Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1970

ECLI:EU:C:1970:93
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61970C0014

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 17 NOVEMBRE 1970 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, La controversia odierna verte sull'esattezza di una informazione tariffaria vincolante fornita all'attrice dall'Oberfinanzdirektion di Monaco il 24 ottobre 1968.

Essa riguarda un'emulsione per panetteria denominata «[OSCURATO:PERSONA]», composta per il 51,35 % di saccarosio e per il resto di trigliceridi e da estere dell'acido diacetil-tartarico, nella proporzione di 3 a

2. Il prodotto viene usato in panetteria nella misura del 2-3 % in rapporto alla quantità di farina.

La sua funzione, in qualità di emulsionante e stabilizzatore, è quella di migliorare e rendere costante la fermentazione degli impasti, aumentare la lievitazione e migliorare la mollica del pane.

La controversia verte sull'inclusione del prodotto nella voce doganale 38.19 della tariffa comune, che comprende «prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove».

Se fosse stato così classificato, il prodotto di cui trattasi sarebbe stato soggetto soltanto al dazio comune d'importazione.

In caso diverso si potrebbe classificarlo alla voce 21.07 della tariffa comune, che contempla «preparazioni alimentari, non nominate, né comprese altrove», contenenti zucchero, materie grasse provenienti dal latte, cereali o loro derivati.

In questo caso, l'articolo 10 del regolamento del Consiglio n. 160/66 del 27 ottobre 1966 (GU 1966, pag. 3361), relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (nella versione dei regolamenti 61/67 e 80/67, GU 1967, pagg. 837 e 1593), prescrive che venga corrisposto, sulle merci importate dai paesi terzi, un dazio doganale superiore a quello normale, poiché detti prodotti rientrano tra quelli disciplinati dal regolamento di cui trattasi.

Tali tributi hanno la funzione, tra l'altro, di allineare i prezzi dei prodotti di base lavorati nello Stato membro importatore e i prezzi dei prodotti finiti importati dai paesi terzi.

Posta di fronte all'alternativa, l'Oberfinanzdirektion di Monaco, nelle informazioni tariffarie vincolanti del 24 ottobre 1968, tenuto conto del fatto che l'emulsionante «[OSCURATO:PERSONA]» si componeva di sostanze nutritive, statuiva che il prodotto andava classificato soltanto sotto la voce 21.07, cioè come «preparazione alimentare». [OSCURATO:PERSONA] però non se ne dava per inteso: essa afferma che il «[OSCURATO:PERSONA]» è un prodotto chimico che va classificato alla voce

38.19. Al fine di far rettificare l'informazione tariffaria, essa esperiva un ricorso «per saltum» dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] invocava a suo favore il tenore delle «note esplicative» alla nomenclatura di Bruxelles, pubblicata il 15 dicembre 1950 dal consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles in virtù dell'accordo sulla nomenclatura per la classificazione delle merci secondo voci doganali e in virtù del contemporaneo accordo relativo alla costituzione di un consiglio per la collaborazione nel settore doganale.

Detti documenti, quanto alla voce 21.07, preparazioni alimentari, non nominate, né comprese altrove, stabiliscono che«a questa categoria, sempreché non siano compresi in altre voci dello schema, appartengono : … B — Preparazioni che per il loro valore nutritivo o per il loro sapore vengono impiegate nella fabbricazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

Ne restano quindi escluse quelle preparazioni che, per la natura dei loro componenti o l'esiguità delle dosi normalmente impiegate, vengono miscelate al prodotto per scopi palesemente diversi da quelli sopra indicati.

Ad esempio prodotti usati per ammorbidire la carne, emulsionanti, stabilizzatori, chiarificatori, mollificanti, anche miscelati a prodotti alimentari (ad esempio, zucchero, latte in polvere), onde facilitarne il dosaggio (in genere voce 38.19).» [OSCURATO:PERSONA] ne arguiva che nella voce 21.07 rientravano solo preparazioni destinate all'alimentazione umana e che per il loro valore nutritivo o per il loro sapore vengono impiegate nell'industria alimentare.

Per contro, le preparazioni che per la natura dei loro ingredienti e le piccole quantità in cui normalmente vengono usate, hanno funzioni diverse da quelle testè enunciate, come ad esempio, gli emulsionanti e gli stabilizzatori, vanno normalmente classificate sotto la voce 38.19, anche se miscelate a prodotti alimentari che ne facilitano il dosaggio. [OSCURATO:PERSONA] viene miscelato allo zucchero solo per ragioni pratiche, la percentuale di [OSCURATO:PERSONA] puro nella preparazione non supera l'1 o il 2 %; il [OSCURATO:PERSONA] non è impiegato per il suo potere nutritivo, né perché conferisce sapori particolari, è logico dunque classificarlo sotto la voce

38.19. L'Oberfinanzdirektion invece, nel corso di causa, ribadiva l'atteggiamento assunto nelle sue «informazioni doganali», richiamandosi tra l'altro alle note tedesche al tariffario doganale, secondo le quali le preparazioni a base di sostanze nutritive non rientrano nella voce

38.19. Sotto questa voce, in base alle note tedesche, vanno classificati solo i prodotti ausiliari della panificazione, a base di monogliceridi e digliceridi e di altri prodotti non nutritivi.

Poiché quindi il [OSCURATO:PERSONA] è composto da prodotti nutritivi, va classificato sotto la voce

21.07. [OSCURATO:PERSONA] si trova dinanzi ad un problema tariffario che al tempo in cui sono state fornite le informazioni doganali non poteva venir risolto in base alle note illustrative comunitarie (com'è noto, le note della [OSCURATO:PERSONA] relative alla voce doganale 21.07 sono state pubblicate nel regolamento del 21 gennaio 1970 ( GU 1970, L 16/9) .

La questione riguarda il diritto comunitario, in quanto si deve stabilire la distinzione tra due voci della tariffa doganale comune, di cui al regolamento n. 950/68 ( GU 1968, L 172/1 ), al quale inoltre si fa richiamo nel regolamento 160/66, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 25 febbraio 1970, sospendeva il procedimento e, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, deferiva alla Corte di giustizia le seguenti questioni :

1. Se, fino a quando non siano state emanate norme comunitarie per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune, si debba attribuire valore obbligatorio alle disposizioni nazionali esistenti in materia.

2. Qualora la prima questione venga risolta in senso negativo; se, fino a quando non siano state emanate norme comunitarie per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune, ci si debba attenere alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles del 1955.

3. Qualora la seconda questione venga risolta in senso negativo: come si debbano distinguere i concetti di «preparazioni alimentari», di cui alla voce 21.07, e «preparazioni chimiche» di cui alla voce 38.19 della tariffa doganale comune, e se il criterio decisivo al riguardo sia la (prevalente) destinazione, il (prevalente) sapore o il contenuto di sostanze alimentari.

Dopo aver preso visione delle osservazioni scritte presentate dal governo della Repubblica federale di Germania, dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, nonché dall'attrice nel procedimento di merito, ed aver ascoltato le osservazioni presentate in udienza, espongo il mio punto di vista.

1. Non è il caso di dilungarmi sulla possibilità di dare un'interpretazione vincolante della tariffa comunitaria nelle note nazionali.

Le sentenze 40-69 (Raccolta XVI-1970, pag. 69) e 74-69 (Raccolta XVI-1970, pag. 451) sono due precedenti fondamentali.

Per di più non vi sono ragioni per indurci ad assumere un nuovo orientamento.

È quindi pacifico che, nell'interesse dell'armonico funzionamento del mercato agricolo comune in tutti gli Stati membri, le definizioni delle rispettive voci doganali della tariffa comune devono avere ugual portata e, per quanto riguarda i dazi comunitari d'entrata (stabiliti con regolamenti a norma dell'art. 189 del trattato), gli Stati membri sono stati privati di ogni potestà di decisione.

Inoltre, nell'ipotesi in cui vi siano note comunitarie a singole voci della tariffa nei suddetti regolamenti (e nella fattispecie il silenzio si è protratto fino alla pubblicazione del regolamento 107/70) non è ammissibile che lo stato emani provvedimenti interni di esecuzione che si ripercuotano o addi-rittura modifichino la portata delle norme comunitarie.

È dunque abusiva ogni disposizione in materia vale a dire ogni norma interpretativa vincolante da applicarsi in caso di difficoltà di classificazione.

Se questi principi, sanciti dalla Corte, valgono per i prodotti agricoli, non si vede perché non dovrebbero venir applicati nel settore disciplinato dal regolamento 160/66, visti i suoi legami con il settore dell'agricoltura: il secondo regolamento costituisce la necessaria integrazione del primo.

Ritengo superflua ogni altra osservazione e propongo una risposta negativa al primo quesito.

2. Col secondo quesito il [OSCURATO:PERSONA] chiede se le «note esplicative» della nomenclatura di Bruxelles del 1955 siano vincolanti ai fini dell'interpretazione, sinché non siano state pubblicate note ufficiali comunitarie.

Anche su questo punto gli interessati sono giunti ad un risultato pressoché identico. (Le discordanze saranno analizzate in seguito.) Il quesito si spiega in quanto tutti gli Stati membri hanno aderito all'accordo sulla nomenclatura per l'unificazione delle categorie merceologiche del 15 dicembre 1950 e si sono impegnati ad adottare la nomenclatura allegata all'accordo come falsariga per le loro tariffe doganali.

Altra ragione è che anche la tariffa doganale comune, sulla quale si basa la disciplina degli scambi di cui trattasi, ha assunto come base la nomenclatura di Bruxelles.

A questo proposito è bene sottolineare che la nomenclatura fissa soltanto le nozioni principali e le definizioni merceologiche sono perciò molto generiche.

Per questo motivo il Consiglio doganale di Bruxelles, sorto in virtù dell'accordo sulla costituzione di un consiglio per la cooperazione doganale, fu investito della facoltà di elaborare note ufficiali dettagliate e di fornire precisazioni circa determinati prodotti onde garantire l'interpretazione e l'applicazione uniforme della nomenclatura.

È dunque opportuno far richiamo a queste note ogniqualvolta nascano dubbi (come ho già esposto nelle conclusioni sulle cause 40-69 — Raccolta XVI-1970, pag. 89 e 72, e 74-69 — Raccolta XVI-1970, pag. 442 ).

Tuttavia nella fattispecie il rilievo non è sufficiente, sono ancora necessarie ulteriori precisazioni (fornendo le quali si dovranno esaminare le divergenze negli atteggiamenti degli interessati).

Una prima precisazione è quella che non ci si deve solo richiamare alle note di Bruxelles, ma si deve pure tener conto dei pareri tariffari forniti dal comitato per la nomenclatura del Consiglio doganale di Bruxelles circa determinati prodotti.

Dette precisazioni si sono rese necessarie in quanto le stesse note di Bruxelles non sono ancora sufficiente-mente precise e per determinati prodotti occorrono ulteriori chiarimenti.

Inoltre un'integrazione alle note può venir imposta dalla novità di certe merci o dall'impiego di nuovi sistemi di ricerca, tecnici e scientifici.

Contrariamente a quanto sostiene l'attrice, le informazioni tariffarie hanno grande importanza nell'instaurazione di una nuova prassi tariffaria.

Giustamente il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono che venga imposta l'osservanza delle informazioni tariffarie, almeno finché non vi siano chiare istruzioni d'indole comunitaria.

Ancor maggiore importanza ha una seconda precisazione: poiché non spetta al Consiglio di Bruxelles né emanare leggi, né prendere decisioni, non è certo possibile attribuire efficacia giuridica vincolante alle note di Bruxelles.

Al massimo vi è l'impegno indiretto degli Stati ad attenervisi, impegno desumibile dall'obbligo imposto a tutti di applicare uniformemente la nomenclatura.

In questo senso la prassi nazionale è stata finora ortodossa, giacché gli Stati hanno sostanzialmente assunto come base le note di Bruxelles per redigere le proprie circolari d'istruzione e le amministrazioni doganali vi si sono regolarmente attenute.

Sotto questo aspetto si può dire che alle note di Bruxelles ci si deve attenere (ed è la risposta che vuole il [OSCURATO:PERSONA]) nel senso che si può affermare che è esatto considerarle come ausilio per l'interpretazione, come orientamento tecnico per la soluzione dei problemi di classificazione.

Questa limitazione è importante perché, anche in assenza di speciali istruzioni comunitarie, talvolta dalla norma comunitaria si può desumere, per altre vie, un chiaro elemento di base che porta a formulare un'interpretazione che non concorda con le note di Bruxelles.

In questo caso sono fondamentali le norme generali in materia tariffaria oppure le norme speciali relative all'interpretazione.

Aggiungasi che può essere capitale il richiamo al settore agricolo fatto per le voci della tariffa comune in alcuni regolamenti.

È logico che questa situazione obbliga ad interpretare una nozione merceologica tenendo conto dei sistemi connessi a detti regolamenti.

È chiaro che, così facendo, talvolta si può dare alla nozione un senso che non coincide con quello della nozione stessa nell'ambito della tariffa comune.

Torneremo su questo punto rispondendo al terzo quesito.

Un'esauriente risposta al punto n. 2 si potrà dare solo facendo un mosaico delle considerazioni testé esposte, il che può scalfire la loro linearità.

Concludendo dirò che, finché non vi siano speciali istruzioni comunitarie o finché tali istruzioni rimangano lacunose, le note di Bruxelles e le informazioni tariffarie (come affiora dall'introduzione alle note della [OSCURATO:PERSONA]) del Consiglio doganale di Bruxelles hanno grande importanza per l'applicazione della tariffa doganale comune, nel senso che tali note sono un aiuto essenziale per l'orientamento e per l'interpretazione, pur se non costituiscono un sussidio vincolante.

Le note passano però in seconda linea se norme comunitarie impongono e richiedono imperiosamente una classificazione diversa.

3. Poiché la risposta al secondo quesito non ha messo in luce che alle note di Bruxelles ci si debba attenere ciecamente, si deve esaminare il terzo quesito del [OSCURATO:PERSONA].

Non si dovrà in ogni caso — come il tenore della domanda potrebbe indurre a fare — stabilire criteri generali per delimitare le nozioni «preparazione alimentare» e «preparazione chimica».

L'operazione esulerebbe dai limiti della controversia odierna e sarebbe pure difficile — come giustamente rileva l'attrice — tenuto conto dell'eterogeneità dei prodotti in esame.

Si deve anzi tenere prevalente-mente conto dei prodotti che formano l'oggetto della controversia di merito, cioè i prodotti ausiliari della panificazione e la risposta dovrà essere data in questi limiti.

Vi è noto l'atteggiamento degli interessati, cioè il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che si debbono applicare criteri che si risolvono nella classificazione degli ausiliari della panificazione come preparazioni alimentari, l'attrice invece caldeggia l'applicazione di un metodo che indurrebbe a classificare come preparazione chimica la sostanza importata.

Vediamo quale tesi sia più attendibile.

Ritengo opportuno premettere alcune osservazioni alle note di Bruxelles che, come ho detto, potrebbero essere determinanti ai fini della classificazione.

Le istruzioni relative alla voce 21.07, indicano come preparazioni alimentari «le preparazioni che per il loro valore nutritivo o per il loro sapore vengono impiegate nella fabbricazione dei prodotti alimentari».

Inoltre si stabilisce (cosa molto importante per i prodotti ausiliari della panificazione) che vanno escluse quelle preparazioni «che per la loro composizione o per le minime percentuali in cui trovano normalmente impiego, vengono aggiunte incontestabilmente per altri scopi.

Sotto questo aspetto, la classificazione si deve fare in funzione della finalità dell'impiego, degli effetti ottenuti e dei quantitativi normalmente impiegati.

A questa tesi si oppongono le informazioni tariffarie del 1967, che includono determinati prodotti ausiliari della panificazione tra le preparazioni alimentari.

Tale inclusione venne fatta in quanto dette preparazioni vengono impiegate su larga scala dall'industria alimentare, ma anche tenendo conto dei loro ingredienti principali.

È noto che la [OSCURATO:PERSONA] e il governo federale si fondano principalmente sulle informazioni tariffarie, che a loro avviso dovrebbero segnare l'inizio di una nuova prassi tariffaria alla quale si sarebbero poi adeguate le note.

Ciò premesso, si possono porre due questioni: se le informazioni tariffarie, che vanno considerate come espressione precedente e particolare delle note, quindi di livello superiore, comprendano anche i prodotti oggetto della controversia (il che renderebbe superfluo un esame delle tesi interpretative caldeggiate dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè quelle desunte dalla disciplina del settore agricolo e che hanno lo stesso orientamento) .

Resta inoltre da chiarire se agli ausiliari della panificazione del tipo controverso sia applicata la descrizione ordinaria delle note di Bruxelles per quanto riguarda la voce 21.07 oppure valgano le clausole derogatorie (infatti la risposta potrebbe evitarci di analizzare le teorie di classificazione tratte dai regolamenti comunitari).

Il primo punto vede in disaccordo gli interessati alla controversia.

L'attrice ha sostenuto che le informazioni tariffarie riguardavano un'ipotesi diversa; il prodotto da lei importato ha un'altra composizione e viene sempre usato in piccole quantità.

È quindi impossibile applicare le informazioni tariffarie.

Il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] giudicano invece irrilevanti queste differenze.

Il quesito comunque non può ricevere risposta, poiché non è solo delle quantità che si deve tener conto, ma anche dell'analogia tra i componenti chimici (cioè da un lato dei cosiddetti monogliceridi e digliceridi e dall'altro dell'estere di acido acetil-tartarico che, a detta dell'attrice, caratterizza il «Vol-tem»).

Il giudice proponente risolverà comunque questi punti, il che ci consente forse di abbreviare l'esame sulla classificazione.

Per ora mi limito a rilevare che dalle citate informazioni non si trae alcun elemento utile per la pronuncia pregiudiziale.

Per quanto riguarda le questioni concernenti le note di Bruxelles sollevate dal governo federale e dalla [OSCURATO:PERSONA], è necessario sottolineare quanto segue: se non erro, il governo federale desidererebbe applicare la prima frase delle note di Bruxelles sulla voce 21.07 ai prodotti litigiosi, affermando che, anche come semplici emulsionanti, essi erano impiegati per migliorare il sapore del pane.

È evidente che l'argomento non ha consistenza, resta però il fatto che nella prima frase delle note di Bruxelles si parla di caratteristiche del sapore, cioè di una qualità che deve essere intrinseca dell'ausiliare della panificazione.

È quindi difficile fondare sull'argomento svolto dal governo federale una classificazione nel senso suggerito da quest'ultimo.

D'altro canto la [OSCURATO:PERSONA] pare dubitare dell'applicabilità della norma derogatoria contenuta nelle note di Bruxelles cioè dubita dell'applicabilità della frase che recita : «Sono escluse quelle preparazioni che per natura dei loro componenti o l'esiguità delle dosi normalmente impiegate vengono miscelate al prodotto per scopi palesemente diversi». [OSCURATO:PERSONA] non è convinta che gli ausiliari del tipo in esame vengano impiegati per motivi che prescindono dal loro valore nutritivo o dal loro sapore, anzi essa ritiene che non sia possibile stabilire inconfutabilmente per quali motivi e in quali quantità tali preparazioni vengano impiegate. [OSCURATO:PERSONA] si compone di zucchero e di grassi, quindi non è escluso che esso trovasse più largo impiego nei prodotti di panetteria che contengono discrete percentuali di zucchero e di grassi, giacché sarebbe servito a migliorarne il sapore.

L'attrice si contraddice grossolanamente allorché afferma che l'estere dell'acido diacetil-tartarico contenuto nel «[OSCURATO:PERSONA]», se ne fosse fatto uso esagerato, avrebbe peggiorato il sapore, quindi il suo impiego doveva essere forzatamente ridotto.

In effetti il costo di produzione dell'estere dell'acido diacetil-tartarico è molto superiore a quello dello zucchero e del grasso, inoltre la legislazione nazionale sui prodotti alimentari, che classifica l'estere dell'acido diacetil-tartarico come sostanza estranea, ne consente l'uso solo in misura limitata e in pochi prodotti.

Anche questo punto dovrà venir risolto dal giudice proponente, in altri termini, per quanto riguarda i punti controversi del giudizio di merito, non si può affermare che le osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle note di Bruxelles ci spingano a risolvere il problema della classificazione nel senso da essa proposto.

Rimane quindi da vedere se qualche norma comunitaria, in contrasto con quanto pare logico secondo le disposizioni delle note di Bruxelles, disponga di classificare i prodotti ausiliari della panetteria tra le preparazioni alimentari.

Non riusciamo quindi ad evitare quel l'esame dal quale potrebbe dispensarci il risultato cui siamo giunti, cioè una certa indole cogente delle note di Bruxelles, loro derivante dal diritto comunitario.

Non si deve tener conto del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 107/70 del 21 gennaio 1970 relativo all'inclusione di prodotti sotto la voce 21.07 F della tariffa doganale comune, cioè di quella norma che fa dipendere da criteri quantitativi la classificazione di preparazioni che servono da additivi alla farina o all'impasto nei prodotti di panetteria e che subordina alla preminenza degli ingredienti alimentari l'inclusione nella voce

21.07. Il regolamento è entrato in vigore il 30 gennaio 1970 e non esisteva quindi nel periodo che ci interessa.

Come giustamente rileva l'attrice, non gli si può attribuire efficacia retroattiva.

Ritengo pure che vada disatteso il richiamo che la [OSCURATO:PERSONA] fa al tenore e allo spirito della relativa voce doganale e alla sua posizione nel complesso del sistema tariffario, poiché è eccessivo affermare che da questi ele-menti si possano trarre irrefutabili argomenti a favore di una determinata interpretazione, specie se si considera l'analoga nomenclatura di Bruxelles e si confrontano le note di Bruxelles e le informazioni doganali.

L'unico ad entrare in linea di conto è il regolamento n. 160/66 del Consiglio, che fa rinvio a determinate voci della tariffa doganale comune, tra l'altro alle preparazioni alimentari, al fine di determinare la propria sfera d'applicazione.

Si deve perciò tener conto degli interessi che il regolamento intende tutelare e degli scopi che esso si prefigge per stabilire se a nozione di «preparazione alimentare» nel caso degli ausiliari della panificazione vada inquadrata in una cornice diversa da quella stabilita nelle note di Bruxelles. [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente illustrato gli scopi del regolamento.

Su questa falsariga è sorto il sistema speciale dei prelievi del regolamento 160/66 a tutela dei prodotti agricoli.

Il sistema è stato imposto giacché fuori della Comunità si potevano acquistare prodotti agricoli a prezzo inferiore ed assicurarsi un vantaggio nella concorrenza sul mercato comune.

Trascurando questo fattore sarebbero entrate nella Comunità notevoli quantità di prodotti agricoli a prezzo inferiore, il che avrebbe seriamente minacciato il sistema comune di mercato.

Tenuto conto degli interessi che il regolamento 160/66 vuole tutelare e del sistema cui esso ricorre, si può concludere che non sono determinanti solo le caratteristiche e l'impiego del prodotto come genere alimentare, ma si deve tener conto anche del suo contenuto alimentare.

Per adeguarsi al senso del regolamento si devono comprendere tutti i prodotti composti prevalentemente da prodotti agricoli e nei quali la percentuale di prodotti agricoli ha diretta influenza sul prezzo.

Con questo metodo si giunge all'adozione di criteri quantitativi , che per il governo federale e per la [OSCURATO:PERSONA] sono gli unici validi.

Spirito e scopo del regolamento 160/66 sono quindi — per quanto riguarda i prodotti ausiliari della panificazione — quelli di consacrare la validità di criteri di classificazione che in seguito sono stati definiti espressamente nel regolamento n. 107/70 della [OSCURATO:PERSONA].

In altri termini: l'inclusione di un prodotto nelle preparazioni alimentari è determinata dal suo impiego nel settore alimentare e dalla sua prevalente composizione di prodotti alimentari.

La risposta al terzo quesito dovrà avere questo orientamento.

Il giudice proponente potrà così effettuare la classificazione litigiosa; eventualmente la risposta consentirà anche di risolvere soddisfacentemente le questioni connesse alle informazioni doganali.

Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente non è invece necessario far ricorso alle norme generali di classificazione comunitarie, (cioè classificazione in base alla componente che ne determina le caratteristiche oppure in base alla maggior analogia) poiché a tali norme si dovrebbe far ricorso solo se non fosse possibile effettuare una classificazione in base ad un'interpretazione sistematica delle norme relative.

4. Concludendo propongo le seguenti risposte : a) nemmeno nel periodo precedente alla pubblicazione delle note comunitarie relative alle singole voci tariffarie, le note interne possono costituire una norma interpretativa vincolante. b) Nel periodo che precede la pubblicazione delle note comunitarie relative alle voci della tariffa doganale comune, le note della nomenclatura di Bruxelles e i pareri tariffari del Consiglio doganale di Bruxelles costituiscono un ausilio fondamentale per la soluzione dei problemi di classificazione, sia sotto il punto di vista dell'orientamento che dell'interpretazione, sempreché dalle norme comunitarie (cioè quelle riguardanti il settore agricolo) non si possano trarre elementi che rendano necessaria una classificazione diversa. c) Sono preparazioni alimentari nel senso dell'allegato al regolamento 160/66 del Consiglio del 27 ottobre 1966 anche i prodotti ausiliari della panificazione impiegati nel settore alimentare, se prevalentemente composti da sostanze alimentari. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0014 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 17 NOVEMBRE 1970 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , La controversia odierna verte sull'esattezza di una informazione tariffaria vincolante fornita all'attrice dall'Oberfinanzdirektion di Monaco il 24 ottobre 1968. Essa riguarda un'emulsione per panetteria denominata «[OSCURATO:PERSONA]», composta per il 51,35 % di saccarosio e per il resto di trigliceridi e da estere dell'acido diacetil-tartarico, nella proporzione di 3 a 2. Il prodotto viene usato in panetteria nella misura del 2-3 % in rapporto alla quantità di farina. La sua funzione, in qualità di emulsionante e stabilizzatore, è quella di migliorare e rendere costante la fermentazione degli impasti, aumentare la lievitazione e migliorare la mollica del pane. La controversia verte sull'inclusione del prodotto nella voce doganale 38.19 della tariffa comune, che comprende «prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove». Se fosse stato così classificato, il prodotto di cui trattasi sarebbe stato soggetto soltanto al dazio comune d'importazione. In caso diverso si potrebbe classificarlo alla voce 21.07 della tariffa comune, che contempla «preparazioni alimentari, non nominate, né comprese altrove», contenenti zucchero, materie grasse provenienti dal latte, cereali o loro derivati. In questo caso, l'articolo 10 del regolamento del Consiglio n. 160/66 del 27 ottobre 1966 (GU 1966, pag. 3361), relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (nella versione dei regolamenti 61/67 e 80/67, GU 1967, pagg. 837 e 1593), prescrive che venga corrisposto, sulle merci importate dai paesi terzi, un dazio doganale superiore a quello normale, poiché detti prodotti rientrano tra quelli disciplinati dal regolamento di cui trattasi. Tali tributi hanno la funzione, tra l'altro, di allineare i prezzi dei prodotti di base lavorati nello Stato membro importatore e i prezzi dei prodotti finiti importati dai paesi terzi. Posta di fronte all'alternativa, l'Oberfinanzdirektion di Monaco, nelle informazioni tariffarie vincolanti del 24 ottobre 1968, tenuto conto del fatto che l'emulsionante «[OSCURATO:PERSONA]» si componeva di sostanze nutritive, statuiva che il prodotto andava classificato soltanto sotto la voce 21.07, cioè come «preparazione alimentare». [OSCURATO:PERSONA] però non se ne dava per inteso: essa afferma che il «[OSCURATO:PERSONA]» è un prodotto chimico che va classificato alla voce 38.19. Al fine di far rettificare l'informazione tariffaria, essa esperiva un ricorso «per saltum» dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] invocava a suo favore il tenore delle «note esplicative» alla nomenclatura di Bruxelles, pubblicata il 15 dicembre 1950 dal consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles in virtù dell'accordo sulla nomenclatura per la classificazione delle merci secondo voci doganali e in virtù del contemporaneo accordo relativo alla costituzione di un consiglio per la collaborazione nel settore doganale. Detti documenti, quanto alla voce 21.07, preparazioni alimentari, non nominate, né comprese altrove, stabiliscono che«a questa categoria, sempreché non siano compresi in altre voci dello schema, appartengono : … B — Preparazioni che per il loro valore nutritivo o per il loro sapore vengono impiegate nella fabbricazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana. Ne restano quindi escluse quelle preparazioni che, per la natura dei loro componenti o l'esiguità delle dosi normalmente impiegate, vengono miscelate al prodotto per scopi palesemente diversi da quelli sopra indicati. Ad esempio prodotti usati per ammorbidire la carne, emulsionanti, stabilizzatori, chiarificatori, mollificanti, anche miscelati a prodotti alimentari (ad esempio, zucchero, latte in polvere), onde facilitarne il dosaggio (in genere voce 38.19).» [OSCURATO:PERSONA] ne arguiva che nella voce 21.07 rientravano solo preparazioni destinate all'alimentazione umana e che per il loro valore nutritivo o per il loro sapore vengono impiegate nell'industria alimentare. Per contro, le preparazioni che per la natura dei loro ingredienti e le piccole quantità in cui normalmente vengono usate, hanno funzioni diverse da quelle testè enunciate, come ad esempio, gli emulsionanti e gli stabilizzatori, vanno normalmente classificate sotto la voce 38.19, anche se miscelate a prodotti alimentari che ne facilitano il dosaggio. [OSCURATO:PERSONA] viene miscelato allo zucchero solo per ragioni pratiche, la percentuale di [OSCURATO:PERSONA] puro nella preparazione non supera l'1 o il 2 %; il [OSCURATO:PERSONA] non è impiegato per il suo potere nutritivo, né perché conferisce sapori particolari, è logico dunque classificarlo sotto la voce 38.19. L'Oberfinanzdirektion invece, nel corso di causa, ribadiva l'atteggiamento assunto nelle sue «informazioni doganali», richiamandosi tra l'altro alle note tedesche al tariffario doganale, secondo le quali le preparazioni a base di sostanze nutritive non rientrano nella voce 38.19. Sotto questa voce, in base alle note tedesche, vanno classificati solo i prodotti ausiliari della panificazione, a base di monogliceridi e digliceridi e di altri prodotti non nutritivi. Poiché quindi il [OSCURATO:PERSONA] è composto da prodotti nutritivi, va classificato sotto la voce 21.07. [OSCURATO:PERSONA] si trova dinanzi ad un problema tariffario che al tempo in cui sono state fornite le informazioni doganali non poteva venir risolto in base alle note illustrative comunitarie (com'è noto, le note della [OSCURATO:PERSONA] relative alla voce doganale 21.07 sono state pubblicate nel regolamento del 21 gennaio 1970 ( GU 1970, L 16/9) . La questione riguarda il diritto comunitario, in quanto si deve stabilire la distinzione tra due voci della tariffa doganale comune, di cui al regolamento n. 950/68 ( GU 1968, L 172/1 ), al quale inoltre si fa richiamo nel regolamento 160/66, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 25 febbraio 1970, sospendeva il procedimento e, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, deferiva alla Corte di giustizia le seguenti questioni : 1. Se, fino a quando non siano state emanate norme comunitarie per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune, si debba attribuire valore obbligatorio alle disposizioni nazionali esistenti in materia. 2. Qualora la prima questione venga risolta in senso negativo; se, fino a quando non siano state emanate norme comunitarie per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune, ci si debba attenere alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles del 1955. 3. Qualora la seconda questione venga risolta in senso negativo: come si debbano distinguere i concetti di «preparazioni alimentari», di cui alla voce 21.07, e «preparazioni chimiche» di cui alla voce 38.19 della tariffa doganale comune, e se il criterio decisivo al riguardo sia la (prevalente) destinazione, il (prevalente) sapore o il contenuto di sostanze alimentari. Dopo aver preso visione delle osservazioni scritte presentate dal governo della Repubblica federale di Germania, dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, nonché dall'attrice nel procedimento di merito, ed aver ascoltato le osservazioni presentate in udienza, espongo il mio punto di vista. 1. Non è il caso di dilungarmi sulla possibilità di dare un'interpretazione vincolante della tariffa comunitaria nelle note nazionali. Le sentenze 40-69 (Raccolta XVI-1970, pag. 69) e 74-69 (Raccolta XVI-1970, pag. 451) sono due precedenti fondamentali. Per di più non vi sono ragioni per indurci ad assumere un nuovo orientamento. È quindi pacifico che, nell'interesse dell'armonico funzionamento del mercato agricolo comune in tutti gli Stati membri, le definizioni delle rispettive voci doganali della tariffa comune devono avere ugual portata e, per quanto riguarda i dazi comunitari d'entrata (stabiliti con regolamenti a norma dell'art. 189 del trattato), gli Stati membri sono stati privati di ogni potestà di decisione. Inoltre, nell'ipotesi in cui vi siano note comunitarie a singole voci della tariffa nei suddetti regolamenti (e nella fattispecie il silenzio si è protratto fino alla pubblicazione del regolamento 107/70) non è ammissibile che lo stato emani provvedimenti interni di esecuzione che si ripercuotano o addi-rittura modifichino la portata delle norme comunitarie. È dunque abusiva ogni disposizione in materia vale a dire ogni norma interpretativa vincolante da applicarsi in caso di difficoltà di classificazione. Se questi principi, sanciti dalla Corte, valgono per i prodotti agricoli, non si vede perché non dovrebbero venir applicati nel settore disciplinato dal regolamento 160/66, visti i suoi legami con il settore dell'agricoltura: il secondo regolamento costituisce la necessaria integrazione del primo. Ritengo superflua ogni altra osservazione e propongo una risposta negativa al primo quesito. 2. Col secondo quesito il [OSCURATO:PERSONA] chiede se le «note esplicative» della nomenclatura di Bruxelles del 1955 siano vincolanti ai fini dell'interpretazione, sinché non siano state pubblicate note ufficiali comunitarie. Anche su questo punto gli interessati sono giunti ad un risultato pressoché identico. (Le discordanze saranno analizzate in seguito.) Il quesito si spiega in quanto tutti gli Stati membri hanno aderito all'accordo sulla nomenclatura per l'unificazione delle categorie merceologiche del 15 dicembre 1950 e si sono impegnati ad adottare la nomenclatura allegata all'accordo come falsariga per le loro tariffe doganali. Altra ragione è che anche la tariffa doganale comune, sulla quale si basa la disciplina degli scambi di cui trattasi, ha assunto come base la nomenclatura di Bruxelles. A questo proposito è bene sottolineare che la nomenclatura fissa soltanto le nozioni principali e le definizioni merceologiche sono perciò molto generiche. Per questo motivo il Consiglio doganale di Bruxelles, sorto in virtù dell'accordo sulla costituzione di un consiglio per la cooperazione doganale, fu investito della facoltà di elaborare note ufficiali dettagliate e di fornire precisazioni circa determinati prodotti onde garantire l'interpretazione e l'applicazione uniforme della nomenclatura. È dunque opportuno far richiamo a queste note ogniqualvolta nascano dubbi (come ho già esposto nelle conclusioni sulle cause 40-69 — Raccolta XVI-1970, pag. 89 e 72, e 74-69 — Raccolta XVI-1970, pag. 442 ). Tuttavia nella fattispecie il rilievo non è sufficiente, sono ancora necessarie ulteriori precisazioni (fornendo le quali si dovranno esaminare le divergenze negli atteggiamenti degli interessati). Una prima precisazione è quella che non ci si deve solo richiamare alle note di Bruxelles, ma si deve pure tener conto dei pareri tariffari forniti dal comitato per la nomenclatura del Consiglio doganale di Bruxelles circa determinati prodotti. Dette precisazioni si sono rese necessarie in quanto le stesse note di Bruxelles non sono ancora sufficiente-mente precise e per determinati prodotti occorrono ulteriori chiarimenti. Inoltre un'integrazione alle note può venir imposta dalla novità di certe merci o dall'impiego di nuovi sistemi di ricerca, tecnici e scientifici. Contrariamente a quanto sostiene l'attrice, le informazioni tariffarie hanno grande importanza nell'instaurazione di una nuova prassi tariffaria. Giustamente il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono che venga imposta l'osservanza delle informazioni tariffarie, almeno finché non vi siano chiare istruzioni d'indole comunitaria. Ancor maggiore importanza ha una seconda precisazione: poiché non spetta al Consiglio di Bruxelles né emanare leggi, né prendere decisioni, non è certo possibile attribuire efficacia giuridica vincolante alle note di Bruxelles. Al massimo vi è l'impegno indiretto degli Stati ad attenervisi, impegno desumibile dall'obbligo imposto a tutti di applicare uniformemente la nomenclatura. In questo senso la prassi nazionale è stata finora ortodossa, giacché gli Stati hanno sostanzialmente assunto come base le note di Bruxelles per redigere le proprie circolari d'istruzione e le amministrazioni doganali vi si sono regolarmente attenute. Sotto questo aspetto si può dire che alle note di Bruxelles ci si deve attenere (ed è la risposta che vuole il [OSCURATO:PERSONA]) nel senso che si può affermare che è esatto considerarle come ausilio per l'interpretazione, come orientamento tecnico per la soluzione dei problemi di classificazione. Questa limitazione è importante perché, anche in assenza di speciali istruzioni comunitarie, talvolta dalla norma comunitaria si può desumere, per altre vie, un chiaro elemento di base che porta a formulare un'interpretazione che non concorda con le note di Bruxelles. In questo caso sono fondamentali le norme generali in materia tariffaria oppure le norme speciali relative all'interpretazione. Aggiungasi che può essere capitale il richiamo al settore agricolo fatto per le voci della tariffa comune in alcuni regolamenti. È logico che questa situazione obbliga ad interpretare una nozione merceologica tenendo conto dei sistemi connessi a detti regolamenti. È chiaro che, così facendo, talvolta si può dare alla nozione un senso che non coincide con quello della nozione stessa nell'ambito della tariffa comune. Torneremo su questo punto rispondendo al terzo quesito. Un'esauriente risposta al punto n. 2 si potrà dare solo facendo un mosaico delle considerazioni testé esposte, il che può scalfire la loro linearità. Concludendo dirò che, finché non vi siano speciali istruzioni comunitarie o finché tali istruzioni rimangano lacunose, le note di Bruxelles e le informazioni tariffarie (come affiora dall'introduzione alle note della [OSCURATO:PERSONA]) del Consiglio doganale di Bruxelles hanno grande importanza per l'applicazione della tariffa doganale comune, nel senso che tali note sono un aiuto essenziale per l'orientamento e per l'interpretazione, pur se non costituiscono un sussidio vincolante. Le note passano però in seconda linea se norme comunitarie impongono e richiedono imperiosamente una classificazione diversa. 3. Poiché la risposta al secondo quesito non ha messo in luce che alle note di Bruxelles ci si debba attenere ciecamente, si deve esaminare il terzo quesito del [OSCURATO:PERSONA]. Non si dovrà in ogni caso — come il tenore della domanda potrebbe indurre a fare — stabilire criteri generali per delimitare le nozioni «preparazione alimentare» e «preparazione chimica». L'operazione esulerebbe dai limiti della controversia odierna e sarebbe pure difficile — come giustamente rileva l'attrice — tenuto conto dell'eterogeneità dei prodotti in esame. Si deve anzi tenere prevalente-mente conto dei prodotti che formano l'oggetto della controversia di merito, cioè i prodotti ausiliari della panificazione e la risposta dovrà essere data in questi limiti. Vi è noto l'atteggiamento degli interessati, cioè il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che si debbono applicare criteri che si risolvono nella classificazione degli ausiliari della panificazione come preparazioni alimentari, l'attrice invece caldeggia l'applicazione di un metodo che indurrebbe a classificare come preparazione chimica la sostanza importata. Vediamo quale tesi sia più attendibile. Ritengo opportuno premettere alcune osservazioni alle note di Bruxelles che, come ho detto, potrebbero essere determinanti ai fini della classificazione. Le istruzioni relative alla voce 21.07, indicano come preparazioni alimentari «le preparazioni che per il loro valore nutritivo o per il loro sapore vengono impiegate nella fabbricazione dei prodotti alimentari». Inoltre si stabilisce (cosa molto importante per i prodotti ausiliari della panificazione) che vanno escluse quelle preparazioni «che per la loro composizione o per le minime percentuali in cui trovano normalmente impiego, vengono aggiunte incontestabilmente per altri scopi. Sotto questo aspetto, la classificazione si deve fare in funzione della finalità dell'impiego, degli effetti ottenuti e dei quantitativi normalmente impiegati. A questa tesi si oppongono le informazioni tariffarie del 1967, che includono determinati prodotti ausiliari della panificazione tra le preparazioni alimentari. Tale inclusione venne fatta in quanto dette preparazioni vengono impiegate su larga scala dall'industria alimentare, ma anche tenendo conto dei loro ingredienti principali. È noto che la [OSCURATO:PERSONA] e il governo federale si fondano principalmente sulle informazioni tariffarie, che a loro avviso dovrebbero segnare l'inizio di una nuova prassi tariffaria alla quale si sarebbero poi adeguate le note. Ciò premesso, si possono porre due questioni: se le informazioni tariffarie, che vanno considerate come espressione precedente e particolare delle note, quindi di livello superiore, comprendano anche i prodotti oggetto della controversia (il che renderebbe superfluo un esame delle tesi interpretative caldeggiate dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè quelle desunte dalla disciplina del settore agricolo e che hanno lo stesso orientamento) . Resta inoltre da chiarire se agli ausiliari della panificazione del tipo controverso sia applicata la descrizione ordinaria delle note di Bruxelles per quanto riguarda la voce 21.07 oppure valgano le clausole derogatorie (infatti la risposta potrebbe evitarci di analizzare le teorie di classificazione tratte dai regolamenti comunitari). Il primo punto vede in disaccordo gli interessati alla controversia. L'attrice ha sostenuto che le informazioni tariffarie riguardavano un'ipotesi diversa; il prodotto da lei importato ha un'altra composizione e viene sempre usato in piccole quantità. È quindi impossibile applicare le informazioni tariffarie. Il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] giudicano invece irrilevanti queste differenze. Il quesito comunque non può ricevere risposta, poiché non è solo delle quantità che si deve tener conto, ma anche dell'analogia tra i componenti chimici (cioè da un lato dei cosiddetti monogliceridi e digliceridi e dall'altro dell'estere di acido acetil-tartarico che, a detta dell'attrice, caratterizza il «Vol-tem»). Il giudice proponente risolverà comunque questi punti, il che ci consente forse di abbreviare l'esame sulla classificazione. Per ora mi limito a rilevare che dalle citate informazioni non si trae alcun elemento utile per la pronuncia pregiudiziale. Per quanto riguarda le questioni concernenti le note di Bruxelles sollevate dal governo federale e dalla [OSCURATO:PERSONA], è necessario sottolineare quanto segue: se non erro, il governo federale desidererebbe applicare la prima frase delle note di Bruxelles sulla voce 21.07 ai prodotti litigiosi, affermando che, anche come semplici emulsionanti, essi erano impiegati per migliorare il sapore del pane. È evidente che l'argomento non ha consistenza, resta però il fatto che nella prima frase delle note di Bruxelles si parla di caratteristiche del sapore, cioè di una qualità che deve essere intrinseca dell'ausiliare della panificazione. È quindi difficile fondare sull'argomento svolto dal governo federale una classificazione nel senso suggerito da quest'ultimo. D'altro canto la [OSCURATO:PERSONA] pare dubitare dell'applicabilità della norma derogatoria contenuta nelle note di Bruxelles cioè dubita dell'applicabilità della frase che recita : «Sono escluse quelle preparazioni che per natura dei loro componenti o l'esiguità delle dosi normalmente impiegate vengono miscelate al prodotto per scopi palesemente diversi». [OSCURATO:PERSONA] non è convinta che gli ausiliari del tipo in esame vengano impiegati per motivi che prescindono dal loro valore nutritivo o dal loro sapore, anzi essa ritiene che non sia possibile stabilire inconfutabilmente per quali motivi e in quali quantità tali preparazioni vengano impiegate. [OSCURATO:PERSONA] si compone di zucchero e di grassi, quindi non è escluso che esso trovasse più largo impiego nei prodotti di panetteria che contengono discrete percentuali di zucchero e di grassi, giacché sarebbe servito a migliorarne il sapore. L'attrice si contraddice grossolanamente allorché afferma che l'estere dell'acido diacetil-tartarico contenuto nel «[OSCURATO:PERSONA]», se ne fosse fatto uso esagerato, avrebbe peggiorato il sapore, quindi il suo impiego doveva essere forzatamente ridotto. In effetti il costo di produzione dell'estere dell'acido diacetil-tartarico è molto superiore a quello dello zucchero e del grasso, inoltre la legislazione nazionale sui prodotti alimentari, che classifica l'estere dell'acido diacetil-tartarico come sostanza estranea, ne consente l'uso solo in misura limitata e in pochi prodotti. Anche questo punto dovrà venir risolto dal giudice proponente, in altri termini, per quanto riguarda i punti controversi del giudizio di merito, non si può affermare che le osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle note di Bruxelles ci spingano a risolvere il problema della classificazione nel senso da essa proposto. Rimane quindi da vedere se qualche norma comunitaria, in contrasto con quanto pare logico secondo le disposizioni delle note di Bruxelles, disponga di classificare i prodotti ausiliari della panetteria tra le preparazioni alimentari. Non riusciamo quindi ad evitare quel l'esame dal quale potrebbe dispensarci il risultato cui siamo giunti, cioè una certa indole cogente delle note di Bruxelles, loro derivante dal diritto comunitario. Non si deve tener conto del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 107/70 del 21 gennaio 1970 relativo all'inclusione di prodotti sotto la voce 21.07 F della tariffa doganale comune, cioè di quella norma che fa dipendere da criteri quantitativi la classificazione di preparazioni che servono da additivi alla farina o all'impasto nei prodotti di panetteria e che subordina alla preminenza degli ingredienti alimentari l'inclusione nella voce 21.07. Il regolamento è entrato in vigore il 30 gennaio 1970 e non esisteva quindi nel periodo che ci interessa. Come giustamente rileva l'attrice, non gli si può attribuire efficacia retroattiva. Ritengo pure che vada disatteso il richiamo che la [OSCURATO:PERSONA] fa al tenore e allo spirito della relativa voce doganale e alla sua posizione nel complesso del sistema tariffario, poiché è eccessivo affermare che da questi ele-menti si possano trarre irrefutabili argomenti a favore di una determinata interpretazione, specie se si considera l'analoga nomenclatura di Bruxelles e si confrontano le note di Bruxelles e le informazioni doganali. L'unico ad entrare in linea di conto è il regolamento n. 160/66 del Consiglio, che fa rinvio a determinate voci della tariffa doganale comune, tra l'altro alle preparazioni alimentari, al fine di determinare la propria sfera d'applicazione. Si deve perciò tener conto degli interessi che il regolamento intende tutelare e degli scopi che esso si prefigge per stabilire se a nozione di «preparazione alimentare» nel caso degli ausiliari della panificazione vada inquadrata in una cornice diversa da quella stabilita nelle note di Bruxelles. [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente illustrato gli scopi del regolamento. Su questa falsariga è sorto il sistema speciale dei prelievi del regolamento 160/66 a tutela dei prodotti agricoli. Il sistema è stato imposto giacché fuori della Comunità si potevano acquistare prodotti agricoli a prezzo inferiore ed assicurarsi un vantaggio nella concorrenza sul mercato comune. Trascurando questo fattore sarebbero entrate nella Comunità notevoli quantità di prodotti agricoli a prezzo inferiore, il che avrebbe seriamente minacciato il sistema comune di mercato. Tenuto conto degli interessi che il regolamento 160/66 vuole tutelare e del sistema cui esso ricorre, si può concludere che non sono determinanti solo le caratteristiche e l'impiego del prodotto come genere alimentare, ma si deve tener conto anche del suo contenuto alimentare. Per adeguarsi al senso del regolamento si devono comprendere tutti i prodotti composti prevalentemente da prodotti agricoli e nei quali la percentuale di prodotti agricoli ha diretta influenza sul prezzo. Con questo metodo si giunge all'adozione di criteri quantitativi , che per il governo federale e per la [OSCURATO:PERSONA] sono gli unici validi. Spirito e scopo del regolamento 160/66 sono quindi — per quanto riguarda i prodotti ausiliari della panificazione — quelli di consacrare la validità di criteri di classificazione che in seguito sono stati definiti espressamente nel regolamento n. 107/70 della [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini: l'inclusione di un prodotto nelle preparazioni alimentari è determinata dal suo impiego nel settore alimentare e dalla sua prevalente composizione di prodotti alimentari. La risposta al terzo quesito dovrà avere questo orientamento. Il giudice proponente potrà così effettuare la classificazione litigiosa; eventualmente la risposta consentirà anche di risolvere soddisfacentemente le questioni connesse alle informazioni doganali. Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente non è invece necessario far ricorso alle norme generali di classificazione comunitarie, (cioè classificazione in base alla componente che ne determina le caratteristiche oppure in base alla maggior analogia) poiché a tali norme si dovrebbe far ricorso solo se non fosse possibile effettuare una classificazione in base ad un'interpretazione sistematica delle norme relative. 4. Concludendo propongo le seguenti risposte : a) nemmeno nel periodo precedente alla pubblicazione delle note comunitarie relative alle singole voci tariffarie, le note interne possono costituire una norma interpretativa vincolante. b) Nel periodo che precede la pubblicazione delle note comunitarie relative alle voci della tariffa doganale comune, le note della nomenclatura di Bruxelles e i pareri tariffari del Consiglio doganale di Bruxelles costituiscono un ausilio fondamentale per la soluzione dei problemi di classificazione, sia sotto il punto di vista dell'orientamento che dell'interpretazione, sempreché dalle norme comunitarie (cioè quelle riguardanti il settore agricolo) non si possano trarre elementi che rendano necessaria una classificazione diversa. c) Sono preparazioni alimentari nel senso dell'allegato al regolamento 160/66 del Consiglio del 27 ottobre 1966 anche i prodotti ausiliari della panificazione impiegati nel settore alimentare, se prevalentemente composti da sostanze alimentari. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1970 — Fons Iuris — Fons Iuris