CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSO_ dato avviso alle parti-ni udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del giudice di Pace di Campobasso che l'ha dichiarata responsabile, tra l'altro, del reato di cui all'art. 582 cod. pen.; e che l'impugnazione è stata qualificata come ricorso per cassazione, in quanto la sentenza in parola non è appellabile; Rilevato che il ricorso non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e che pertanto ricorrere una causa di inammissibilità ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., suscettibile di declaratoria senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. (di talchè non rileva la mancata notifica all'imputata dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2022 Il Consigliere estensore Il P