CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 40743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Messina di condanna per il reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17, cod. strada. A motivi di ricorso lamenta: violazione di legge, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali argomentazioni svolte dalla Corte di merito e dal giudice di primo grado, saldandosi l'apparato argomentativo delle due sentenze di merito (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) ricorrente si limita a censure palesemente versate in fatto, del tutto generiche e riproduttive di doglianze adeguatamente esaminate dai giudici del merito. Il ricorso è meramente assertivo della esistenza di vizi in punto di responsabilità dell'imputata, di qualificazione giuridica del fatto. Quanto al motivo inerente al trattamento punitivo (concessione delle circostanze attenuanti generiche, beneficio della sospensione condizionale della pena, contenimento della pena nel minimo edittale), ha offerto compiuta risposta il giudice di primo grado all'esito dell'articolata ed ampia disamina della vicenda, ponendo in evidenza, ai fini del diniego, la gravità della condotta, la negativa personalità dell'imputata, l'assenza di elementi di positiva valutazione ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la negativa prognosi in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati, atteso il recente precedente che grava sull'imputata riguardante altro reato legato alla circolazione stradale. La Corte di merito, nella conforme sentenza di appello ha condiviso tale giudizio, sia pure per implicito con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. E il caso di rammentare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita [cfr. Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201:«La concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua")»]. Per altro verso, le lagnanze in tema di trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle attenuanti generiche non sono sorrette da specifiche indicazioni suscettibili di rivelare aspetti di criticità nel ragionamento seguito dai giudici di merito.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere