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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21945/2026

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persona della procuratricespeciale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] edi costituzione di quest’ultima in data 22/5/2026;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura incalce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 1883/2020 della CORTE D’APPELLO DIBARI, depositata il 2/11/2020;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 3/6/20261.1.

La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, hadichiarato l’inefficacia, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., diNumero registro generale 2748/2021Nu2m ero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/2026tre rimesse eseguite, in periodo sospetto, dalla [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata poi fallita con sentenza del 14/3/2011, sul contocorrente bancario alla stessa intestato presso la bancaconvenuta ed ha, per l’effetto, condannato quest’ultima allarestituzione, in favore del Fallimento, della somma complessivadi €. 361.873,68, oltre interessi e spese.1.2.

La corte, in particolare, per quanto ancora importa,ha accertato, in fatto, che: - la [OSCURATO:SOCIETA]. era intestatariapresso la banca convenuta del conto corrente n. 073-1000057-3, assistito da un fido per l’importo di €. 500.000,00, accordatoin forma di apertura di credito; - la società correntista, in epocaprecedente alla concessione di tale apertura di credito, avevaconferito alla banca l’incarico di gestire “il servizio di gestionedel portafoglio” n. 073/25001655 e “il servizio di gestione delportafoglio” n. 073/25001654, per la somma di €. 200.000,00ciascuno, da investire in strumenti finanziari, ed ha, quindi,concesso in pegno alla banca il valore dei relativi dossier,unitamente ai saldi dei rispettivi c/c di gestione (n. 073-150000161 e 073-150000160), a garanzia di quanto dovutodalla stessa in ragione delle linee di credito concesse; - risultanoeseguite sul conto corrente, con causale “giroconto”, duerimesse di €. 192.640,17 ciascuna, in data 25/11/2010, ed unadi €. 207.804,13, in data 23/2/2011, derivanti dall’escussionedel predetto pegno.1.3.

La corte ha, poi, rilevato che: - la società correntista,negli atti costitutivi del pegno, aveva espressamente autorizzatola banca “a gestire l’insieme degli strumenti finanziari registratisul dossier di gestione patrimoniale ed a reimpiegare gli importiriscossi, a seguito dell’alienazione, in tutto o in part(e), deglistrumenti finanziari medesimi, nell’acquisto di altrettantistrumenti finanziari rientranti nell’oggetto della linea di gestioneprescelta”; - tali clausole, contrariamente a quanto sostenutoRic. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 2748/2021Nu3m ero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/2026dalla convenuta, non hanno conferito alla banca creditricepignoratizia un potere dispositivo pieno sui prodotti finanziariconferiti in garanzia; - i beni costituiti in pegno, infatti, sonorimasti nella titolarità della società debitrice, come si desumetanto dalla mancanza di qualsiasi riferimento al trasferimentodella titolarità dei beni, quanto dal richiamo alle norme sulmandato, come l’art. 1723, comma 2°, c.c., che è incompatibilecon la trasmissione del diritto dal mandante al mandatario; - ilpotere dispositivo, ai fini di cui all’art. 1851 c.c., non è, del resto,desumibile dalla facoltà, concessa alla banca, di gestire l’insiemedegli strumenti finanziari registrati sul dossier di gestionepatrimoniale e, quindi, di reimpiegare gli importi riscossidall’alienazione anche parziale degli stessi nell’acquisto dialtrettanti strumenti finanziari, trattandosi, in realtà, di una“previsione contrattuale” “ben compatibile con la conservazione,in capo alla società debitrice, della titolarità del portafogliogestito”; - un’ulteriore conferma della conservazione, in capoalla società debitrice, della titolarità dei prodotti finanziaricostituiti in pegno e l’esclusione della loro cessione alla banca è,poi, costituita dalla clausola di cui all’art. 7 dell’atto dicostituzione in pegno, la quale ha previsto che la banca, in casodi inadempimento delle obbligazioni garantite, “può realizzare …il saldo del dossier di gestione patrimoniale su cui è registratol’insieme degli strumenti finanziari e/o il saldo del conto correntedi gestione”; - la previsione di tale potere, infatti, “conferma chei beni costituiti in pegno non sono originariamente stati cedutialla Banca creditrici pignoratizia”, la quale, dunque, “non puòche avvalersi dei rimedi … disciplinati dalla clausola stessa … perfar valere la garanzia”; - tali accordi, in quanto volti adisciplinare “i poteri ed i compiti della banca ai fini della cessionea terzi dei titoli stessi, in caso di inadempimento del debitore …si armonizzano soltanto con i connotati del pegno regolare, nelRic. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 2748/2021Nu4m ero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/2026quale il creditore non si soddisfa trattenendo il bene già a luitrasferito, ma deve custodirlo in attesa dell’adempimento erestituirlo, se questo di verifichi, potendo altrimenti soltantorichiedere la vendita o l’assegnazione”.1.4.

La corte, a fronte di tali fatti, ha, quindi, ritenutoche: - il pegno costituito dalla società poi fallita in favore dellabanca convenuta aveva natura regolare; - doveva, pertanto,escludersi l’operatività dell’invocata compensazione; - lerimesse confluite sul conto corrente bancario della società poifallita in ragione dell’escussione dell’indicata garanzia realeerano, di conseguenza, revocabili.1.5.

La corte d’appello, infine, dopo aver evidenziato chela banca non aveva contestato “la violazione della soglia di cuiall’art. 70, terzo comma, L.F., rispetto al quale, per altro, ilconteggio operato dalla curatela fallimentare si appalesacorretto e condivisibile, in quanto confermato dalle risultantedegli estratti conto e dalla stessa documentazione offerta dallaBanca appellata”, ha accolto la domanda proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha, per l’effetto, dichiarato l’inefficacia dellerimesse impugnate condannando la banca convenuta allarestituzione, in favore dello stesso Fallimento, della sommacomplessiva di €. 361.873,68, così come determinata a normadell’art. 70, comma 3°, l.fall., al netto di quanto già restituitodalla banca convenuta.1.6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorsonotificato il 15/1/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazionedella sentenza, documentandone la notificazione in data18/11/2020.1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito concontroricorso.1.8.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 2748/2021Nu5m ero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/20262.1.

Con il primo motivo, la ricorrente, lamentandol’errata applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall. e dell’art.1851 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato lasentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda direvoca fallimentare delle rimesse confluite sul conto correnteintestato alla società poi fallita in ragione della natura regolaredel pegno che la stessa aveva concesso alla banca convenuta,senza, tuttavia, considerare che: - la banca, sin dallacostituzione della garanzia, era diventata titolare deglistrumenti finanziari e del saldo del conto corrente che ne eral’oggetto ed aveva, quindi, acquisito il pieno diritto di soddisfarsidirettamente sui beni costituiti in pegno, al di fuori del concorso;- la banca, in data 25/11/2010, ha, in effetti, esercitato il dirittoalla realizzazione del proprio credito mediante l’escussione deipegni concessi dalla società poi fallita.2.2.

Il motivo è inammissibile.2.3.

La corte distrettuale, in effetti, ha ritenuto che: - gligarantita la facoltà di disporre tout court dei beni conferiti inpegno a estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite;- la garanzia concessa era, di conseguenze, qualificabile, sulpiano giuridico, come un pegno regolare.2.4.

Tale statuizione, insindacabile per ciò che riguardagli accertamenti in fatto che ne costituiscono il fondamento, è,sul piano giuridico, senz’altro corretta.2.5.

Questa Corte, invero, ha ritenuto, con principioapplicabile anche alla vicenda in esame, che: - il pegno di saldodi conto corrente bancario costituito a favore della bancadepositaria si configura come pegno irregolare tutte le volte incui sia stata espressamente conferita alla banca la facoltà didisporre della relativa somma; - nel caso in cui difetti ilconferimento di tale facoltà, si rientra, invece, nella disciplinaRic. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero r6eg istro generale 2748/2021Numero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/2026del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita nonacquisisce la somma portata dal saldo, né ha l’obbligo direstituire al debitore il tantundem, con la conseguenza che,difettando i presupposti per la compensazione tra l’esposizionepassiva del cliente e la corrispondente obbligazione pecuniariadella banca, l’incameramento, ad opera di quest’ultima, dellesomme rivenienti dall’escussione del pegno rientra senz’altronell’ambito di applicazione dell’art. 67 l.fall. (cfr. Cass. n. 30174del 2025).2.6.

Si è, in effetti, sostenuto (Cass. n. 7013 del 2025,in motiv.) che: - “caratteristica del pegno irregolare è iltrasferimento in proprietà del creditore dei beni assoggettati apegno, con eventuale restituzione del tantundem al momentodell’adempimento, ovvero dell’eccedenza rispetto a quantogarantito in caso di inadempimento (Cass., n. 26154/2006;Cass., n. 10000/2004)”; - “la natura giuridica del pegnoirregolare - disciplinato dall’art. 1851 cod. civ. nell’ambito dellaanticipazione bancaria - comporta che le somme di danaro o ititoli depositati presso il creditore diventano - diversamente chenell’ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso,che ha diritto a soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agliartt. 2796 – 2798 cod. civ. – norme che postulano l’altruità dellecose ricevute in pegno - bensì direttamente sulla cosa, al di fuoridel concorso con gli altri creditori (Cass., n. 5111/2003; Cass.,Sez.

U., n. 202/2001)”; - “diversamente, nel pegno regolare ilsoddisfacimento avviene al momento dell’inadempimentodell’obbligazione garantita (Cass., n. 24137/2018)”; - “ricorre ilpegno regolare ove il cliente vincoli a garanzia del proprioadempimento verso la banca un titolo di credito o un documentodi legittimazione che risultino «specificamente descritti edanaliticamente indicati» senza che venga attribuito al creditorepignoratizio il potere di disporre degli stessi (Cass., n.Ric. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 2748/2021Nu7m ero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/202618597/2011)”; - “ne consegue che, ove oggetto del pegno siaun bene determinato, per il quale (come, nel caso in esame, haaccertato, in fatto, il giudice dl merito) non sia stato conferito alcreditore pignoratizio il potere di disporre del relativo diritto, siesula dall’ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplinadel pegno regolare, per il quale il creditore ha l’obbligo, diregola, di restituire l’oggetto del pegno ed è obbligato ainsinuarsi nel passivo del fallimento (Cass., n. 16618/2016;Cass., n. 18597/2011, cit.; Cass., n. 12964/2005)”.2.7.

Nel caso in esame, come visto, la corte d’appello haaccertato, in fatto, che il contratto costitutivo della garanzia nonprevedeva né il conferimento al creditore della facoltà didisporre del bene conferito in pegno, né l’obbligo della banca direstituire il tantundem, e, sulla base di tale accertamento, hacorrettamente ritenuto che il pegno a suo tempo costituito dallasocietà poi fallita doveva essere qualificator come pegnoregolare.2.8.

Con il secondo motivo, la ricorrente, in relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto che la convenuta non aveva contestatola violazione della soglia prevista dall’art. 70, comma 3°, l.fall.,senza, tuttavia, considerare che la banca, sin dalla comparsa dirisposta nel giudizio di primo grado, aveva espressamentededotto, e poi ribadito in appello, che, a norma dell’art. 70 l.fall.,l’importo massimo revocabile era pari ad €. 95.467,92.2.9.

Il motivo è inammissibile.2.10.

La censura, infatti, sollecita un inammissibileriesame da parte di questa Corte circa l’accertamento in fattooperato dalla sentenza impugnata: lì dove, in particolare, haritenuto che la somma da restituire corrispondeva a quella, pariad €. 361.873,68, risultante dal “conteggio operato dallacuratela fallimentare” in quanto “corretto e condivisibile” perchéRic. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero r8eg istro generale 2748/2021Numero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/2026“confermato dalle risultante degli estratti conto e dalla stessadocumentazione offerta dalla Banca appellata”.3.

Escluso, infine, ogni rilievo alle censure, come quellafondata sull’applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 140/2004, inquanto proposte per la prima volta in memoria (p. 6 ss.), laCorte ritiene che il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi,è, a sua volta, inammissibile: e che come tale dev’essere,dunque, dichiarato.4.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5.

La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese delgiudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 3 giugno 2026.Il PresidenteRic. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona della procuratricespeciale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] edi costituzione di quest’ultima in data 22/5/2026;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura incalce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 1883/2020 della CORTE D’APPELLO DIBARI, depositata il 2/11/2020;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 3/6/20261.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, hadichiarato l’inefficacia, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., diNumero registro generale 2748/2021Nu2m ero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/2026tre rimesse eseguite, in periodo sospetto, dalla [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata poi fallita con sentenza del 14/3/2011, sul contocorrente bancario alla stessa intestato presso la bancaconvenuta ed ha, per l’effetto, condannato quest’ultima allarestituzione, in favore del Fallimento, della somma complessivadi €. 361.873,68, oltre interessi e spese.1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora importa,ha accertato, in fatto, che: - la [OSCURATO:SOCIETA]. era intestatariapresso la banca convenuta del conto corrente n. 073-1000057-3, assistito da un fido per l’importo di €. 500.000,00, accordatoin forma di apertura di credito; - la società correntista, in epocaprecedente alla concessione di tale apertura di credito, avevaconferito alla banca l’incarico di gestire “il servizio di gestionedel portafoglio” n. 073/25001655 e “il servizio di gestione delportafoglio” n. 073/25001654, per la somma di €. 200.000,00ciascuno, da investire in strumenti finanziari, ed ha, quindi,concesso in pegno alla banca il valore dei relativi dossier,unitamente ai saldi dei rispettivi c/c di gestione (n. 073-150000161 e 073-150000160), a garanzia di quanto dovutodalla stessa in ragione delle linee di credito concesse; - risultanoeseguite sul conto corrente, con causale “giroconto”, duerimesse di €. 192.640,17 ciascuna, in data 25/11/2010, ed unadi €. 207.804,13, in data 23/2/2011, derivanti dall’escussionedel predetto pegno.1.3. La corte ha, poi, rilevato che: - la società correntista,negli atti costitutivi del pegno, aveva espressamente autorizzatola banca “a gestire l’insieme degli strumenti finanziari registratisul dossier di gestione patrimoniale ed a reimpiegare gli importiriscossi, a seguito dell’alienazione, in tutto o in part(e), deglistrumenti finanziari medesimi, nell’acquisto di altrettantistrumenti finanziari rientranti nell’oggetto della linea di gestioneprescelta”; - tali clausole, contrariamente a quanto sostenutoRic. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 2748/2021Nu3m ero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/2026dalla convenuta, non hanno conferito alla banca creditricepignoratizia un potere dispositivo pieno sui prodotti finanziariconferiti in garanzia; - i beni costituiti in pegno, infatti, sonorimasti nella titolarità della società debitrice, come si desumetanto dalla mancanza di qualsiasi riferimento al trasferimentodella titolarità dei beni, quanto dal richiamo alle norme sulmandato, come l’art. 1723, comma 2°, c.c., che è incompatibilecon la trasmissione del diritto dal mandante al mandatario; - ilpotere dispositivo, ai fini di cui all’art. 1851 c.c., non è, del resto,desumibile dalla facoltà, concessa alla banca, di gestire l’insiemedegli strumenti finanziari registrati sul dossier di gestionepatrimoniale e, quindi, di reimpiegare gli importi riscossidall’alienazione anche parziale degli stessi nell’acquisto dialtrettanti strumenti finanziari, trattandosi, in realtà, di una“previsione contrattuale” “ben compatibile con la conservazione,in capo alla società debitrice, della titolarità del portafogliogestito”; - un’ulteriore conferma della conservazione, in capoalla società debitrice, della titolarità dei prodotti finanziaricostituiti in pegno e l’esclusione della loro cessione alla banca è,poi, costituita dalla clausola di cui all’art. 7 dell’atto dicostituzione in pegno, la quale ha previsto che la banca, in casodi inadempimento delle obbligazioni garantite, “può realizzare …il saldo del dossier di gestione patrimoniale su cui è registratol’insieme degli strumenti finanziari e/o il saldo del conto correntedi gestione”; - la previsione di tale potere, infatti, “conferma chei beni costituiti in pegno non sono originariamente stati cedutialla Banca creditrici pignoratizia”, la quale, dunque, “non puòche avvalersi dei rimedi … disciplinati dalla clausola stessa … perfar valere la garanzia”; - tali accordi, in quanto volti adisciplinare “i poteri ed i compiti della banca ai fini della cessionea terzi dei titoli stessi, in caso di inadempimento del debitore …si armonizzano soltanto con i connotati del pegno regolare, nelRic. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 2748/2021Nu4m ero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/2026quale il creditore non si soddisfa trattenendo il bene già a luitrasferito, ma deve custodirlo in attesa dell’adempimento erestituirlo, se questo di verifichi, potendo altrimenti soltantorichiedere la vendita o l’assegnazione”.1.4. La corte, a fronte di tali fatti, ha, quindi, ritenutoche: - il pegno costituito dalla società poi fallita in favore dellabanca convenuta aveva natura regolare; - doveva, pertanto,escludersi l’operatività dell’invocata compensazione; - lerimesse confluite sul conto corrente bancario della società poifallita in ragione dell’escussione dell’indicata garanzia realeerano, di conseguenza, revocabili.1.5. La corte d’appello, infine, dopo aver evidenziato chela banca non aveva contestato “la violazione della soglia di cuiall’art. 70, terzo comma, L.F., rispetto al quale, per altro, ilconteggio operato dalla curatela fallimentare si appalesacorretto e condivisibile, in quanto confermato dalle risultantedegli estratti conto e dalla stessa documentazione offerta dallaBanca appellata”, ha accolto la domanda proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha, per l’effetto, dichiarato l’inefficacia dellerimesse impugnate condannando la banca convenuta allarestituzione, in favore dello stesso Fallimento, della sommacomplessiva di €. 361.873,68, così come determinata a normadell’art. 70, comma 3°, l.fall., al netto di quanto già restituitodalla banca convenuta.1.6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorsonotificato il 15/1/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazionedella sentenza, documentandone la notificazione in data18/11/2020.1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito concontroricorso.1.8. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 2748/2021Nu5m ero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/20262.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentandol’errata applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall. e dell’art.1851 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato lasentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda direvoca fallimentare delle rimesse confluite sul conto correnteintestato alla società poi fallita in ragione della natura regolaredel pegno che la stessa aveva concesso alla banca convenuta,senza, tuttavia, considerare che: - la banca, sin dallacostituzione della garanzia, era diventata titolare deglistrumenti finanziari e del saldo del conto corrente che ne eral’oggetto ed aveva, quindi, acquisito il pieno diritto di soddisfarsidirettamente sui beni costituiti in pegno, al di fuori del concorso;- la banca, in data 25/11/2010, ha, in effetti, esercitato il dirittoalla realizzazione del proprio credito mediante l’escussione deipegni concessi dalla società poi fallita.2.2. Il motivo è inammissibile.2.3. La corte distrettuale, in effetti, ha ritenuto che: - gligarantita la facoltà di disporre tout court dei beni conferiti inpegno a estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite;- la garanzia concessa era, di conseguenze, qualificabile, sulpiano giuridico, come un pegno regolare.2.4. Tale statuizione, insindacabile per ciò che riguardagli accertamenti in fatto che ne costituiscono il fondamento, è,sul piano giuridico, senz’altro corretta.2.5. Questa Corte, invero, ha ritenuto, con principioapplicabile anche alla vicenda in esame, che: - il pegno di saldodi conto corrente bancario costituito a favore della bancadepositaria si configura come pegno irregolare tutte le volte incui sia stata espressamente conferita alla banca la facoltà didisporre della relativa somma; - nel caso in cui difetti ilconferimento di tale facoltà, si rientra, invece, nella disciplinaRic. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero r6eg istro generale 2748/2021Numero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/2026del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita nonacquisisce la somma portata dal saldo, né ha l’obbligo direstituire al debitore il tantundem, con la conseguenza che,difettando i presupposti per la compensazione tra l’esposizionepassiva del cliente e la corrispondente obbligazione pecuniariadella banca, l’incameramento, ad opera di quest’ultima, dellesomme rivenienti dall’escussione del pegno rientra senz’altronell’ambito di applicazione dell’art. 67 l.fall. (cfr. Cass. n. 30174del 2025).2.6. Si è, in effetti, sostenuto (Cass. n. 7013 del 2025,in motiv.) che: - “caratteristica del pegno irregolare è iltrasferimento in proprietà del creditore dei beni assoggettati apegno, con eventuale restituzione del tantundem al momentodell’adempimento, ovvero dell’eccedenza rispetto a quantogarantito in caso di inadempimento (Cass., n. 26154/2006;Cass., n. 10000/2004)”; - “la natura giuridica del pegnoirregolare - disciplinato dall’art. 1851 cod. civ. nell’ambito dellaanticipazione bancaria - comporta che le somme di danaro o ititoli depositati presso il creditore diventano - diversamente chenell’ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso,che ha diritto a soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agliartt. 2796 – 2798 cod. civ. – norme che postulano l’altruità dellecose ricevute in pegno - bensì direttamente sulla cosa, al di fuoridel concorso con gli altri creditori (Cass., n. 5111/2003; Cass.,Sez. U., n. 202/2001)”; - “diversamente, nel pegno regolare ilsoddisfacimento avviene al momento dell’inadempimentodell’obbligazione garantita (Cass., n. 24137/2018)”; - “ricorre ilpegno regolare ove il cliente vincoli a garanzia del proprioadempimento verso la banca un titolo di credito o un documentodi legittimazione che risultino «specificamente descritti edanaliticamente indicati» senza che venga attribuito al creditorepignoratizio il potere di disporre degli stessi (Cass., n.Ric. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 2748/2021Nu7m ero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/202618597/2011)”; - “ne consegue che, ove oggetto del pegno siaun bene determinato, per il quale (come, nel caso in esame, haaccertato, in fatto, il giudice dl merito) non sia stato conferito alcreditore pignoratizio il potere di disporre del relativo diritto, siesula dall’ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplinadel pegno regolare, per il quale il creditore ha l’obbligo, diregola, di restituire l’oggetto del pegno ed è obbligato ainsinuarsi nel passivo del fallimento (Cass., n. 16618/2016;Cass., n. 18597/2011, cit.; Cass., n. 12964/2005)”.2.7. Nel caso in esame, come visto, la corte d’appello haaccertato, in fatto, che il contratto costitutivo della garanzia nonprevedeva né il conferimento al creditore della facoltà didisporre del bene conferito in pegno, né l’obbligo della banca direstituire il tantundem, e, sulla base di tale accertamento, hacorrettamente ritenuto che il pegno a suo tempo costituito dallasocietà poi fallita doveva essere qualificator come pegnoregolare.2.8. Con il secondo motivo, la ricorrente, in relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto che la convenuta non aveva contestatola violazione della soglia prevista dall’art. 70, comma 3°, l.fall.,senza, tuttavia, considerare che la banca, sin dalla comparsa dirisposta nel giudizio di primo grado, aveva espressamentededotto, e poi ribadito in appello, che, a norma dell’art. 70 l.fall.,l’importo massimo revocabile era pari ad €. 95.467,92.2.9. Il motivo è inammissibile.2.10. La censura, infatti, sollecita un inammissibileriesame da parte di questa Corte circa l’accertamento in fattooperato dalla sentenza impugnata: lì dove, in particolare, haritenuto che la somma da restituire corrispondeva a quella, pariad €. 361.873,68, risultante dal “conteggio operato dallacuratela fallimentare” in quanto “corretto e condivisibile” perchéRic. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero r8eg istro generale 2748/2021Numero sezionale 2467/2026Numero di raccolta generale 21945/2026Data pubblicazione 26/06/2026“confermato dalle risultante degli estratti conto e dalla stessadocumentazione offerta dalla Banca appellata”.3. Escluso, infine, ogni rilievo alle censure, come quellafondata sull’applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 140/2004, inquanto proposte per la prima volta in memoria (p. 6 ss.), laCorte ritiene che il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi,è, a sua volta, inammissibile: e che come tale dev’essere,dunque, dichiarato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese delgiudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 3 giugno 2026.Il PresidenteRic. 2021 n. 2748 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026
Sentenza Cassazione n. 21945/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris