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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10271/2026

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o CubeGardenia, elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta edifende- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] STETCONumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026- intimati -e nei confronti diMariano ZANOLLI, nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIADELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], e AGENZIA DELLE ENTRATE,[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 149/2024 della Corte d’Appello di Trento,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA]. venne ammessa dal Tribunale diTrento al concordato preventivo in continuità diretta, poiomologato a maggioranza delle classi in cui erano stati suddivisii creditori ammessi al voto, nonostante il voto contrario dellecontratto di leasing avente ad oggetto il complesso alberghieronel quale [OSCURATO:SOCIETA]., quale utilizzatrice, esercita la suaLe attuali ricorrenti proposero reclamo contro la sentenzadi omologazione, prospettando l’illegittimità del concordatopreventivo sotto diversi profili e, in particolare, per quanto quiancora di interesse, contestando l’unilaterale modifica delleNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026condizioni del contratto di leasing in assenza di qualsiasi accordocon le concedenti.[OSCURATO:SOCIETA]., nel resistere al reclamo, chiese allacorte d’appello, in subordine, di confermare l’omologazione,anche in caso di accoglimento del reclamo, ai sensi dell’art. 53,comma 5-bis, c.c.i.i. (Codice della Crisi d’Impresa edell’Insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019).

A tale richiesta siassociarono anche due lavoratori dipendenti della reclamata,intervenuti nel giudizio di reclamo.Con sentenza non definitiva, la corte d’appello accolse ilreclamo, giudicando illegittima l’unilaterale ridefinizione dellecondizioni del contratto di leasing, ma confermò ugualmentel’omologazione, sul presupposto della ritenuta prevalenzadell’interesse generale dei creditori e dei lavoratori allacontinuità dell’impresa, rispetto all’interesse particolare dellesocietà reclamanti.

La causa venne quindi rimessa in istruttoriaper «una compiuta individuazione degli elementi utili allaliquidazione del danno» da risarcire alle reclamanti ai sensi delladisposizione di legge applicata.Contro la sentenza della corte territoriale le società titolaridei diritti derivanti dal contratto di leasing hanno propostoricorso per cassazione articolato in tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso,contenente anche un motivo di ricorso incidentale, al quale haperaltro successivamente rinunciato.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte ed entrambe le parti costituite hannodepositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.Numero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso principale (unico ricorso daesaminare, dopo la rinuncia della controricorrente a quelloincidentale e adesione della ricorrente principale alla stessa,come dichiarato in udienza) denuncia «Violazione o falsaapplicazione dell’art. 53, comma 5-bis, Codice della Crisid’Impresa e dell’insolvenza e dell’art. 99 c.p.c., in relazione almotivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Violazione ofalsa applicazione delle norme poste a presidio dell’obbligomotivazionale di cui agli artt. 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att.c.p.c. ed art. 111, primo comma Cost., in relazione al motivo dicui all’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.]».Con questo complesso motivo, le ricorrenti prospettanol’errata interpretazione e applicazione dell’art. 53, comma 5-bis,c.c.i.i., sotto diversi aspetti: l’individuazione dei soggetti chesono legittimati a chiedere la conferma dell’omologazione delconcordato preventivo nonostante la fondatezza del reclamo; ladelimitazione dei profili di illegittimità del concordato per i qualiè possibile disporre la conferma della omologazione nonostantela fondatezza del reclamo; la definizione dell’interesse generaledei creditori e dei lavoratori che giustifica la confermadell’omologazione nonostante la fondatezza del reclamo.2.

Il motivo è fondato nei termini e per le ragioni cheseguono.2.1.

Come riportato in fatto, la conferma dell’omologavenne richiesta, in via subordinata rispetto all’auspicato rigettodel reclamo, dalla società proponente il concordato.

A talerichiesta aderirono due lavoratori subordinati di HCB CollectionS.r.l., mentre vi si opposero le società reclamanti.Numero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026L’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. dispone che la corted’appello, accogliendo il reclamo, può confermare la sentenza diomologazione «su richiesta delle parti».

Secondo le ricorrenti(la cui opinione è stata condivisa dal Procuratore generale), talelocuzione va interpretata nel senso di rendere necessaria larichiesta di tutte le parti costituite nel giudizio di reclamo e,quindi, anche della stessa parte reclamante, alla quale maipotrebbe essere imposto il mero risarcimento del danno in luogodella revoca dell’omologazione, naturale conseguenza dellafondatezza del reclamo.2.2.

Sotto questo aspetto, il motivo è infondato.Nonostante il plurale e generico riferimento nella leggealla «richiesta delle parti», si deve ragionevolmente ritenere, daun lato, che non si possa mai prescindere dalla richiesta – oquanto meno dall’adesione – della parte che propone ilconcordato e, dall’altro lato, che non sia invece necessaria larichiesta – o l’adesione – della parte reclamante.Occorre infatti considerare che la conferma dell’omologacon l’attribuzione al reclamante del diritto al risarcimento deldanno (evidentemente a carico del proponente) comporta unamodifica, più o meno consistente, a seconda dei casi, delleobbligazioni assunte dal proponente proprio con il concordato;perché a quelle obbligazioni si aggiunge l’obbligo di risarcire ildanno, come liquidato dal giudice.

Ebbene, è un principiogeneralmente condiviso che l’omologazione, in quanto tale, nonpuò alterare il contenuto dell’atto sottoposto al vaglio delgiudice, ma soltanto certificarne la legittimità, sussistendone ipresupposti (Cass. nn. 8632/2017; 4068/1985).

Il contenutodel concordato preventivo è dettato dalla propostaNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026(normalmente del debitore, ma eventualmente anche di uncreditore, nel caso di cui all’art. 90 c.c.i.i.), che solo ilproponente può modificare (art. 105, comma 4, c.c.i.i.), mentreai creditori competono unicamente, tramite il voto,l’accettazione o il rifiuto della proposta, così come formulata, edeventualmente l’opposizione, in caso di avvio del concordatoverso l’omologazione.

In sostanza, solo il proponente determinail contenuto della proposta, i creditori la possono solo accettareo rifiutare e il giudice, a sua volta, può soltanto omologarla onegarne l’omologazione.Tale monopolio del proponente sul contenuto delconcordato è un principio che non può ritenersi derogato per ilgenerico riferimento, nella disposizione di legge in esame, alla«richiesta delle parti» quale presupposto per la conferma dellaomologazione con riconoscimento al reclamante del diritto alrisarcimento del danno.

E ciò, non solo nel senso, già illustrato,che è necessaria la richiesta proprio del proponente (e non dialtre parti) per conferire alla corte d’appello il potere disurrogare la revoca dell’omologazione con il risarcimento deldanno; ma anche nel senso che non è necessaria, in particolare,la richiesta o l’adesione in senso stretto del creditorereclamante.

Quest’ultimo, infatti, subisce le condizioni delconcordato modificato con l’aggiunta del risarcimento deldanno, allo stesso modo in cui, davanti al tribunale, avevasubito l’omologazione del concordato, così comeoriginariamente proposto, nonostante la sua opposizione.

Loschema, anche nel reclamo, rimane il medesimo: il debitore (oil terzo creditore con la proposta concorrente) propone lecondizioni del concordato; il giudice, in base all’esito dellevotazioni e del controllo sulla legittimità della proposta,Numero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026omologa; il creditore dissenziente, opponente e reclamante,subisce la legittima modifica del suo diritto, eventualmente – seil reclamo è fondato ma l’interesse generale è prevalente – conil riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.2.3.

Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato laddove- per un diverso profilo - contesta che il vizio da cui era affettala proposta di concordato, e con riferimento al quale il reclamoè stato accolto, fosse suscettibile di rimedio mediante laconferma dell’omologazione e il riconoscimento del diritto alrisarcimento del danno.Le ricorrenti si dolgono del fatto che il trattamento lororiservato dalla proposta di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha coinvoltosoltanto il credito maturato fino al momento della presentazionedella domanda di concordato, ma anche i crediti che sarebberomaturati, in esecuzione del contratto di leasing, sia in pendenzadi procedura, sia dopo l’omologa; e ciò mediante una radicale eunilaterale modifica delle condizioni economiche del contrattopendente.

In particolare, è stata proposta la riduzione delcanone di leasing e l’eliminazione dell’indicizzazione, sostituitada un tasso di interesse fisso; è rimasta invariata la durata delcontratto, sicché il minore importo versato a titolo di canoni èandato ad aumentare il prezzo di riscatto finale del bene, che –a differenza del canone – l’utilizzatrice non è obbligata a pagare,essendo il riscatto una mera facoltà.Sull’illegittimità della proposta di concordato sotto questoprofilo non c’è bisogno di soffermarsi, posto che essa è stata giàaffermata dalla Corte d’Appello di Trento e, con la rinuncia alricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., la decisione èpassata in giudicato in parte qua.

È dunque sufficiente un cennoNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026all’ovvia nozione per cui, in pendenza della domanda diconcordato, tutti i rapporti contrattuali pendenti proseguonoregolarmente e vanno adempiuti da entrambe le parti.

Qualoraessi risultino di ostacolo al piano predisposto (o in via dipredisposizione) per superare la crisi o l’insolvenza, ilproponente il concordato ne può chiedere la sospensione o loscioglimento (art. 97 c.c.i.i.), ma non può pretendere divincolare la controparte all’adempimento di un contratto diversoda quello accettato nell’esercizio della sua autonomia negoziale(come ricordato dal Procuratore generale, una limitatapossibilità di imporre la modifica delle condizioni economiche deicontratti pendenti era stata prevista, nella composizionenegoziata della crisi, dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 118 del2021, convertito in legge n. 147 del 2021; disposizione tuttavianon riprodotta allorché la disciplina contenuta in quel decretolegge venne trasfusa nel c.c.i.i. e, in particolare, nell’art. 17,comma 5).Poiché sulla illegittimità della proposta è sceso il giudicato,la questione viene qui in rilievo soltanto con riguardo allainterpretazione dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., trattandosi distabilire se – come ritenuto dalla corte d’appello e contestatodalle ricorrenti – il potere attribuito al giudice del reclamo diconfermare l’omologazione nonostante l’accoglimento delgravame si estenda anche a tale profilo di inammissibilità.E la risposta non può che essere negativa.

Il rimediodell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. è predisposto per evitare chel’interesse economico di un creditore – sia pure ingiustamentepregiudicato in violazione del criterio del trattamento nondeteriore rispetto a quello ottenibile con la liquidazionegiudiziale (art. 84, comma 1, c.c.i.i.) – determini la revocaNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’omologazione di un concordato in continuità che sia tuttaviafunzionale a un interesse generale prevalente.

Pertanto,all’accoglimento del reclamo può seguire la conferma dellaomologazione soltanto nell’ipotesi in cui il reclamante abbiacontestato il requisito della «convenienza» (rectius: almenoequivalenza) del concordato rispetto al valore del suo credito incaso di liquidazione.

Ciò si desume, innanzitutto, dal testodell’art. 16, paragrafo 4, della Direttiva UE n. 2019/1023 (di cuil’art. 53, comma 5-bis c.c.i.i. è diretta attuazione), ove ilrisarcimento è concesso alla parte che abbia subito «perditemonetarie».La convenienza del concordato, ovverosia il trattamentonon deteriore di ciascun creditore rispetto all’alternativaliquidatoria, è un requisito latente di validità della proposta, nelsenso che esso diventa rilevante soltanto qualora il singolocreditore ne chieda la verifica nel suo particolare interesse.Nondimeno, il tribunale, qualora riscontri la fondatezza dellaopposizione del creditore sotto questo profilo, è tenuto arifiutare l’omologazione (art. 112, comma 3, c.c.i.i.), nonessendo possibile imporre al creditore opponente un sacrificioeconomico superiore a quello già verificatosi a causadell’insolvenza del debitore.In fase di reclamo, il medesimo principio conserva vigore,ma si declina in termini diversi, sostituendosi alla conseguenzadel diniego (revoca) dell’omologazione, la possibilità di risarcireal creditore le «perdite monetarie» subite a causa dell’efficacia,anche nei suoi confronti (art. 117, comma 1, c.c.i.i.), delconcordato omologato.

E ciò, come anticipato, trovandospeciale considerazione conservativa la prosecuzione del pianodi ristrutturazione, a tutela dell’assetto ragionevolmente già daNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026tempo modificato nelle relazioni con i creditori, oltre che con iterzi coinvolti.Qualora il reclamo sia proposto ed accolto per motividiversi rispetto al pregiudizio meramente economico subito dalreclamante, il rimedio dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. non puòinvece operare, perché non sono in gioco le «perdite monetarie»del singolo creditore, ma le condizioni di legittimità delconcordato, che il tribunale avrebbe dovuto rilevare anched’ufficio e che il giudice dell’impugnazione non potrebbe, ovesollecitato al relativo censimento, identicamente nonriscontrare, con il medesimo effetto.Nel caso di specie, come puntualmente osservato dallastessa Corte d’Appello di Trento, la proposta di concordato eraillegittima, perché formulata in «violazione del canone dellaautonomia e libertà negoziale di cui all’art. 1322 c.c., senza chesia rinvenibile nella disciplina concorsuale alcuna norma oprincipio che legittimi una deroga».

Dunque, alle attualiricorrenti non veniva soltanto proposta una ristrutturazione deiloro crediti, ma veniva anche imposto un vincolo contrattualediverso da quello a suo tempo liberamente concordato tra leparti.

E l’illegittimità di siffatta imposizione non può essererimediata con un risarcimento del danno, possibile soltanto perle (mere) «perdite monetarie».2.4.

Quantunque l’accoglimento del ricorso nei terminisopra precisati sia sufficiente a determinare la cassazione dellasentenza impugnata, è opportuno esaminare anche l’ulterioreaspetto evidenziato nel primo motivo di ricorso principale, inconsiderazione della rilevanza nomofilattica della questione.Numero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026Le ricorrenti contestano l’accertamento, da parte dellacorte d’appello, dell’interesse generale prevalente dei creditori,in particolare denunciando la mancanza di una specificamotivazione sul punto; motivazione ritenuta tanto piùnecessaria considerando che il loro credito rappresenta più del92% dell’intero passivo della società proponente il concordato,motivo per cui si dovrebbe dubitare della stessa possibilità diprospettare un interesse generale dei creditori contrapposto alloro interesse particolare.Sul punto occorre dire che, fermo restando che si tratta diun accertamento in fatto, come tale riservato al giudice delmerito, nondimeno tale accertamento deve essere svolto entroil limite determinato dal contenuto della disposizione di legge.In primo luogo, sebbene la norma sia chiaramente espressionedi un favor per la continuità aziendale, quest’ultima rappresentasoltanto il presupposto necessario per la sua applicazione («Incaso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza diomologazione del concordato preventivo in continuità aziendale…»), ma non integra, da sola, l’interesse generale che giustificala conferma dell’omologazione nonostante la fondatezza delreclamo («… se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratoriprevale …»).

Pertanto, l’interesse generale prevalente non puòessere identificato semplicemente nella stessa continuitàaziendale, ma va accertato e motivato in concreto, prendendoin considerazione, per esempio, la qualità e le dimensioni dellacontinuità salvaguardata dal concordato, il numero e il tipo deirapporti di lavoro garantiti, l’interesse generale dei creditori tutti(non di altri soggetti, non contemplati nella disposizione) almantenimento dei rapporti commerciali con l’impresa risanata,la facilità o difficoltà di trovare sbocchi alternativi per taliNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026interessi in quel determinato contesto sociale ed economico.

Etale giudizio di prevalenza si atteggia come contrapposto inblocco, in una unitaria e pertanto globale considerazione,quanto a tutti i creditori e tutti i lavoratori, in ciò dovendosisostanziare la ricostruzione fattuale della dimensione “generale”del rispettivo “interesse”.

L’altro elemento in comparazioneessendo invece il “pregiudizio” singolare subito dal reclamante,nella latitudine giuridico-economica sopra indicata.2.5.

Un ultimo aspetto merita di essere sottolineato, percome emerso dal congegno organizzativo adottato dalla corted’appello del reclamo in sede applicativa dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. e sebbene non oggetto di più specifica censura nelricorso.La Corte d’Appello, accolto il reclamo in parte qua, haconfermato l’omologazione, non riconoscendo immediatamentealle reclamanti il diritto al risarcimento del danno, bensìrimettendo la causa in istruttoria «Al fine di una compiutaindividuazione degli elementi utili alla liquidazione del danno».Inoltre, poiché nella sentenza si dà atto che [OSCURATO:SOCIETA]e i lavoratori intervenuti avevano chiesto che «l’entità del danno[fosse] determinata in un importo pari a zero», si deveintendere che non solo l’entità, ma anche l’esistenza stessa deldiritto al risarcimento sia – nella sostanza - oggetto diaccertamento nel prosieguo dell’istruttoria.Ebbene, la decisione di separare la conferma dellaomologazione dal riconoscimento del diritto al risarcimento deldanno in capo alle reclamanti vittoriose non può esserecondivisa.

Innanzitutto, essa è una diretta conseguenzadell’errore consistente nell’avere considerato compatibile ilNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026particolare rimedio dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. con unprofilo di illegittimità del concordato che non riguarda la meraconvenienza economica per il reclamante.

Infatti, se si rimanenel corretto ambito del ristoro delle «perdite monetarie» subitedal reclamante, tali perdite dovrebbero essere quantificate dallostesso reclamante (posto, dunque, nella condizione dicontraddire a tale domanda subordinata del reclamato, qualevolta alla conservazione del concordato) e comunque accertate,anche nel loro ammontare, nella sentenza che, accogliendo ilreclamo, conferma l’omologazione.

Proprio perché la censuramossa all’omologazione dalle attuali ricorrenti era di tutt’altrogenere, la corte d’appello – secondo la sentenza e per quanto èdato comprendere dal contraddittorio qui replicato - si è trovatanella temporanea impossibilità di determinare il dannorisarcibile e nella necessità di rimettere la causa in istruttoria.Invero, più in generale, la conferma dell’omologazione aisensi dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. non dovrebbeprescindere dal contestuale riconoscimento del risarcimento deldanno in favore della parte reclamante, anche con la sua precisaquantificazione.

Già il dato testuale depone in tal senso, postoche «la corte d’appello … può confermare … riconoscendo … ilrisarcimento del danno».

Ma ancor più importante è considerareche, come si è già rilevato sopra, il risarcimento del dannocomporta un obbligo aggiuntivo per il proponente il concordato(è il motivo per cui si è statuito che non si può prescindere dallasua richiesta o adesione alla soluzione alternativa alla revocadell’omologazione), di cui si deve tenere conto per apprezzarela perdurante fattibilità del concordato (per esempio, grazie allaprevedibile capienza nei fondi rischi previsti dal piano o perl’apporto di finanza esterna o per i risultati migliori del previstoNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026nel frattempo ottenuti dalla continuità).

Apprezzamento che, inogni caso, presuppone la conoscenza dell’entità dell’impegnoaggiuntivo richiesto al proponente.

Quest’ultimo non puòassumere un’obbligazione di incerto ammontare; né,soprattutto, la corte d’appello può (valutare la sussistenza deipresupposti per) confermare l’omologazione, senza sapere (edare conto di) quale sarà il costo aggiunto del risarcimento deldanno dovuto al reclamante vittorioso.Tale aspetto è particolarmente vistoso nel caso di specie,in cui si tratta di risarcire il danno a due creditrici tali per importimilionari, parti che da sole rappresentano oltre il 92% dell’interopassivo di [OSCURATO:SOCIETA].

In sostanza, la corte tridentinaha confermato l’omologazione del concordato preventivo(ovverosia lo ha nuovamente omologato, secondo ladisposizione speciale dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i.), senzaconoscere l’entità del fabbisogno concordatario, che potrebberisultare di molto superiore a quello considerato nella propostaomologata dal tribunale.

Allo stesso modo, [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo la conferma dell’omologazione nonostantel’accoglimento del reclamo, ha rivolto alle reclamanti unaproposta integrativa di quella originaria che è del tuttoindeterminata nel quantum, il che rende impossibileconfrontarla con il piano posto a servizio del concordato.3.

Con l’accoglimento, nei termini sopra precisati, delprimo motivo, restano assorbiti gli ulteriori due motivi delricorso principale.4.

Alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvioalla Corte d’Appello Trento, in diversa composizione, perché sipronunci anche sulle spese del presente giudizio di legittimità,Numero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026diritto:«Ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., in caso diaccoglimento del reclamo proposto contro la sentenza diomologazione del concordato preventivo in continuità aziendale,la corte d’appello può confermare la sentenza del tribunale solose ne fa richiesta il proponente il concordato, mentre non ènecessaria, ma soltanto eventuale, l’adesione di altre particostituite nel giudizio di reclamo e, in particolare, del creditorereclamante;ai sensi della medesima disposizione di legge, la corted’appello può confermare la sentenza del tribunale diomologazione del concordato preventivo in continuità aziendalenonostante l’accoglimento del reclamo, soltanto se quest’ultimosia stato proposto (e ritenuto fondato) per contestare laconvenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria,non anche se il reclamo riguardi (e se ne accerti la fondatezzaquando a) altri aspetti di illegittimità del concordato, come, adesempio, la violazione dell’autonomia contrattuale delreclamante, cui sia stata imposta una modifica unilaterale dellecondizioni del contratto pendente;alla corte d’appello, al fine di adottare la soluzioneconsentita dall’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., ovverosia diconfermare l’omologazione del concordato preventivo incontinuità nonostante l’accoglimento del reclamo, spetta ilcompito di accertare e motivare in concreto la prevalenzadell’interesse generale di tutti i creditori e di tutti i lavoratori,essendo questo un requisito che si aggiunge alla (e non siesaurisce nella) continuità aziendale;Numero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026la conferma dell’omologazione nonostante l’accoglimentodel reclamo deve avvenire con il contestuale riconoscimento alreclamante del risarcimento spettantegli per le perditemonetarie subite, da quantificare nella medesima sentenza,anche al fine di apprezzare la perdurante fattibilità del piano diconcordato».5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento di unulteriore importo pari al contributo unificato, nemmeno a caricodella parte controricorrente, avendo essa rinunciato al ricorsoincidentale; per lo stesso ricorso incidentale, non vi è luogo aduna condanna alla rifusione delle spese, in ragione dellaadesione esplicitata dal ricorrente principale.

P.Q.MLa Corte:dichiara estinto il ricorso incidentale, a spese compensate;accoglie il ricorso principale, in relazione al primo motivoe ai sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Trento,per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 15.4.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o CubeGardenia, elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta edifende- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] STETCONumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026- intimati -e nei confronti diMariano ZANOLLI, nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIADELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], e AGENZIA DELLE ENTRATE,[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 149/2024 della Corte d’Appello di Trento,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA]. venne ammessa dal Tribunale diTrento al concordato preventivo in continuità diretta, poiomologato a maggioranza delle classi in cui erano stati suddivisii creditori ammessi al voto, nonostante il voto contrario dellecontratto di leasing avente ad oggetto il complesso alberghieronel quale [OSCURATO:SOCIETA]., quale utilizzatrice, esercita la suaLe attuali ricorrenti proposero reclamo contro la sentenzadi omologazione, prospettando l’illegittimità del concordatopreventivo sotto diversi profili e, in particolare, per quanto quiancora di interesse, contestando l’unilaterale modifica delleNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026condizioni del contratto di leasing in assenza di qualsiasi accordocon le concedenti.[OSCURATO:SOCIETA]., nel resistere al reclamo, chiese allacorte d’appello, in subordine, di confermare l’omologazione,anche in caso di accoglimento del reclamo, ai sensi dell’art. 53,comma 5-bis, c.c.i.i. (Codice della Crisi d’Impresa edell’Insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019). A tale richiesta siassociarono anche due lavoratori dipendenti della reclamata,intervenuti nel giudizio di reclamo.Con sentenza non definitiva, la corte d’appello accolse ilreclamo, giudicando illegittima l’unilaterale ridefinizione dellecondizioni del contratto di leasing, ma confermò ugualmentel’omologazione, sul presupposto della ritenuta prevalenzadell’interesse generale dei creditori e dei lavoratori allacontinuità dell’impresa, rispetto all’interesse particolare dellesocietà reclamanti. La causa venne quindi rimessa in istruttoriaper «una compiuta individuazione degli elementi utili allaliquidazione del danno» da risarcire alle reclamanti ai sensi delladisposizione di legge applicata.Contro la sentenza della corte territoriale le società titolaridei diritti derivanti dal contratto di leasing hanno propostoricorso per cassazione articolato in tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso,contenente anche un motivo di ricorso incidentale, al quale haperaltro successivamente rinunciato.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte ed entrambe le parti costituite hannodepositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.Numero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso principale (unico ricorso daesaminare, dopo la rinuncia della controricorrente a quelloincidentale e adesione della ricorrente principale alla stessa,come dichiarato in udienza) denuncia «Violazione o falsaapplicazione dell’art. 53, comma 5-bis, Codice della Crisid’Impresa e dell’insolvenza e dell’art. 99 c.p.c., in relazione almotivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Violazione ofalsa applicazione delle norme poste a presidio dell’obbligomotivazionale di cui agli artt. 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att.c.p.c. ed art. 111, primo comma Cost., in relazione al motivo dicui all’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.]».Con questo complesso motivo, le ricorrenti prospettanol’errata interpretazione e applicazione dell’art. 53, comma 5-bis,c.c.i.i., sotto diversi aspetti: l’individuazione dei soggetti chesono legittimati a chiedere la conferma dell’omologazione delconcordato preventivo nonostante la fondatezza del reclamo; ladelimitazione dei profili di illegittimità del concordato per i qualiè possibile disporre la conferma della omologazione nonostantela fondatezza del reclamo; la definizione dell’interesse generaledei creditori e dei lavoratori che giustifica la confermadell’omologazione nonostante la fondatezza del reclamo.2. Il motivo è fondato nei termini e per le ragioni cheseguono.2.1. Come riportato in fatto, la conferma dell’omologavenne richiesta, in via subordinata rispetto all’auspicato rigettodel reclamo, dalla società proponente il concordato. A talerichiesta aderirono due lavoratori subordinati di HCB CollectionS.r.l., mentre vi si opposero le società reclamanti.Numero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026L’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. dispone che la corted’appello, accogliendo il reclamo, può confermare la sentenza diomologazione «su richiesta delle parti». Secondo le ricorrenti(la cui opinione è stata condivisa dal Procuratore generale), talelocuzione va interpretata nel senso di rendere necessaria larichiesta di tutte le parti costituite nel giudizio di reclamo e,quindi, anche della stessa parte reclamante, alla quale maipotrebbe essere imposto il mero risarcimento del danno in luogodella revoca dell’omologazione, naturale conseguenza dellafondatezza del reclamo.2.2. Sotto questo aspetto, il motivo è infondato.Nonostante il plurale e generico riferimento nella leggealla «richiesta delle parti», si deve ragionevolmente ritenere, daun lato, che non si possa mai prescindere dalla richiesta – oquanto meno dall’adesione – della parte che propone ilconcordato e, dall’altro lato, che non sia invece necessaria larichiesta – o l’adesione – della parte reclamante.Occorre infatti considerare che la conferma dell’omologacon l’attribuzione al reclamante del diritto al risarcimento deldanno (evidentemente a carico del proponente) comporta unamodifica, più o meno consistente, a seconda dei casi, delleobbligazioni assunte dal proponente proprio con il concordato;perché a quelle obbligazioni si aggiunge l’obbligo di risarcire ildanno, come liquidato dal giudice. Ebbene, è un principiogeneralmente condiviso che l’omologazione, in quanto tale, nonpuò alterare il contenuto dell’atto sottoposto al vaglio delgiudice, ma soltanto certificarne la legittimità, sussistendone ipresupposti (Cass. nn. 8632/2017; 4068/1985). Il contenutodel concordato preventivo è dettato dalla propostaNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026(normalmente del debitore, ma eventualmente anche di uncreditore, nel caso di cui all’art. 90 c.c.i.i.), che solo ilproponente può modificare (art. 105, comma 4, c.c.i.i.), mentreai creditori competono unicamente, tramite il voto,l’accettazione o il rifiuto della proposta, così come formulata, edeventualmente l’opposizione, in caso di avvio del concordatoverso l’omologazione. In sostanza, solo il proponente determinail contenuto della proposta, i creditori la possono solo accettareo rifiutare e il giudice, a sua volta, può soltanto omologarla onegarne l’omologazione.Tale monopolio del proponente sul contenuto delconcordato è un principio che non può ritenersi derogato per ilgenerico riferimento, nella disposizione di legge in esame, alla«richiesta delle parti» quale presupposto per la conferma dellaomologazione con riconoscimento al reclamante del diritto alrisarcimento del danno. E ciò, non solo nel senso, già illustrato,che è necessaria la richiesta proprio del proponente (e non dialtre parti) per conferire alla corte d’appello il potere disurrogare la revoca dell’omologazione con il risarcimento deldanno; ma anche nel senso che non è necessaria, in particolare,la richiesta o l’adesione in senso stretto del creditorereclamante. Quest’ultimo, infatti, subisce le condizioni delconcordato modificato con l’aggiunta del risarcimento deldanno, allo stesso modo in cui, davanti al tribunale, avevasubito l’omologazione del concordato, così comeoriginariamente proposto, nonostante la sua opposizione. Loschema, anche nel reclamo, rimane il medesimo: il debitore (oil terzo creditore con la proposta concorrente) propone lecondizioni del concordato; il giudice, in base all’esito dellevotazioni e del controllo sulla legittimità della proposta,Numero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026omologa; il creditore dissenziente, opponente e reclamante,subisce la legittima modifica del suo diritto, eventualmente – seil reclamo è fondato ma l’interesse generale è prevalente – conil riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.2.3. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato laddove- per un diverso profilo - contesta che il vizio da cui era affettala proposta di concordato, e con riferimento al quale il reclamoè stato accolto, fosse suscettibile di rimedio mediante laconferma dell’omologazione e il riconoscimento del diritto alrisarcimento del danno.Le ricorrenti si dolgono del fatto che il trattamento lororiservato dalla proposta di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha coinvoltosoltanto il credito maturato fino al momento della presentazionedella domanda di concordato, ma anche i crediti che sarebberomaturati, in esecuzione del contratto di leasing, sia in pendenzadi procedura, sia dopo l’omologa; e ciò mediante una radicale eunilaterale modifica delle condizioni economiche del contrattopendente. In particolare, è stata proposta la riduzione delcanone di leasing e l’eliminazione dell’indicizzazione, sostituitada un tasso di interesse fisso; è rimasta invariata la durata delcontratto, sicché il minore importo versato a titolo di canoni èandato ad aumentare il prezzo di riscatto finale del bene, che –a differenza del canone – l’utilizzatrice non è obbligata a pagare,essendo il riscatto una mera facoltà.Sull’illegittimità della proposta di concordato sotto questoprofilo non c’è bisogno di soffermarsi, posto che essa è stata giàaffermata dalla Corte d’Appello di Trento e, con la rinuncia alricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., la decisione èpassata in giudicato in parte qua. È dunque sufficiente un cennoNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026all’ovvia nozione per cui, in pendenza della domanda diconcordato, tutti i rapporti contrattuali pendenti proseguonoregolarmente e vanno adempiuti da entrambe le parti. Qualoraessi risultino di ostacolo al piano predisposto (o in via dipredisposizione) per superare la crisi o l’insolvenza, ilproponente il concordato ne può chiedere la sospensione o loscioglimento (art. 97 c.c.i.i.), ma non può pretendere divincolare la controparte all’adempimento di un contratto diversoda quello accettato nell’esercizio della sua autonomia negoziale(come ricordato dal Procuratore generale, una limitatapossibilità di imporre la modifica delle condizioni economiche deicontratti pendenti era stata prevista, nella composizionenegoziata della crisi, dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 118 del2021, convertito in legge n. 147 del 2021; disposizione tuttavianon riprodotta allorché la disciplina contenuta in quel decretolegge venne trasfusa nel c.c.i.i. e, in particolare, nell’art. 17,comma 5).Poiché sulla illegittimità della proposta è sceso il giudicato,la questione viene qui in rilievo soltanto con riguardo allainterpretazione dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., trattandosi distabilire se – come ritenuto dalla corte d’appello e contestatodalle ricorrenti – il potere attribuito al giudice del reclamo diconfermare l’omologazione nonostante l’accoglimento delgravame si estenda anche a tale profilo di inammissibilità.E la risposta non può che essere negativa. Il rimediodell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. è predisposto per evitare chel’interesse economico di un creditore – sia pure ingiustamentepregiudicato in violazione del criterio del trattamento nondeteriore rispetto a quello ottenibile con la liquidazionegiudiziale (art. 84, comma 1, c.c.i.i.) – determini la revocaNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’omologazione di un concordato in continuità che sia tuttaviafunzionale a un interesse generale prevalente. Pertanto,all’accoglimento del reclamo può seguire la conferma dellaomologazione soltanto nell’ipotesi in cui il reclamante abbiacontestato il requisito della «convenienza» (rectius: almenoequivalenza) del concordato rispetto al valore del suo credito incaso di liquidazione. Ciò si desume, innanzitutto, dal testodell’art. 16, paragrafo 4, della Direttiva UE n. 2019/1023 (di cuil’art. 53, comma 5-bis c.c.i.i. è diretta attuazione), ove ilrisarcimento è concesso alla parte che abbia subito «perditemonetarie».La convenienza del concordato, ovverosia il trattamentonon deteriore di ciascun creditore rispetto all’alternativaliquidatoria, è un requisito latente di validità della proposta, nelsenso che esso diventa rilevante soltanto qualora il singolocreditore ne chieda la verifica nel suo particolare interesse.Nondimeno, il tribunale, qualora riscontri la fondatezza dellaopposizione del creditore sotto questo profilo, è tenuto arifiutare l’omologazione (art. 112, comma 3, c.c.i.i.), nonessendo possibile imporre al creditore opponente un sacrificioeconomico superiore a quello già verificatosi a causadell’insolvenza del debitore.In fase di reclamo, il medesimo principio conserva vigore,ma si declina in termini diversi, sostituendosi alla conseguenzadel diniego (revoca) dell’omologazione, la possibilità di risarcireal creditore le «perdite monetarie» subite a causa dell’efficacia,anche nei suoi confronti (art. 117, comma 1, c.c.i.i.), delconcordato omologato. E ciò, come anticipato, trovandospeciale considerazione conservativa la prosecuzione del pianodi ristrutturazione, a tutela dell’assetto ragionevolmente già daNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026tempo modificato nelle relazioni con i creditori, oltre che con iterzi coinvolti.Qualora il reclamo sia proposto ed accolto per motividiversi rispetto al pregiudizio meramente economico subito dalreclamante, il rimedio dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. non puòinvece operare, perché non sono in gioco le «perdite monetarie»del singolo creditore, ma le condizioni di legittimità delconcordato, che il tribunale avrebbe dovuto rilevare anched’ufficio e che il giudice dell’impugnazione non potrebbe, ovesollecitato al relativo censimento, identicamente nonriscontrare, con il medesimo effetto.Nel caso di specie, come puntualmente osservato dallastessa Corte d’Appello di Trento, la proposta di concordato eraillegittima, perché formulata in «violazione del canone dellaautonomia e libertà negoziale di cui all’art. 1322 c.c., senza chesia rinvenibile nella disciplina concorsuale alcuna norma oprincipio che legittimi una deroga». Dunque, alle attualiricorrenti non veniva soltanto proposta una ristrutturazione deiloro crediti, ma veniva anche imposto un vincolo contrattualediverso da quello a suo tempo liberamente concordato tra leparti. E l’illegittimità di siffatta imposizione non può essererimediata con un risarcimento del danno, possibile soltanto perle (mere) «perdite monetarie».2.4. Quantunque l’accoglimento del ricorso nei terminisopra precisati sia sufficiente a determinare la cassazione dellasentenza impugnata, è opportuno esaminare anche l’ulterioreaspetto evidenziato nel primo motivo di ricorso principale, inconsiderazione della rilevanza nomofilattica della questione.Numero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026Le ricorrenti contestano l’accertamento, da parte dellacorte d’appello, dell’interesse generale prevalente dei creditori,in particolare denunciando la mancanza di una specificamotivazione sul punto; motivazione ritenuta tanto piùnecessaria considerando che il loro credito rappresenta più del92% dell’intero passivo della società proponente il concordato,motivo per cui si dovrebbe dubitare della stessa possibilità diprospettare un interesse generale dei creditori contrapposto alloro interesse particolare.Sul punto occorre dire che, fermo restando che si tratta diun accertamento in fatto, come tale riservato al giudice delmerito, nondimeno tale accertamento deve essere svolto entroil limite determinato dal contenuto della disposizione di legge.In primo luogo, sebbene la norma sia chiaramente espressionedi un favor per la continuità aziendale, quest’ultima rappresentasoltanto il presupposto necessario per la sua applicazione («Incaso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza diomologazione del concordato preventivo in continuità aziendale…»), ma non integra, da sola, l’interesse generale che giustificala conferma dell’omologazione nonostante la fondatezza delreclamo («… se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratoriprevale …»). Pertanto, l’interesse generale prevalente non puòessere identificato semplicemente nella stessa continuitàaziendale, ma va accertato e motivato in concreto, prendendoin considerazione, per esempio, la qualità e le dimensioni dellacontinuità salvaguardata dal concordato, il numero e il tipo deirapporti di lavoro garantiti, l’interesse generale dei creditori tutti(non di altri soggetti, non contemplati nella disposizione) almantenimento dei rapporti commerciali con l’impresa risanata,la facilità o difficoltà di trovare sbocchi alternativi per taliNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026interessi in quel determinato contesto sociale ed economico. Etale giudizio di prevalenza si atteggia come contrapposto inblocco, in una unitaria e pertanto globale considerazione,quanto a tutti i creditori e tutti i lavoratori, in ciò dovendosisostanziare la ricostruzione fattuale della dimensione “generale”del rispettivo “interesse”. L’altro elemento in comparazioneessendo invece il “pregiudizio” singolare subito dal reclamante,nella latitudine giuridico-economica sopra indicata.2.5. Un ultimo aspetto merita di essere sottolineato, percome emerso dal congegno organizzativo adottato dalla corted’appello del reclamo in sede applicativa dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. e sebbene non oggetto di più specifica censura nelricorso.La Corte d’Appello, accolto il reclamo in parte qua, haconfermato l’omologazione, non riconoscendo immediatamentealle reclamanti il diritto al risarcimento del danno, bensìrimettendo la causa in istruttoria «Al fine di una compiutaindividuazione degli elementi utili alla liquidazione del danno».Inoltre, poiché nella sentenza si dà atto che [OSCURATO:SOCIETA]e i lavoratori intervenuti avevano chiesto che «l’entità del danno[fosse] determinata in un importo pari a zero», si deveintendere che non solo l’entità, ma anche l’esistenza stessa deldiritto al risarcimento sia – nella sostanza - oggetto diaccertamento nel prosieguo dell’istruttoria.Ebbene, la decisione di separare la conferma dellaomologazione dal riconoscimento del diritto al risarcimento deldanno in capo alle reclamanti vittoriose non può esserecondivisa. Innanzitutto, essa è una diretta conseguenzadell’errore consistente nell’avere considerato compatibile ilNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026particolare rimedio dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. con unprofilo di illegittimità del concordato che non riguarda la meraconvenienza economica per il reclamante. Infatti, se si rimanenel corretto ambito del ristoro delle «perdite monetarie» subitedal reclamante, tali perdite dovrebbero essere quantificate dallostesso reclamante (posto, dunque, nella condizione dicontraddire a tale domanda subordinata del reclamato, qualevolta alla conservazione del concordato) e comunque accertate,anche nel loro ammontare, nella sentenza che, accogliendo ilreclamo, conferma l’omologazione. Proprio perché la censuramossa all’omologazione dalle attuali ricorrenti era di tutt’altrogenere, la corte d’appello – secondo la sentenza e per quanto èdato comprendere dal contraddittorio qui replicato - si è trovatanella temporanea impossibilità di determinare il dannorisarcibile e nella necessità di rimettere la causa in istruttoria.Invero, più in generale, la conferma dell’omologazione aisensi dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. non dovrebbeprescindere dal contestuale riconoscimento del risarcimento deldanno in favore della parte reclamante, anche con la sua precisaquantificazione. Già il dato testuale depone in tal senso, postoche «la corte d’appello … può confermare … riconoscendo … ilrisarcimento del danno». Ma ancor più importante è considerareche, come si è già rilevato sopra, il risarcimento del dannocomporta un obbligo aggiuntivo per il proponente il concordato(è il motivo per cui si è statuito che non si può prescindere dallasua richiesta o adesione alla soluzione alternativa alla revocadell’omologazione), di cui si deve tenere conto per apprezzarela perdurante fattibilità del concordato (per esempio, grazie allaprevedibile capienza nei fondi rischi previsti dal piano o perl’apporto di finanza esterna o per i risultati migliori del previstoNumero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026nel frattempo ottenuti dalla continuità). Apprezzamento che, inogni caso, presuppone la conoscenza dell’entità dell’impegnoaggiuntivo richiesto al proponente. Quest’ultimo non puòassumere un’obbligazione di incerto ammontare; né,soprattutto, la corte d’appello può (valutare la sussistenza deipresupposti per) confermare l’omologazione, senza sapere (edare conto di) quale sarà il costo aggiunto del risarcimento deldanno dovuto al reclamante vittorioso.Tale aspetto è particolarmente vistoso nel caso di specie,in cui si tratta di risarcire il danno a due creditrici tali per importimilionari, parti che da sole rappresentano oltre il 92% dell’interopassivo di [OSCURATO:SOCIETA]. In sostanza, la corte tridentinaha confermato l’omologazione del concordato preventivo(ovverosia lo ha nuovamente omologato, secondo ladisposizione speciale dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i.), senzaconoscere l’entità del fabbisogno concordatario, che potrebberisultare di molto superiore a quello considerato nella propostaomologata dal tribunale. Allo stesso modo, [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo la conferma dell’omologazione nonostantel’accoglimento del reclamo, ha rivolto alle reclamanti unaproposta integrativa di quella originaria che è del tuttoindeterminata nel quantum, il che rende impossibileconfrontarla con il piano posto a servizio del concordato.3. Con l’accoglimento, nei termini sopra precisati, delprimo motivo, restano assorbiti gli ulteriori due motivi delricorso principale.4. Alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvioalla Corte d’Appello Trento, in diversa composizione, perché sipronunci anche sulle spese del presente giudizio di legittimità,Numero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026diritto:«Ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., in caso diaccoglimento del reclamo proposto contro la sentenza diomologazione del concordato preventivo in continuità aziendale,la corte d’appello può confermare la sentenza del tribunale solose ne fa richiesta il proponente il concordato, mentre non ènecessaria, ma soltanto eventuale, l’adesione di altre particostituite nel giudizio di reclamo e, in particolare, del creditorereclamante;ai sensi della medesima disposizione di legge, la corted’appello può confermare la sentenza del tribunale diomologazione del concordato preventivo in continuità aziendalenonostante l’accoglimento del reclamo, soltanto se quest’ultimosia stato proposto (e ritenuto fondato) per contestare laconvenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria,non anche se il reclamo riguardi (e se ne accerti la fondatezzaquando a) altri aspetti di illegittimità del concordato, come, adesempio, la violazione dell’autonomia contrattuale delreclamante, cui sia stata imposta una modifica unilaterale dellecondizioni del contratto pendente;alla corte d’appello, al fine di adottare la soluzioneconsentita dall’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., ovverosia diconfermare l’omologazione del concordato preventivo incontinuità nonostante l’accoglimento del reclamo, spetta ilcompito di accertare e motivare in concreto la prevalenzadell’interesse generale di tutti i creditori e di tutti i lavoratori,essendo questo un requisito che si aggiunge alla (e non siesaurisce nella) continuità aziendale;Numero registro generale 24097/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10271/2026Data pubblicazione 20/04/2026la conferma dell’omologazione nonostante l’accoglimentodel reclamo deve avvenire con il contestuale riconoscimento alreclamante del risarcimento spettantegli per le perditemonetarie subite, da quantificare nella medesima sentenza,anche al fine di apprezzare la perdurante fattibilità del piano diconcordato».5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento di unulteriore importo pari al contributo unificato, nemmeno a caricodella parte controricorrente, avendo essa rinunciato al ricorsoincidentale; per lo stesso ricorso incidentale, non vi è luogo aduna condanna alla rifusione delle spese, in ragione dellaadesione esplicitata dal ricorrente principale. P.Q.MLa Corte:dichiara estinto il ricorso incidentale, a spese compensate;accoglie il ricorso principale, in relazione al primo motivoe ai sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Trento,per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 15.4.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl PresidenteMassimo Ferro
Sentenza Cassazione n. 10271/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris