CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 16900/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -405 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1086/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 21/03/2023 R.G.N. 3039/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12069/2023Numero di raccolta generale 16900/20261.La Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravamDeat a pubblicazione 29/05/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza di primo gradodi rigetto del ricorso introduttivo volto ad accertare la nondebenza per intervenuta prescrizione delle somme richiestedall’istituto con avviso bonario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativamente allaiscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] per l’attività liberoprofessionale di avvocato svolta nell’anno 2009.Sull’appello proposto dal professionista che riteneva nonapplicabile nei suoi confronti la disciplina degli studi di settoreessendo egli contribuente rientrante nel regime fiscale dei“minimi” per l’anno 2009, la Corte d’appello ha accoltosostenendo che il termine decorre dal momento in cui scadonoi termini per il pagamento dei contributi e non dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi -che, qualeesternazione di scienza, non costituisce presupposto per ilcredito contributivo- e che la data di scadenza coincide con lascadenza del primo termine per il versamento, ossia al16/6/2010; ad ogni modo il contribuente non è assoggettatoagli studi di settore e la Corte territoriale ha quindi dichiarato laprescrizione del credito contributivo dell’istituto.2. Avverso tale sentenza ricorre INPS affidandosi ad un unicomotivo; la parte privata si è costituita con controricorso.3. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 28gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.L’Istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.1 n.3c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., e2941 c.c. art. 2 co.26-31 della L. n. 335/1995, art. 18 d.lgs.Numero registro generale 12069/2023241/97, art. 17 DPR 10/6/2010, per avere la corte di meritoN umero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 16900/2026dichiarato prescritto il credito avendo il contribuente ricevuto Dlaat a pubblicazione 29/05/2026richiesta di pagamento oltre la scadenza di cinque anni daltermine dal 16/6/2010; ed invece il DPCM 10/6/2010 haprevisto lo slittamento in favore di tutti i contribuenti cheesercitano attività economiche per le quali sono stati elaboratigli studi di settore; al riguardo, cita Cass. 4899/21 e altre del2022.La parte privata si costituisce con controricorso lamentandoun’erronea interpretazione del DPCM, dovendosi intendere cheil termine sia prorogato solo per quei soggetti che svolgonol’originario ricorrente non è mai stato assoggettato rientrandonel regime fiscale forfetario non soggetto al pagamento di IVA.Eccepisce, quindi, il difetto di legittimazione attiva e vizi formalisulla procura conferita al dirigente dell’ufficio per la costituzionein giudizio dell’Istituto e sul deposito di copia non autentica dellasentenza impugnata.2. Il ricorso è fondato.3. Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di partecontroricorrente: la Delibera di conferimento di incaricodirigenziale datata 3/11/2022, ha validità per tre anni, ed èstata prodotta in questo giudizio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima che fosseformulata l’eccezione del controricorrente (dep. 30/6/23);trattasi di documenti che riguardano l’ammissibilità del ricorso,consentiti fino a 15 gg. prima dell’udienza ex 372 c.p.c. Sullaseconda eccezione, v’è attestazione dell’avvocato difensoredell’INPS di aver prodotto una copia conforme della sentenzaimpugnata estratta dai registri informatici, contenente datiidentificativi grafici di data e numero di pubblicazione. QuestaCorte ha precisato (con ord. n. 24885/2023) che in temNumae rod rie gistro generale 12069/2023Numero sezionale 405/2026giudizio di cassazione, il deposito da parte del ricNourmreeron dti era ccolta generale 16900/2026di copia della sentenza impugnata, redatta in formato digitaleDa,t a pubblicazione 29/05/2026priva degli elementi grafici idonei a consentire l'individuazionedel numero e della data di pubblicazione non determinal'improcedibilità del ricorso, ove il controricorrente, nelcostituirsi anche tardivamente, abbia depositato una copia dellasentenza medesima, completa di tutti gli elementi identificativi,tali da consentire alla Corte di controllare se e quando ilprovvedimento impugnato sia venuto ad esistenza, di verificarela tempestività del ricorso e di formulare un corretto dispositivo,individuando con esattezza l'oggetto dell'impugnazione.4. Quanto al tema principale del ricorso, occorre ribadire che ilDPCM di proroga del termine del versamento contributivo, comeaffermato altre volte da questa Corte (si vedano a titoloesemplificativo ord. n. 17970/2022 punto 18, e n.24047/2022):l’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997, demanda a undecreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità dimodificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuentirelativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto,tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, deisostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenzeorganizzative dell’amministrazione. Nel caso in esame viene inrilievo il D.P.C.M. 10 giugno 2010 che ha differito al 6 luglio2010, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare ilpagamento dei contributi per il 2009.5. Riguardo, poi, alla latitudine soggettiva del differimento deitermini per gli adempimenti di versamento, di esso beneficianotutti i contribuenti che esercitano attività economiche per lequali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltantocoloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi Nsuimaenroo re gistro generale 12069/2023Numero sezionale 405/2026fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso Nruemgeriom di era ccolta generale 16900/2026d'imposizione (Cass. n.10273 del 2021 e successive conformiD)a.t a pubblicazione 29/05/2026Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento diun'attività economica riconducibile tra quelle per le quali sianostati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva delsingolo professionista di effettiva sottoposizione al regimefiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studimedesimi (Cass. n. 24668 del 2022; Cass. n. 32682 del 2022,punto 4.4. cit.; Cass. n. 10286 del 2023, punto 11; e di recente,Cass. 24584/2024). Nel caso specifico, la richiesta dipagamento notificata il 1/7/2015 non è tardiva rispetto allaoriginaria decorrenza del 16/6/2010 essendone stato differito iltermine alla data del 6/7/2010.6. La prescrizione non è, allora, decorsa alla data di notificadell’avviso di pagamento, né a tal fine rileva la circostanzadell’adempimento tributario e della valenza interruttiva o menodella dichiarazione reddituale, dato cronologicamente posterioreall’insorgenza del termine di maturazione del diritto apretenderne il pagamento alla scadenza normativamenteprevista.7.Ne consegue che, in accoglimento del motivo di ricorso, vacassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di meritoche non si è attenuta alla citata disposizione normativa edall’orientamento di legittimità in materia. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, ancheper le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma,in diversa composizione.Numero registro generale 12069/2023Roma, 28 gennaio 2026. Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 16900/2026Data pubblicazione 29/05/2026La PresidenteLucia Esposito