CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33063/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE di APPELLO di CATANIA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello dì Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 15/06/2020 limitatamente alle dichiarazioni di responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. ad essi ascritto in concorso, ed ha rideterminato per tutti le pene ritenute di giustizia in termini più favorevoli rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale), deducendo (i primi quattro con ricorso congiunto) violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al diniego per tutti delle circostanze attenuanti generiche ed all'asserita eccessività per tutti delle pene irrogate. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi congiunti degli imputati sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e, comunque, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. La Corte di appello ha premesso che la confessione resa dai primi quattro ricorrenti in udienza d'appello, dopo la condanna in primo grado, non appariva spontanea e non costituiva sintomo di uno stato di sicura resipiscenza; in considerazione della gravità dei fatti (e dei precedenti penali degli imputati Bergamo e Gardali, oltre che di quelli dell'Arena), ed in assoluta assenza di elementi sintomatici di quanto meno apprezzabile meritevolezza, le contestate statuizioni (puntualmente motivate a partire da pag. 4 della sentenza impugnata) appaiono incensurabili. 2. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi determinando le cause delle inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado delle predette colpe, nella misura di euro tremila ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione sempli