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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 21042/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di SONDRIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, contesta la qualificazione giuridica del fatto rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa 1'8 marzo 202Zydal G.U.P. del Tribunale di Sondrio, con cui, concesse le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, operati l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito scelto, gli è stata applicata la pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.200 di multa, in ordine ai reati ex art. 110 cod. pen., e art. 73, comma 1, 4 e 6, e art. 73, comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Morbegno tra il 26 novembre e il 6 dicembre 2018.

Letta la memoria del 30 gennaio 2025 del difensore di fiducia del ricorrente, che si duole della mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza camerale.

Considerato che il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cook proc. pen., per cui alcun avviso di fissazione andava notificato al ricorrente) è inammissibikre•stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la qualificazione giuridica dei fatti, peraltro contestata in termini non adeguatamente specifici.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e versamentAdella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di SONDRIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, contesta la qualificazione giuridica del fatto rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa 1'8 marzo 202Zydal G.U.P. del Tribunale di Sondrio, con cui, concesse le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, operati l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito scelto, gli è stata applicata la pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.200 di multa, in ordine ai reati ex art. 110 cod. pen., e art. 73, comma 1, 4 e 6, e art. 73, comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Morbegno tra il 26 novembre e il 6 dicembre 2018. Letta la memoria del 30 gennaio 2025 del difensore di fiducia del ricorrente, che si duole della mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza camerale. Considerato che il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cook proc. pen., per cui alcun avviso di fissazione andava notificato al ricorrente) è inammissibikre•stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la qualificazione giuridica dei fatti, peraltro contestata in termini non adeguatamente specifici. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e versamentAdella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.
Sentenza Cassazione n. 21042/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris