CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/09/2019 della Corte di appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione, lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibili gli atti di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Potenza - emessa il 26 gennaio 2016 e depositata entro il termine di 90 giorni /\[ stabilito dal .giudice (esattamente ti 19.4.2016) - che lo aveva condannato alla. pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione ai reati di tentata truffa, falso materiale ed indebito utilizzo di dati personali di cui all'art. 167 D.Lgs. 196/2003), aventi ad oggetto l'acquisto di una autovettura avvenuto con artifici e raggiri, con falsificazione di documenti ed indebita utilizzazione dei dati personali delle persone offese che faceva figurare come acquirenti e garanti. La Corte rilevava la tardività degli atti di appello siccome depositati rispettivamente 1'i agosto del 2016 ed il 6 settembre del 2016, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. e decorrente dal 26 aprile 2016. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per non avere la Corte tenuto conto che il ricorrente era stato dichiarato contumace all'udienza di primo grado del 15 gennaio 2014 in data antecedente alle modifiche processuali apportate con la legge n. 67 del 2014, entrata in vigore il 28 aprile del 2014 e che ha introdotto il processo cosiddetto in assenza. Con il che, dovendosi applicare la normativa antecedente, era d'obbligo procedere alla notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, così come effettuata dalla cancelleria del Tribunale di Potenza con missiva spedita a mezzo posta recante come data di partenza quella dell'8 giugno 2016. La notifica al ricorrente era avvenuta a mani proprie il 27 giugno del 2016, data dalla quale avrebbe dovuto farsi decorrere il termine per proporre impugnazione, tempestivamente depositata tenuto conto della sospensione feriale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Risulta dagli atti - che il Collegio ha potuto consultare stante la natura processuale della questione - che l'imputato era stato dichiarato contumace all'udienza di primo grado del 15 gennaio 2014, così come specificato nella motivazione della sentenza del Tribunale. Non risulta che sia stato emesso alcun decreto di irreperibilità. Il dispositivo della sentenza di primo grado è stato pronunciato il 26 gennaio del 2016. Posti questi dati di fatto processuali, deve richiamarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in .vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto di irreperibilità (Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411. In motivazione si legge: "In ordine all'esegesi delle disposizioni che regolano la fase transitoria, connessa all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, nella parte recante la nuova disciplina del processo in absentia, la giurisprudenza di questa Corte si è pronunciata in modo assolutamente prevalente, e si è venuta comunque da ultimo attestando, nel senso che la disciplina stessa non possa mai trovare applicazione nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, e neppure nel caso in cui - pur non essendo stato pronunciato quest'ultimo - sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (Sez. 1, n. 20810 del 09/01/2017, Hussein, Rv. 270614; Sez. 2, n. 18813 del 10/01/2017, Popa, Rv. 269796; Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265770; Sez. F, n. 37576 del 20/08/2015, G., Rv. 264770; Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264052). In tali condivisibili pronunce (cui deve aggiungersi, sia pure a titolo di obiter, e sul testo legislativo in fieri, Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992, punto 8.1, in fine, parte in diritto) - cui si vuole assicurare continuità - si è già osservato che una simile interpretazione appare più conforme al tenore testuale della disposizione, che è costruita su una regola base che delimita il campo generale di applicazione dello ius superveniens, e su una regola speciale derogatoria, che quel campo è volta a restringere (mediante l'enucleazione di un'ipotesi ulteriore sottratta al novum) e non già ad estendere. Secondo la regola base (comma 1 dell'art. 15-bis, legge n. 67 citata), la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado rappresenta la chiara linea di discrimine, oltre il quale l'operatività delle nuove norme deve essere senz'altro esclusa; con la conseguenza che, nei gradi successivi (anche in sede di rinvio), troverà sempre applicazione, ricorrendone le condizioni, l'istituto della contumacia, ad ogni ulteriore effetto. All'ipotesi in cui, alla data di entrata in vigore della legge medesima (17 maggio 2014), il dispositivo di primo grado non fosse viceversa ancora intervenuto, si correla l'opzione in deroga. Per tale ipotesi risulta indicato (al comma 2 dell'art. 15-bis) un ulteriore spartiacque, costituito dal duplice requisito dell'avvenuta dichiarazione di contumacia e di irreperibilità. Nel caso in cui non fosse stata ancora dichiarata la contumacia dell'imputato, troveranno applicazione le nuove norme. Nel caso, invece, in cui l'imputato fosse già stato dichiarato contumace occorrerà valutare se, oltre alla dichiarazione di contumacia, vi sia stata anche l'emissione del decreto di irreperibilità; in questa sotto- fattispecie, il legislatore ha ancora previsto l'immediata applicazione delle nuove norme. Sin qui si rimane nell'ambito della regola ordinaria. Al contrario, essendo l'imputato già stato dichiarato contumace, ma senza l'emissione del decreto d'irreperibilità, continuerà ad applicarsi - ed è qui la prescrizione in deroga - la disciplina previgente; con la conseguenza per cui la contumacia manterrà la sua efficacia già nel grado in corso, e se del caso andrà dichiarata nei successivi, e con essa si applicheranno gli istituti a questa collegati"). Ne consegue che, nel caso in esame - tenuto conto che il processo di primo grado era in corso alla data della entrata in vigore della Legge n. 67 del 2014, era stata dichiarata la contumacia dell'imputato ma non era stato emesso alcun decreto di irreperibilità - andava applicata la precedente normativa in tema di contumacia, recante con sé l'obbligo della notifica all'imputato contumace dell'estratto della sentenza di primo grado ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nel testo previgente, cosa effettivamente avvenuta per mezzo della cancelleria del Tribunale di Potenza nei termini correttamente riportati in ricorso (notifica a mani proprie dell'imputato il 27 giugno del 2016) che non avrebbero dovuto consentire di ritenere tardivi gli atti di appello, tenuto conto della sospensione feriale. 2. La fondatezza del ricorso determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito perché proceda alla celebrazione del giudizio di appello. Tuttavia, nelle more, i reati ascritti al ricorrente, commessi il 19 dicembre del 2008, sono caduti in prescrizione, anche tenuto conto della sospensione dei termini pari ad anni uno e mesi quattro (termine di prescrizione maturato il 19 ottobre del 2017). La prescrizione è, dunque, intervenuta prima della sentenza impugnata ma dopo l'emissione della sentenza di condanna di primo grado. Stante la presenza di due parti civili - vittoriose davanti al Tribunale - e di motivi di appello inerenti alla affermazione di responsabilità, il giudice del rinvio deve essere individuato in quello civile competente per valore in grado di appello, ex art. 578 cod. proc. pen., che dovrà verificare, ai soli effetti civili, la responsabilità del ricorrente per i reati ascrittigli, tenendo conto anche di quanto qui di seguito evidenziato. 3. Deve, infatti, procedersi in questa sede all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per quanto attiene al reato di falso ex art. 485 cod.pen. inserito nel capo A) della imputazione e per il quale è intervenuta condanna in primo grado. Tale fattispecie è stata depenalizzata ex D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7. Alla pronuncia di annullamento senza rinvio con la formula di cui al dispositivo può addivenirsi d'ufficio, essendo ostativa ad essa solo la tardività del ricorso per cassazione, qui non sussistente (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, Rv. 271850: in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non impedisce la rilevabilità d'ufficio dell'intervenuta "abolitio criminis" tranne_che nel caso di tardività del ricorso). Di ciò il giudice di rinvio dovrà tenere conto, ai soli effetti civili, nel caso di conferma della condanna del ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 485 cod.pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annulla altresì la sentenza senza rinvio agli effetti penali per essere gli ulteriori reati estinti per prescrizione e in ordine a tali reati rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.12.2021. [OSCURATO:PERSONA]