CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 ottobre 2021
Cassazione n. 10446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29291-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro k(- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 181/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA], imprenditore dichiarato fallito, si rivolse all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incaricandolo di impugnare la sentenza di fallimento, oltre che assisterlo in ulteriori pratiche legate alla propria posizione debitoria. Gli versò un corrispettivo di circa 15.000 euro. 2. Diversi anni dopo [OSCURATO:PERSONA] segnalò al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non aveva adempiuto gli obblighi scaturenti dal contratto di prestazione d'opera professionale, né restituito l'onorario ricevuto, se non in minima parte. Ric. 2021 n. 29291 sez. SU - ud. 22-02-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina di Roma avviò un procedimento disciplinare a carico dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si concluse con la decisione 26 gennaio 2018 n. 8, con cui - ritenuta la sussistenza dei fatti esposti da [OSCURATO:PERSONA] - venne irrogata all'incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione per sei mesi. La decisione fu impugnata dall'incolpato. 3. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 25 ottobre 2021 n. 181 rigettò l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] a fondamento ditale decisione osservò che: -) l'eccezione di prescrizione sollevata dall'incolpato era infondata, essendo stato l'illecito disciplinare commesso a dicembre del 2009, ed essendo stata la prescrizione interrotta dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare adottata il 20 febbraio 2014 da parte del Consiglio dell'Ordine; -) i documenti prodotti per la prima volta in grado di appello dall'incolpato non potevano essere utilizzati ai fini del decidere; -) i fatti posti a fondamento dell'incolpazione dovevano ritenersi provati: infatti tanto il conferimento dell'incarico, quanto la percezione dell'onorario erano stati ammessi dallo stesso incolpato; quest'ultimo, per contro, non aveva dimostrato di avere svolto un'attività giudiziale purchessia nell'interesse del cliente. 4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione. Ric. 2021 n. 29291 sez. SU - ud. 22-02-2022 -3- Deduce che l'illecito disciplinare contestatogli è stato commesso a dicembre del 2009, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto il 4 marzo 2016 (data in cui fu adottata la delibera di apertura del procedimento disciplinare). Aggiunge il ricorrente che la delibera del 20 febbraio 2014, ritenuta dalla sentenza impugnata interruttiva della prescrizione, non gli fu mai notificata, e di conseguenza non poteva avere alcun effetto interruttiva della prescrizione. 1.1. Il motivo è infondato. Queste Sezioni Unite hanno infatti ripetutamente affermato che il compimento di atti propulsivi del procedimento disciplinare è idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione, ex art. 51 R.D. 1578/1933, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista (Sez. U, Sentenza n. 12176 del 12/08/2002, Rv. 556916 - 01; Sez. U, Sentenza n. 3171 del 18/02/2004 (Rv. 570244 - 01); Sez. U, Sentenza n. 21591 del 20/09/2013 (Rv. 627452 - 01; Sez. U, Sentenza n. 24966 del 23.10.2017). 2. Col secondo motivo il ricorrente - al di là delle enunciazioni formali circa la natura del vizio denunciato, qualificato dal ricorrente come "omesso esame d'un fatto decisivo" - in sostanza prospetta un error in procedendo, consistito nella violazione dell'art. 345 c.p.c.. Il ricorrente ammette di avere prodotto solo in grado di appello vari documenti dimostrativi dell'attività svolta per conto del cliente, ma aggiunge che tale ritardo fu incolpevole dal momento che, dopo la revoca del mandato, aveva restituito al cliente tutti gli atti relativi al mandato professionale, e non gli fu agevole rientrarne tempestivamente in possesso per preparare la propria difesa. Aggiunge il ricorrente che, essendo scopo del processo l'accertamento della verità, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ammettere Ric. 2021 n. 29291 sez. SU - ud. 22-02-2022 -4- la sua produzione documentale, in quanto indispensabile ai fini del decidere. 2.1. Il motivo è inammissibile. Denunciare l'omesso esame di documenti decisivi da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, "si fonda" sui documenti del cui mancato esame il ricorrente si duole. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.). "Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). Di questi tre oneri, il ricorrente non ha assolto il primo e più importante: il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto dei documenti che assume decisivi, tardivamente prodotti e non esaminati dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. Col terzo motivo il ricorrente censura l'entità della sanzione inflittagli. Trattasi di censura manifestamente inammissibile: sia ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c., in quanto priva di qualsiasi ragionata illustrazione; sia perché comunque investe un apprezzamento riservato alla discrezionalità del giudice di merito, come ripetutamente affermato da questa Corte, con giurisprudenza Ric. 2021 n. 29291 sez. SU - ud. 22-02-2022 -5- risalente e costante (cfr. già Sez. U, Sentenza n. 2122 del 28/07/1964, Rv. 303110 - 01: "non può essere sindacata dalla Corte suprema di Cassazione, in sede di legittimità, l'entità della sanzione inflitta, in un procedimento disciplinare, dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto rientra nei poteri degli organi disciplinari lo stabilire quali tra le sanzioni previste dalla legge meglio risponda alla gravità ed alla natura della trasgressione, tenuto conto dei procedimenti morali e disciplinari dell'incolpato, senza che, nell'applicazione di una, anziché di un'altra, delle sanzioni previste possa riscontrarsi una violazione di legge"; in seguito sempre conforme). 4. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il primo motivo di ricorso; (-) dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022. Ric. 2021 n. 29291 sez. SU ud. 22-02-2022 -6- Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]