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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 39740/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 20/07/2021 del Tribunale di Pavia: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata violenza privata continuata e aggravata in concorso, danneggiamento pluriaggravato in concorso e danneggiamento seguito da incendio aggravato in concorso di cui ai capi, rispettivamente, 2), 3) e 4) dell'imputazione, eliminando la relativa pena; b) confermava la condanna della stessa Acquaotta per il reato di tentata estorsione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 1) dell'imputazione, nonché le statuizioni civili della sentenza di primo grado.

Secondo il capo 1) dell'imputazione, il reato di tentata estorsione era stato contestato all'imputata «perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] agendo quale mandante, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di esecutore materiale, con violenza e minaccia, consistite nel rappresentare a [OSCURATO:PERSONA] di essere a conoscenza dei ripetuti atti intimidatori posti in essere nei suoi confronti - quali descritti nei capi che seguono - nel simulare una persistente situazione di pericolo per il Fuso ed i suoi familiari che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto risolvere e nel rappresentargli che, nel caso non avessero raggiunto una "intesa", sarebbe stato semplice dare fuoco alla sua abitazione, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale, verosimilmente consistente nel far recedere [OSCURATO:PERSONA] dalle diverse azioni civili intraprese contro la [OSCURATO:PERSONA], riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA], ovvero nell'indurre lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi familiari a vendere ad un prezzo fortemente ribassato l'abitazione di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente padre e madre di [OSCURATO:PERSONA], non compiendosi l'azione per cause indipendenti dalla loro volontà e segnatamente per il rifiuto opposto dal Fuso che non cedeva al ricatto denunciando i fatti all'Autorità.

Commesso in Gambolò e Milano nel gennaio 2015».

2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) , cod. proc. pen.: violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, lett. d), CEDU, e dell'art. 111, terzo comma, Cost.; violazione dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; violazione del diritto alla prova "a discarico"; violazione dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, costituite parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; omessa, contraddittoria e illogica motivazione in ordine all'affermata superfluità della richiesta rinnovazione, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., dell'istruzione dibattimentale; mancata assunzione di prove decisive.

La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano abbia rigettato la richiesta, che era stata avanzata sia nel proprio atto di appello sia nei motivi nuovi, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di assumere la testimonianza, come testimone assistito nei cui confronti era stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, del concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], atteso che le persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano affermato che questi, in occasione dei contestati fatti di cui al capo 1) dell'imputazione, aveva indicato l'Acquaotta come mandante degli stessi fatti e che la sentenza di condanna di primo grado si fondava su tali dichiarazioni de relato delle predette persone offese.

Secondo la ricorrente, tale decisione della Corte d'appello di Milano: a) violerebbe l'art. 6, commi 1 e 3, lett. d), CEDU, e l'art. 111, terzo comma, Cost., i quali sanciscono il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico; b) violerebbe, altresì, l'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., il quale stabilisce il dovere del giudice, quando la parte ne faccia richiesta, di disporre che il testimone diretto sia chiamato a deporre, con la conseguente violazione anche del comma 3 dello stesso art. 195 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello di Milano posto a fondamento della conferma della condanna dell'imputata le decisive dichiarazioni de relato delle persone offese senza avere chiamato a deporre, in violazione del comma 1 dell'art. 195, cod. proc. pen., il testimone diretto [OSCURATO:PERSONA]; e) sarebbe motivata in modo apparente, contraddittorio e illogico, state l'incongruenza dell'affermata «presunzione di completezza del compendio probatorio», atteso che, poiché era i stata richiesta dalla difesa, ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., l'audizione del testimone diretto [OSCURATO:PERSONA], la predetta presunzione non potrebbe sussistere, «essendo le riferite notizie de relato [...] incomplete per definizione».

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: violazione dell'art. 629 cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova; violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., e conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 dello stesso codice; violazione degli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen.

La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano: a) col leggere le dedotte (dalla difesa) contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone offese «come il diverso punto di vista di soggetti intervenuti in momenti differenti», avrebbe affermato la responsabilità dell'imputata sulla base, appunto, di «punti di vista», cioè, asseritamente, «di "opinioni"», e non di prove della colpevolezza della stessa imputata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguente violazione degli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen.; b) con l'affermare, a proposito del «vero intento del [OSCURATO:PERSONA]», che questi «non era di certo animato dalla volontà di acquistare l'immobile», da un lato, avrebbe contraddetto l'affermazione del Tribunale di Pavia secondo cui, «[s]econdo la percezione dei Fuso, l'obiettivo di [OSCURATO:PERSONA] era ottenere l'abitazione», con le conseguenti contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova ed erronea applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e, dall'altro lato, avrebbe violato il principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, atteso che, escluso dalla Corte l'intento del [OSCURATO:PERSONA] di acquistare l'immobile, nel narrato delle persone offese sarebbe stata assente qualsiasi richiesta del [OSCURATO:PERSONA] alle stesse persone offese di fare recedere [OSCURATO:PERSONA] dalle azioni civili da lui intraprese contro la società [OSCURATO:PERSONA]; c) con l'affermare che «l'intento dell'Acquaotta era quello di allontanare la famiglia Fuso dallo stabile», da un lato, avrebbe travisato la prova, attesa l'assenza, nel narrato delle persone offese, di ogni riferimento al riguardo, e, dall'altro lato, avrebbe pronunciato per un fatto nuovo, non enunciato nell'imputazione; d) avrebbe omesso di motivare adeguatamente in ordine alla prova a discarico costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, come indicato nella sentenza di primo grado, aveva negato di avere mai ricevuto incarico dall'imputata di porre in essere i fatti di reato nei confronti della famiglia Fuso, mentre l'inattendibilità dello stesso Bongiovanni non potrebbe essere adeguatamente motivata, come avrebbe fatto il Tribunale di Pavia, sulla base di una sua asserita «situazione di conflitto», discendente dal fatto di essere il Bongiovanni un dipendente della società dell'imputata; e) avrebbe travisato la prova anche affermando che «l'episodio di tentata estorsione contestato sub 1) costituisce l'evento finale" tra i reati ascritti all'odierna appellante, [•..] fatti costituenti una sorta di progressione criminosa posta in essere ai danni della famiglia Fuso» e che «[a] nulla rileva [...] che la Acquaotta non conoscesse personalmente il [OSCURATO:PERSONA] (tenuto conto che il Bongiovanni, suo dipendente, era amico di Peragine e conosceva il gruppo criminale), né che l'appellante non fosse presente all'incontro al [OSCURATO:PERSONA] (episodio rispetto al quale il ruolo di mandante dell'imputata, con riferimento ai danneggiamenti ed all'incendio, è emerso in maniera chiara), né, tantomeno, che non fosse presente durante la visita domiciliare presso la famiglia Fuso», atteso che il Bongiovanni, come detto, aveva negato di avere mai ricevuto incarico dall'imputata di porre in essere i fatti di reato nei confronti della famiglia Fuso, che la chiamata in correità che era stata fatta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari era priva di riscontri esterni individualizzanti e le dichiarazioni rese dallo stesso Peragine in dibattimento avevano scagionato l'imputata, che sarebbe stato provato dalla difesa che era stata la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] a chiedere l'intervento del gestore del [OSCURATO:PERSONA] e che, rispetto all'incontro presso lo stesso [OSCURATO:PERSONA], non era emerso alcun ruolo dell'imputata; f) non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'elemento dell'estorsione del profitto ingiusto, atteso che, secondo quanto affermato dalla Corte d'appello, l'intento del [OSCURATO:PERSONA] non era quello di acquistare l'immobile, che le persone offese non avevano riferito che il [OSCURATO:PERSONA] chiese loro di recedere dalle azioni civili che avevano intrapreso contro la società [OSCURATO:PERSONA] e che le stesse parti civili non avevano mai riferito che il [OSCURATO:PERSONA] chiese loro di allontanarsi dalla loro abitazione (condotta, quest'ultima, peraltro, come già detto, non contestata nel capo d'imputazione). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione ha affermato il principio - che è condiviso dal Collegio - secondo cui sono utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta; d'altra parte, la facoltà riconosciuta alla parte di richiedere nel giudizio di appello l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale non può valere a consentire l'esercizio tardivo del diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto e, pertanto, detta richiesta deve essere valutata secondo i criteri posti dall'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Palau, Rv. 261316-01).

Nel caso di specie, la ricorrente non ha mai neppure dedotto di avere richiesto la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., o che, quando fu assunta la testimonianza de relato delle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], o, comunque, prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale, il proprio difensore avesse richiesto che fosse chiamato a deporre il menzionato [OSCURATO:PERSONA], al quale le persone offese avevano fatto riferimento come fonte diretta di quanto da esse riferito.

Pertanto, posto che la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] non è emerso essere stata in alcun modo richiesta dalla difesa dell'imputata nel corso del dibattimento di primo grado, si deve ritenere che, così agendo, l'imputata abbia implicitamente rinunciato ad avvalersi della facoltà di chiedere di esaminare la menzionata fonte della testimonianza de relato e, quindi, al diritto di interrogarla, con la conseguenza che le dichiarazioni del testimone diretto (il [OSCURATO:PERSONA]) si devono ritenere correttamente entrate nel corredo probatorio per il tramite delle dichiarazioni de relato e pienamente utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., giacché non era stata richiesta, ai sensi di tale disposizione, l'audizione del teste diretto (in tale senso, oltre alla già citata Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, anche Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259-01).

D'altro canto, come è stato chiarito dalla sentenza Palau, la facoltà riconosciuta all'imputato di richiedere, nel giudizio di appello, come è avvenuto nel caso di specie, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere la testimonianza del testimone diretto, non si può evidentemente tradurre, sul piano degli effetti, in un esercizio tardivo del diritto di esaminare la fonte del testimone indiretto, diritto del quale non può determinare la reviviscenza, così come del correlativo obbligo del giudice, con la conseguenza che la suddetta richiesta, avanzata ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen., deve essere valutata dallo stesso giudice secondo le regole che sono dettate da tale articolo.

Escluso, perciò, che la Corte d'appello di Milano abbia violato l'art. 195, comma 1, cod. proc. pen. - e che, quindi, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], correttamente entrate, per le ragioni che si sono dette, nel compendio probatorio per il tramite di quelle de relato, fossero inutilizzabili - ed escluso anche che, stante l'implicita rinuncia, da parte dell'imputata, nel corso del dibattimento di primo grado, all'assunzione della testimonianza del predetto testimone diretto, la stessa Corte d'appello abbia violato l'art. 6, commi 1 e 3, lett. d), CEDU, e l'art. 111, terzo comma, Cost., si deve ora esaminare il profilo del motivo relativo alla dedotta violazione dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., e al correlativo vizio di motivazione.

Neppure tale profilo è fondato.

In proposito, si deve rammentare che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria.

Tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01).

L'impossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410-01).

Nel caso di specie, la valutazione di superfluità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che era stata richiesta dall'imputata, a fronte della presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto, nel contraddittorio delle parti, nel corso del giudizio di primo grado, non appare scorretta né illogica, tenuto conto sia della correttamente ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], per avere l'imputata implicitamente rinunciato al diritto di procedere all'esame dello stesso - con la conseguente infondatezza della censura del ricorrente secondo cui la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., di assumere la testimonianza del predetto testimone diretto, farebbe venire meno la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado in quanto «le riferite notizie de relato» sarebbero «incomplete per definizione» - sia del contenuto delle richiamate intercettate conversazioni che era stato valorizzato dal Tribunale di Pavia (del quale, peraltro, nulla si dice nel ricorso).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputata per il reato di tentata estorsione di cui al capo 1) dell'imputazione, nonché la responsabilità civile della stessa imputata per gli ulteriori reati di cui ai capi 2), 3) e 4) dell'imputazione, in quanto mandante degli stessi reati, sulla base dei seguenti elementi di prova: a) le dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ritenute motivatamente credibili - le quali avevano riferito della visita che avevano ricevuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] presso la propria abitazione, delle minacce proferite dal [OSCURATO:PERSONA] (tra cui quella di incendiare la stessa abitazione) in tale circostanza nonché del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva detto loro che i diversi episodi criminosi dei quali la famiglia Fuso era stata vittima, tra i quali anche il danneggiamento seguito da incendio dell'autovettura Jaguar utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], erano stati commissionati dall'imputata e da lei pagati; b) il contenuto delle riportate intercettate conversazioni, dal quale risultava sia la presenza di un mandante che aveva commissionato il menzionato danneggiamento seguito da incendio, sia che la committente dello stesso danneggiamento, che aveva pagato per esso, era una donna che veniva dai conversanti qualificata come la «capa» di [OSCURATO:PERSONA] - il quale era effettivamente un dipendente della società [OSCURATO:PERSONA] che faceva capo alla Acquaotta - sia la preoccupazione che il nome dell'imputata non fosse fatto a [OSCURATO:PERSONA] (in ordine al contenuto di tali conversazioni, peraltro, come si e già evidenziato, nulla si dice nel ricorso).

Sulla base di tali elementi di prova, la Corte d'appello di Milano riteneva che la Acquaotta fosse la mandante degli episodi criminosi, materialmente posti in essere da altri, dei quali era stata vittima la famiglia Fuso e che l'ingiusto vantaggio avuto di mira dall'imputata fosse quello di allontanare la stessa famiglia dalla sua abitazione, che era ubicata in uno stabile nel quale la Aquaotta possedeva diversi appartamenti e negozi, e di fare cessare le azioni legali che i Fuso avevano intrapreso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], con un conseguente vantaggio anche economico della Acquaotta.Tale motivazione appare priva di contraddizioni e illogicità manifeste, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità, in particolare, a quelle che sono state sollevate con il motivo in esame.

La ricorrente ha contestato anzitutto l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, asserendo che le stesse si sarebbero contraddette tra loro, nonché la motivazione della Corte d'appello di Milano secondo cui tali contraddizioni troverebbero spiegazione in ragione del «diverso punto di vista di soggetti intervenuti in momenti differenti» (della visita fatta dal [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione dei Fuso), deducendo che ciò significherebbe fondare l'affermazione di responsabilità su delle «opinioni».

A tale proposito, si deve rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01).

Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).

Quest'ultima circostanza è del tutto assente nel caso di specie.

In particolare, con specifico riguardo alla censura sollevata dalla ricorrente, si deve osservare che, come appare del tutto evidente, diversamente da quanto asserito dalla Acquaotta, affermare, come ha fatto la Corte d'appello di Milano, che delle diversità nel racconto delle persone offese erano da attribuire al fatto che esse «erano intervenut[e] in momenti differenti» - in ciò consistendo, perciò, il «diverso punto di vista» delle medesime - non significa affatto basare l'affermazione di responsabilità su delle «opinioni».

Quanto alla censura con la quale la ricorrente ha dedotto che l'affermazione della Corte d'appello di Milano secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] «non era di certo animato dalla volontà di acquistare l'immobile» si porrebbe in contraddizione con l'affermazione del Tribunale di Pavia secondo cui, «[s]econdo la percezione dei Fuso, l'obiettivo di [OSCURATO:PERSONA] era ottenere l'abitazione», si deve osservare come quest'ultima affermazione del giudice di primo grado si limiti a indicare quella che sarebbe stata, appunto, la percezione dei Fuso e non costituisca la motivazione dell'effettivo intento del [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale di Pavia aveva invece individuato, conformemente alla Corte d'appello di Milano, nell'«allontanamento dei Fuso dall'abitazione, come dimostra esplicitamente la tentata estorsione realizzata da [OSCURATO:PERSONA], secondo il racconto fornito dalle parti civili».

Quanto alla censura con la quale la ricorrente ha lamentato l'inadeguata motivazione in ordine alla prova a discarico costituita dalle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare come la sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte d'appello di Milano, abbia ampiamente e logicamente motivato in ordine all'inattendibilità del Bongiovanni, con riferimento non soltanto - come sembrerebbe ritenere la ricorrente - alla sua «situazione di conflitto» derivante dal fatto di essere egli un dipendente della società [OSCURATO:PERSONA] che faceva capo alla Acquaotta, ma anche agli ulteriori elementi: a) del contrasto tra le dichiarazioni del Bongiovanni e quelle di [OSCURATO:PERSONA] (Bongiovanni si era accusato di avere ideato il piano criminoso in ragione della condotta dei Fuso e di avere coinvolto il Peragine, mentre questi aveva invece riferito in dibattimento di avere compiuto i reati per vendicarsi di una minaccia che avrebbe ricevuto da uno dei Fuso, senza citare alcuno screzio tra il Bongiovanni e gli stessi Fuso); b) sia il Bongiovanni sia il Peragine avevano negato di avere ricevuto somme di denaro per commettere i reati, mentre dalle conversazioni intercettate era chiaramente emersa la corresponsione di somme di denaro a titolo di corrispettivo per l'incendio dell'autovettura che era utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]; e) le azioni compiute sarebbero state del tutto sproporzionate se effettivamente poste in essere per le ragioni che erano state indicate dal Bongiovanni e dal Peragine.

Tale valutazione dell'inattendibilità del testimone Bongiovanni, fornita dal giudice di merito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità della prova testimoniale, in quanto motivata in modo congruo e logico, non è sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).

Quanto alla censura di travisamento della prova che si è sopra riassunta sub e) del punto 2.2 del Ritenuto in fatto, si deve osservare che: a) quanto alle dichiarazioni del Bongiovanni, si è appena detto della congruità e logicità della motivazione con la quale il giudice del merito le ha ritenute inattendibili; b) la chiamata in correità che era stata fatta, nei confronti dell'Acquaotta, dal Peragine nel corso delle indagini preliminari non è stata utilizzata dai giudici di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, mentre, quanto alle dichiarazioni dibattimentali dello stesso Peragine - il quale, in dibattimento, mutando versione, aveva invece escluso il coinvolgimento della Acquaotta -, si deve osservare come la sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte d'appello di Milano, avesse congruamente e logicamente motivato, sulla base degli stessi elementi che avevano indotto a ritenere l'inattendibilità del Bongiovanni - oltre che a quello, ulteriore, di avere fornito due dichiarazioni opposte nella fase, rispettivamente, delle indagini preliminari e del dibattimento - in ordine all'inattendibilità anche del Peragine; c) quanto al fatto che sarebbe stato provato dalla difesa che era stato [OSCURATO:PERSONA] a chiedere l'intervento del gestore del [OSCURATO:PERSONA] e che, rispetto all'incontro presso lo stesso bar, non era emerso un ruolo dell'imputata, si deve osservare che tali deduzioni si traducono nell'evidenziazione di ragioni in fatto e nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine allo spessore della valenza probatoria degli elementi di prova, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01).

Con riguardo alla censura secondo cui la Corte d'appello di Milano non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'elemento dell'estorsione del profitto ingiusto, si deve osservare: a) da un lato, che gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, compreso, quindi, quello del profitto, erano già stati accertati con la sentenza n. 503 del 2017 del G.i.p. del Tribunale di Pavia, emessa in esito a giudizio abbreviato e divenuta irrevocabile il 17/10/2017, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la quale ben poteva essere valutata ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.; b) dall'altro lato, si deve comunque osservare come l'elemento del profitto sia stato ravvisato dalla Corte d'appello di Milano nel fare allontanare la famiglia Fuso dalla propria abitazione e nel fare cessare le azioni legali che erano state intraprese dagli stessi Fuso contro la società [OSCURATO:PERSONA], che faceva capo alla Acquaotta.

La motivazione della sussistenza di tale elemento si deve ritenere fondata sulle circostanze, che erano state ampiamente evidenziate dal Tribunale di Pavia, che le ragioni di attrito tra l'imputata e la famiglia Fuso derivavano proprio dalla presenza dei Fuso nello stesso stabile della Acquaotta e dal fatto che i medesimi Fuso avevano intentato delle cause civili sia per il risarcimento dei danni derivati da infiltrazioni che sarebbero state cagionate da dei lavori edili mal eseguiti dalla società dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], sia con riguardo all'utilizzo del parcheggio dello stabile comune (azione possessoria intentata a seguito della costruzione, da parte dell'imputata, di "panettoni" nel predetto parcheggio), sicché la Corte d'appello di Milano ha logicamente ritenuto che le ragioni che potevano, perciò, avere indotto l'imputata a "commissionare" i reati ai danni dei Fuso si dovessero ravvisare nel conseguimento del vantaggio di allontanare le persone offese dallo stabile comune e di farle recedere dalle azioni civili che esse avevano intrapreso contro la società [OSCURATO:PERSONA] e contro la Acquaotta.Con riguardo, infine, alla censura di violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, si deve anzitutto osservare che il vantaggio di fare recedere le persone offese dalle azioni civili che esse avevano intrapreso era espressamente enunciato nell'imputazione.

Quanto al vantaggio di allontanare le stesse persone offese dalla propria abitazione - posto che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01) - si deve osservare che, nel capo d'imputazione, era chiaramente indicata la minaccia, proferita dal [OSCURATO:PERSONA], di dare fuoco all'abitazione dei Fuso, il che, implicando, evidentemente, l'allontanamento degli stessi Fuso dalla propria abitazione, rendeva implicita, ma chiara, la contestazione del perseguimento, da parte degli imputati, anche di tale vantaggio, con la conseguenza che il fatto accertato dai giudici di merito non si può ritenere disomogeneo rispetto a quello che era stato contestato e, comunque, uno sviluppo non prevedibile di esso, così che si deve escludere che, nel caso di specie, vi sia stato un reale pregiudizio dei diritti della difesa, peraltro neppure adeguatamente specificato dalla ricorrente.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 20/07/2021 del Tribunale di Pavia: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata violenza privata continuata e aggravata in concorso, danneggiamento pluriaggravato in concorso e danneggiamento seguito da incendio aggravato in concorso di cui ai capi, rispettivamente, 2), 3) e 4) dell'imputazione, eliminando la relativa pena; b) confermava la condanna della stessa Acquaotta per il reato di tentata estorsione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 1) dell'imputazione, nonché le statuizioni civili della sentenza di primo grado. Secondo il capo 1) dell'imputazione, il reato di tentata estorsione era stato contestato all'imputata «perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] agendo quale mandante, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di esecutore materiale, con violenza e minaccia, consistite nel rappresentare a [OSCURATO:PERSONA] di essere a conoscenza dei ripetuti atti intimidatori posti in essere nei suoi confronti - quali descritti nei capi che seguono - nel simulare una persistente situazione di pericolo per il Fuso ed i suoi familiari che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto risolvere e nel rappresentargli che, nel caso non avessero raggiunto una "intesa", sarebbe stato semplice dare fuoco alla sua abitazione, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale, verosimilmente consistente nel far recedere [OSCURATO:PERSONA] dalle diverse azioni civili intraprese contro la [OSCURATO:PERSONA], riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA], ovvero nell'indurre lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi familiari a vendere ad un prezzo fortemente ribassato l'abitazione di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente padre e madre di [OSCURATO:PERSONA], non compiendosi l'azione per cause indipendenti dalla loro volontà e segnatamente per il rifiuto opposto dal Fuso che non cedeva al ricatto denunciando i fatti all'Autorità. Commesso in Gambolò e Milano nel gennaio 2015». 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) , cod. proc. pen.: violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, lett. d), CEDU, e dell'art. 111, terzo comma, Cost.; violazione dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; violazione del diritto alla prova "a discarico"; violazione dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, costituite parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; omessa, contraddittoria e illogica motivazione in ordine all'affermata superfluità della richiesta rinnovazione, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., dell'istruzione dibattimentale; mancata assunzione di prove decisive. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano abbia rigettato la richiesta, che era stata avanzata sia nel proprio atto di appello sia nei motivi nuovi, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di assumere la testimonianza, come testimone assistito nei cui confronti era stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, del concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], atteso che le persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano affermato che questi, in occasione dei contestati fatti di cui al capo 1) dell'imputazione, aveva indicato l'Acquaotta come mandante degli stessi fatti e che la sentenza di condanna di primo grado si fondava su tali dichiarazioni de relato delle predette persone offese. Secondo la ricorrente, tale decisione della Corte d'appello di Milano: a) violerebbe l'art. 6, commi 1 e 3, lett. d), CEDU, e l'art. 111, terzo comma, Cost., i quali sanciscono il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico; b) violerebbe, altresì, l'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., il quale stabilisce il dovere del giudice, quando la parte ne faccia richiesta, di disporre che il testimone diretto sia chiamato a deporre, con la conseguente violazione anche del comma 3 dello stesso art. 195 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello di Milano posto a fondamento della conferma della condanna dell'imputata le decisive dichiarazioni de relato delle persone offese senza avere chiamato a deporre, in violazione del comma 1 dell'art. 195, cod. proc. pen., il testimone diretto [OSCURATO:PERSONA]; e) sarebbe motivata in modo apparente, contraddittorio e illogico, state l'incongruenza dell'affermata «presunzione di completezza del compendio probatorio», atteso che, poiché era i stata richiesta dalla difesa, ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., l'audizione del testimone diretto [OSCURATO:PERSONA], la predetta presunzione non potrebbe sussistere, «essendo le riferite notizie de relato [...] incomplete per definizione». 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: violazione dell'art. 629 cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova; violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., e conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 dello stesso codice; violazione degli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano: a) col leggere le dedotte (dalla difesa) contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone offese «come il diverso punto di vista di soggetti intervenuti in momenti differenti», avrebbe affermato la responsabilità dell'imputata sulla base, appunto, di «punti di vista», cioè, asseritamente, «di "opinioni"», e non di prove della colpevolezza della stessa imputata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguente violazione degli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen.; b) con l'affermare, a proposito del «vero intento del [OSCURATO:PERSONA]», che questi «non era di certo animato dalla volontà di acquistare l'immobile», da un lato, avrebbe contraddetto l'affermazione del Tribunale di Pavia secondo cui, «[s]econdo la percezione dei Fuso, l'obiettivo di [OSCURATO:PERSONA] era ottenere l'abitazione», con le conseguenti contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova ed erronea applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e, dall'altro lato, avrebbe violato il principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, atteso che, escluso dalla Corte l'intento del [OSCURATO:PERSONA] di acquistare l'immobile, nel narrato delle persone offese sarebbe stata assente qualsiasi richiesta del [OSCURATO:PERSONA] alle stesse persone offese di fare recedere [OSCURATO:PERSONA] dalle azioni civili da lui intraprese contro la società [OSCURATO:PERSONA]; c) con l'affermare che «l'intento dell'Acquaotta era quello di allontanare la famiglia Fuso dallo stabile», da un lato, avrebbe travisato la prova, attesa l'assenza, nel narrato delle persone offese, di ogni riferimento al riguardo, e, dall'altro lato, avrebbe pronunciato per un fatto nuovo, non enunciato nell'imputazione; d) avrebbe omesso di motivare adeguatamente in ordine alla prova a discarico costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, come indicato nella sentenza di primo grado, aveva negato di avere mai ricevuto incarico dall'imputata di porre in essere i fatti di reato nei confronti della famiglia Fuso, mentre l'inattendibilità dello stesso Bongiovanni non potrebbe essere adeguatamente motivata, come avrebbe fatto il Tribunale di Pavia, sulla base di una sua asserita «situazione di conflitto», discendente dal fatto di essere il Bongiovanni un dipendente della società dell'imputata; e) avrebbe travisato la prova anche affermando che «l'episodio di tentata estorsione contestato sub 1) costituisce l'evento finale" tra i reati ascritti all'odierna appellante, [•..] fatti costituenti una sorta di progressione criminosa posta in essere ai danni della famiglia Fuso» e che «[a] nulla rileva [...] che la Acquaotta non conoscesse personalmente il [OSCURATO:PERSONA] (tenuto conto che il Bongiovanni, suo dipendente, era amico di Peragine e conosceva il gruppo criminale), né che l'appellante non fosse presente all'incontro al [OSCURATO:PERSONA] (episodio rispetto al quale il ruolo di mandante dell'imputata, con riferimento ai danneggiamenti ed all'incendio, è emerso in maniera chiara), né, tantomeno, che non fosse presente durante la visita domiciliare presso la famiglia Fuso», atteso che il Bongiovanni, come detto, aveva negato di avere mai ricevuto incarico dall'imputata di porre in essere i fatti di reato nei confronti della famiglia Fuso, che la chiamata in correità che era stata fatta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari era priva di riscontri esterni individualizzanti e le dichiarazioni rese dallo stesso Peragine in dibattimento avevano scagionato l'imputata, che sarebbe stato provato dalla difesa che era stata la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] a chiedere l'intervento del gestore del [OSCURATO:PERSONA] e che, rispetto all'incontro presso lo stesso [OSCURATO:PERSONA], non era emerso alcun ruolo dell'imputata; f) non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'elemento dell'estorsione del profitto ingiusto, atteso che, secondo quanto affermato dalla Corte d'appello, l'intento del [OSCURATO:PERSONA] non era quello di acquistare l'immobile, che le persone offese non avevano riferito che il [OSCURATO:PERSONA] chiese loro di recedere dalle azioni civili che avevano intrapreso contro la società [OSCURATO:PERSONA] e che le stesse parti civili non avevano mai riferito che il [OSCURATO:PERSONA] chiese loro di allontanarsi dalla loro abitazione (condotta, quest'ultima, peraltro, come già detto, non contestata nel capo d'imputazione). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha affermato il principio - che è condiviso dal Collegio - secondo cui sono utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta; d'altra parte, la facoltà riconosciuta alla parte di richiedere nel giudizio di appello l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale non può valere a consentire l'esercizio tardivo del diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto e, pertanto, detta richiesta deve essere valutata secondo i criteri posti dall'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Palau, Rv. 261316-01). Nel caso di specie, la ricorrente non ha mai neppure dedotto di avere richiesto la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., o che, quando fu assunta la testimonianza de relato delle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], o, comunque, prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale, il proprio difensore avesse richiesto che fosse chiamato a deporre il menzionato [OSCURATO:PERSONA], al quale le persone offese avevano fatto riferimento come fonte diretta di quanto da esse riferito. Pertanto, posto che la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] non è emerso essere stata in alcun modo richiesta dalla difesa dell'imputata nel corso del dibattimento di primo grado, si deve ritenere che, così agendo, l'imputata abbia implicitamente rinunciato ad avvalersi della facoltà di chiedere di esaminare la menzionata fonte della testimonianza de relato e, quindi, al diritto di interrogarla, con la conseguenza che le dichiarazioni del testimone diretto (il [OSCURATO:PERSONA]) si devono ritenere correttamente entrate nel corredo probatorio per il tramite delle dichiarazioni de relato e pienamente utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., giacché non era stata richiesta, ai sensi di tale disposizione, l'audizione del teste diretto (in tale senso, oltre alla già citata Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, anche Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259-01). D'altro canto, come è stato chiarito dalla sentenza Palau, la facoltà riconosciuta all'imputato di richiedere, nel giudizio di appello, come è avvenuto nel caso di specie, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere la testimonianza del testimone diretto, non si può evidentemente tradurre, sul piano degli effetti, in un esercizio tardivo del diritto di esaminare la fonte del testimone indiretto, diritto del quale non può determinare la reviviscenza, così come del correlativo obbligo del giudice, con la conseguenza che la suddetta richiesta, avanzata ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen., deve essere valutata dallo stesso giudice secondo le regole che sono dettate da tale articolo. Escluso, perciò, che la Corte d'appello di Milano abbia violato l'art. 195, comma 1, cod. proc. pen. - e che, quindi, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], correttamente entrate, per le ragioni che si sono dette, nel compendio probatorio per il tramite di quelle de relato, fossero inutilizzabili - ed escluso anche che, stante l'implicita rinuncia, da parte dell'imputata, nel corso del dibattimento di primo grado, all'assunzione della testimonianza del predetto testimone diretto, la stessa Corte d'appello abbia violato l'art. 6, commi 1 e 3, lett. d), CEDU, e l'art. 111, terzo comma, Cost., si deve ora esaminare il profilo del motivo relativo alla dedotta violazione dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., e al correlativo vizio di motivazione. Neppure tale profilo è fondato. In proposito, si deve rammentare che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01). L'impossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410-01). Nel caso di specie, la valutazione di superfluità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che era stata richiesta dall'imputata, a fronte della presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto, nel contraddittorio delle parti, nel corso del giudizio di primo grado, non appare scorretta né illogica, tenuto conto sia della correttamente ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], per avere l'imputata implicitamente rinunciato al diritto di procedere all'esame dello stesso - con la conseguente infondatezza della censura del ricorrente secondo cui la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., di assumere la testimonianza del predetto testimone diretto, farebbe venire meno la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado in quanto «le riferite notizie de relato» sarebbero «incomplete per definizione» - sia del contenuto delle richiamate intercettate conversazioni che era stato valorizzato dal Tribunale di Pavia (del quale, peraltro, nulla si dice nel ricorso). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputata per il reato di tentata estorsione di cui al capo 1) dell'imputazione, nonché la responsabilità civile della stessa imputata per gli ulteriori reati di cui ai capi 2), 3) e 4) dell'imputazione, in quanto mandante degli stessi reati, sulla base dei seguenti elementi di prova: a) le dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ritenute motivatamente credibili - le quali avevano riferito della visita che avevano ricevuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] presso la propria abitazione, delle minacce proferite dal [OSCURATO:PERSONA] (tra cui quella di incendiare la stessa abitazione) in tale circostanza nonché del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva detto loro che i diversi episodi criminosi dei quali la famiglia Fuso era stata vittima, tra i quali anche il danneggiamento seguito da incendio dell'autovettura Jaguar utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], erano stati commissionati dall'imputata e da lei pagati; b) il contenuto delle riportate intercettate conversazioni, dal quale risultava sia la presenza di un mandante che aveva commissionato il menzionato danneggiamento seguito da incendio, sia che la committente dello stesso danneggiamento, che aveva pagato per esso, era una donna che veniva dai conversanti qualificata come la «capa» di [OSCURATO:PERSONA] - il quale era effettivamente un dipendente della società [OSCURATO:PERSONA] che faceva capo alla Acquaotta - sia la preoccupazione che il nome dell'imputata non fosse fatto a [OSCURATO:PERSONA] (in ordine al contenuto di tali conversazioni, peraltro, come si e già evidenziato, nulla si dice nel ricorso). Sulla base di tali elementi di prova, la Corte d'appello di Milano riteneva che la Acquaotta fosse la mandante degli episodi criminosi, materialmente posti in essere da altri, dei quali era stata vittima la famiglia Fuso e che l'ingiusto vantaggio avuto di mira dall'imputata fosse quello di allontanare la stessa famiglia dalla sua abitazione, che era ubicata in uno stabile nel quale la Aquaotta possedeva diversi appartamenti e negozi, e di fare cessare le azioni legali che i Fuso avevano intrapreso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], con un conseguente vantaggio anche economico della Acquaotta.Tale motivazione appare priva di contraddizioni e illogicità manifeste, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità, in particolare, a quelle che sono state sollevate con il motivo in esame. La ricorrente ha contestato anzitutto l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, asserendo che le stesse si sarebbero contraddette tra loro, nonché la motivazione della Corte d'appello di Milano secondo cui tali contraddizioni troverebbero spiegazione in ragione del «diverso punto di vista di soggetti intervenuti in momenti differenti» (della visita fatta dal [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione dei Fuso), deducendo che ciò significherebbe fondare l'affermazione di responsabilità su delle «opinioni». A tale proposito, si deve rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Quest'ultima circostanza è del tutto assente nel caso di specie. In particolare, con specifico riguardo alla censura sollevata dalla ricorrente, si deve osservare che, come appare del tutto evidente, diversamente da quanto asserito dalla Acquaotta, affermare, come ha fatto la Corte d'appello di Milano, che delle diversità nel racconto delle persone offese erano da attribuire al fatto che esse «erano intervenut[e] in momenti differenti» - in ciò consistendo, perciò, il «diverso punto di vista» delle medesime - non significa affatto basare l'affermazione di responsabilità su delle «opinioni». Quanto alla censura con la quale la ricorrente ha dedotto che l'affermazione della Corte d'appello di Milano secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] «non era di certo animato dalla volontà di acquistare l'immobile» si porrebbe in contraddizione con l'affermazione del Tribunale di Pavia secondo cui, «[s]econdo la percezione dei Fuso, l'obiettivo di [OSCURATO:PERSONA] era ottenere l'abitazione», si deve osservare come quest'ultima affermazione del giudice di primo grado si limiti a indicare quella che sarebbe stata, appunto, la percezione dei Fuso e non costituisca la motivazione dell'effettivo intento del [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale di Pavia aveva invece individuato, conformemente alla Corte d'appello di Milano, nell'«allontanamento dei Fuso dall'abitazione, come dimostra esplicitamente la tentata estorsione realizzata da [OSCURATO:PERSONA], secondo il racconto fornito dalle parti civili». Quanto alla censura con la quale la ricorrente ha lamentato l'inadeguata motivazione in ordine alla prova a discarico costituita dalle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare come la sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte d'appello di Milano, abbia ampiamente e logicamente motivato in ordine all'inattendibilità del Bongiovanni, con riferimento non soltanto - come sembrerebbe ritenere la ricorrente - alla sua «situazione di conflitto» derivante dal fatto di essere egli un dipendente della società [OSCURATO:PERSONA] che faceva capo alla Acquaotta, ma anche agli ulteriori elementi: a) del contrasto tra le dichiarazioni del Bongiovanni e quelle di [OSCURATO:PERSONA] (Bongiovanni si era accusato di avere ideato il piano criminoso in ragione della condotta dei Fuso e di avere coinvolto il Peragine, mentre questi aveva invece riferito in dibattimento di avere compiuto i reati per vendicarsi di una minaccia che avrebbe ricevuto da uno dei Fuso, senza citare alcuno screzio tra il Bongiovanni e gli stessi Fuso); b) sia il Bongiovanni sia il Peragine avevano negato di avere ricevuto somme di denaro per commettere i reati, mentre dalle conversazioni intercettate era chiaramente emersa la corresponsione di somme di denaro a titolo di corrispettivo per l'incendio dell'autovettura che era utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]; e) le azioni compiute sarebbero state del tutto sproporzionate se effettivamente poste in essere per le ragioni che erano state indicate dal Bongiovanni e dal Peragine. Tale valutazione dell'inattendibilità del testimone Bongiovanni, fornita dal giudice di merito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità della prova testimoniale, in quanto motivata in modo congruo e logico, non è sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01). Quanto alla censura di travisamento della prova che si è sopra riassunta sub e) del punto 2.2 del Ritenuto in fatto, si deve osservare che: a) quanto alle dichiarazioni del Bongiovanni, si è appena detto della congruità e logicità della motivazione con la quale il giudice del merito le ha ritenute inattendibili; b) la chiamata in correità che era stata fatta, nei confronti dell'Acquaotta, dal Peragine nel corso delle indagini preliminari non è stata utilizzata dai giudici di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, mentre, quanto alle dichiarazioni dibattimentali dello stesso Peragine - il quale, in dibattimento, mutando versione, aveva invece escluso il coinvolgimento della Acquaotta -, si deve osservare come la sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte d'appello di Milano, avesse congruamente e logicamente motivato, sulla base degli stessi elementi che avevano indotto a ritenere l'inattendibilità del Bongiovanni - oltre che a quello, ulteriore, di avere fornito due dichiarazioni opposte nella fase, rispettivamente, delle indagini preliminari e del dibattimento - in ordine all'inattendibilità anche del Peragine; c) quanto al fatto che sarebbe stato provato dalla difesa che era stato [OSCURATO:PERSONA] a chiedere l'intervento del gestore del [OSCURATO:PERSONA] e che, rispetto all'incontro presso lo stesso bar, non era emerso un ruolo dell'imputata, si deve osservare che tali deduzioni si traducono nell'evidenziazione di ragioni in fatto e nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine allo spessore della valenza probatoria degli elementi di prova, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01). Con riguardo alla censura secondo cui la Corte d'appello di Milano non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'elemento dell'estorsione del profitto ingiusto, si deve osservare: a) da un lato, che gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, compreso, quindi, quello del profitto, erano già stati accertati con la sentenza n. 503 del 2017 del G.i.p. del Tribunale di Pavia, emessa in esito a giudizio abbreviato e divenuta irrevocabile il 17/10/2017, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la quale ben poteva essere valutata ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.; b) dall'altro lato, si deve comunque osservare come l'elemento del profitto sia stato ravvisato dalla Corte d'appello di Milano nel fare allontanare la famiglia Fuso dalla propria abitazione e nel fare cessare le azioni legali che erano state intraprese dagli stessi Fuso contro la società [OSCURATO:PERSONA], che faceva capo alla Acquaotta. La motivazione della sussistenza di tale elemento si deve ritenere fondata sulle circostanze, che erano state ampiamente evidenziate dal Tribunale di Pavia, che le ragioni di attrito tra l'imputata e la famiglia Fuso derivavano proprio dalla presenza dei Fuso nello stesso stabile della Acquaotta e dal fatto che i medesimi Fuso avevano intentato delle cause civili sia per il risarcimento dei danni derivati da infiltrazioni che sarebbero state cagionate da dei lavori edili mal eseguiti dalla società dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], sia con riguardo all'utilizzo del parcheggio dello stabile comune (azione possessoria intentata a seguito della costruzione, da parte dell'imputata, di "panettoni" nel predetto parcheggio), sicché la Corte d'appello di Milano ha logicamente ritenuto che le ragioni che potevano, perciò, avere indotto l'imputata a "commissionare" i reati ai danni dei Fuso si dovessero ravvisare nel conseguimento del vantaggio di allontanare le persone offese dallo stabile comune e di farle recedere dalle azioni civili che esse avevano intrapreso contro la società [OSCURATO:PERSONA] e contro la Acquaotta.Con riguardo, infine, alla censura di violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, si deve anzitutto osservare che il vantaggio di fare recedere le persone offese dalle azioni civili che esse avevano intrapreso era espressamente enunciato nell'imputazione. Quanto al vantaggio di allontanare le stesse persone offese dalla propria abitazione - posto che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01) - si deve osservare che, nel capo d'imputazione, era chiaramente indicata la minaccia, proferita dal [OSCURATO:PERSONA], di dare fuoco all'abitazione dei Fuso, il che, implicando, evidentemente, l'allontanamento degli stessi Fuso dalla propria abitazione, rendeva implicita, ma chiara, la contestazione del perseguimento, da parte degli imputati, anche di tale vantaggio, con la conseguenza che il fatto accertato dai giudici di merito non si può ritenere disomogeneo rispetto a quello che era stato contestato e, comunque, uno sviluppo non prevedibile di esso, così che si deve escludere che, nel caso di specie, vi sia stato un reale pregiudizio dei diritti della difesa, peraltro neppure adeguatamente specificato dalla ricorrente. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa so
Sentenza Cassazione n. 39740/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris