza, l'esatta identificazione del bene trasferito e la determinazione dei relativi confini, in ragione della sua specificità (Cass., Sez. 2 , 24/02/2004, n.; Cass., Sez. 2 , 12/04/1995, n. 4193). Alla stregua di quanto detto, deve allora ritenersi che i giudici di merito abbiano errato allorché hanno ritenuto l’acquisizione di tale frazionamento inammissibile, in quanto irrilevante ai fini del decidere, evidenziando come questo non trovasse genesi nel regolamento negoziale, ma fosse stato commissionato dal Comune di Pistoia ai fini della lottizzazione generale del comparto destinato alla realizzazione di un piano di insediamento produttivo (P.I.P.), e dando prevalente importanza ad ulteriori elementi (contenuto dei titoli di proprietà delle parti, volontà negoziale da essi ricavabile,costituzione di una servitù di passaggiosulla fascia di terreno corrente lungo le pareti ovest e sud del vecchio fabbricato a favore della restante parte delle aree, effettuata dai cedenti in occasione della cessione bonaria delle aree al Comune di Pistoia), la cui efficacia probatoria non può però che flettere a fronte della precisa individuazione dell’area che potrebbe essere tratta dal tipo di frazionamento, ove indicato nel titolo di acquisto del Comune dai comuni danti causa della Tofanelli e ora della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue la fondatezza della censura. 7. Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, restano assorbite la terza e la quarta censura. 8. In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo motivo, la fondatezza del secondo e l’assorbimento del terzo e del quarto, la sentenza deve essere cassata, c
Sentenza Cassazione n. 35404/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris