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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 gennaio 2019

Cassazione n. 17312/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24107-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC d e ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 332/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 98/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24107/2019 Cron.

Rep.

Ud.17/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 201 9 la Corte d'Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Isernia e sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ASREM – [OSCURATO:PERSONA] del Molise, dichiarava, sul presupposto dell’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali l’istante era stata assunta presso l’ASREM, il diritto dell’istante, non alla conversione a tempo indeterminato del rapporto, come richiesto in via principale, stante la natura pubblicistica dello stesso, ma al risarcimento del c.d. danno comunitario, quantificato in otto mensilità della retribuzione globale di fatto; - che per la cassazione d i tale decisione ricorreva l’ASREM, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resisteva, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; - che il Procuratore Generale depositava la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso; - che l’ASREM ricorrente ha poi depositato memoria . - CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Azienda sanitaria ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi, così contravvenendo al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sulla doglianza intesa a censurare la decisione resa dal primo giudice in ordine alla ravvisata abusiva reiterazione dei contratti a termine per carenza di prova, stante la mancata produzione dei contratti cui non poteva supplire l’attestazione di servizio prodotta dall’istante;- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’Azienda sanitaria ricorrente propone la medesima doglianza di cui al motivo che precede con riferimento all’omessa pronunzia in ordine alle censure sollevate a fronte di quanto statuito dal primo giudice in ordine alla sussistenza ed all’entità del danno risarcibile; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., l’Azienda sanitaria ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova, che assume discendere dall’avere la Corte esonerato l’originaria istante dalla prova sulla stessa incombente dell’abusivo ricorso al contratto a termine, nonostante la puntuale censura sul punto dall’Azienda sanitaria ricorrente, così illegittimamente gravata della prova contraria; - che con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 32, l. n. 183/2010, 8, l. n. 604/1966 e 28, l. n. 81/2015, lamentando l’erroneità del riferimento operato dalla Corte territoriale all’art. 32, l. n. 183/2010 quale parametro di determinazione del danno comunitario per essere stata la norma in questione novellata dall’art. 28, l. n. 81/2015 già al momento della proposizione del ricorso; - che nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, l. n. 183/2010 e 8, l. n. 604/1966 è prospettata in relazione al porsi la statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla determinazione del danno risarcibile asseritamente in contrasto con i criteri di cui all’art. 8, l. n. 604/1966; - che i primi tre motivi risultano infondati non ricorrendo i denunciati errores in procedendo, atteso che la pronunzia di rigetto della censura in ordine all’abusivo ricorso al contratto a termine sancito dal primo giudice si evince non solo dal rinvio per relationem al decisum di primo grado , ma altresì dal diretto apprezzamento, in sé insindacabile, della valenza probatoria del certificato di servizio prodotto dalla Fantauzzi, da cui si desume la corretta applicazione delle regole sull’onere della prova, per essere questo limitato per il lavoratore alla dimostrazione dell’avvenuto impiego a termine,mentre il datore è tenuto a comprovare la legittimità del ricorso ad esso, ossia della ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis; - che parimenti non si ravvisa alcuna omessa pronuncia sul risarcimento del danno perché la Corte distrettuale ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass.

S.U. n. 5072/2016 e precisato che, per le ragioni indicate dalle Sezioni Unite, il lavoratore è esonerato dalla prova del pregiudizio subito; - che il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo allorquando risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fattavalere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021); - che il giudice del merito non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fattoed in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito - - - che parimenti infondati risultano il quarto ed il quinto motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, essendo entrambi volti a censurare la determinazione equitativa del danno comunitario, possono essere qui trattati congiuntamente, non ravvisandosi alcuna violazione di legge nel riferimento all’art. 32, l. n. 183/2010, poiché la norma indicata , in coerenza con la pronunzia di questa Corte a sezioni unite n. 5072/2016, è stata utilizzata solo quale parametro oggettivo per la liquidazione del danno comunitario, parametro la cui misura è compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità , ed il rinvio all’art. 8 della legge n. 604/1966 opera limitatamente ai criteri alla luce dei quali l’indennità deve essere determinata; - che in materia di sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sulla misura dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile - al pari dell'analoga valutazione per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 - solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria" (cfr. Cass.13664/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); - che nel caso di specie, attraverso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado ( riportata in parte quanel ricorso) la Corte territoriale ha ancorato la quantificazione dell’indennità risarcitoria alla durata complessiva dell’illegittimo rapporto di lavoro (parametro, questo, anche recentemente valorizzato da questa Corte: Cass. n. 34741/2023), sicché la motivazione non può dirsi mancante alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 5083/2014; - che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese per risultare il controricorso tardivamente notificato, il 4.9.2019 oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, risalente al 23.7.2019 ( alle controversie di lavoro non è applicabile la sospensione feriale). - P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24107-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC d e ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 332/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 98/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24107/2019 Cron. Rep. Ud.17/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 201 9 la Corte d'Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Isernia e sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ASREM – [OSCURATO:PERSONA] del Molise, dichiarava, sul presupposto dell’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali l’istante era stata assunta presso l’ASREM, il diritto dell’istante, non alla conversione a tempo indeterminato del rapporto, come richiesto in via principale, stante la natura pubblicistica dello stesso, ma al risarcimento del c.d. danno comunitario, quantificato in otto mensilità della retribuzione globale di fatto; - che per la cassazione d i tale decisione ricorreva l’ASREM, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resisteva, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; - che il Procuratore Generale depositava la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso; - che l’ASREM ricorrente ha poi depositato memoria . - CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Azienda sanitaria ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi, così contravvenendo al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sulla doglianza intesa a censurare la decisione resa dal primo giudice in ordine alla ravvisata abusiva reiterazione dei contratti a termine per carenza di prova, stante la mancata produzione dei contratti cui non poteva supplire l’attestazione di servizio prodotta dall’istante;- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’Azienda sanitaria ricorrente propone la medesima doglianza di cui al motivo che precede con riferimento all’omessa pronunzia in ordine alle censure sollevate a fronte di quanto statuito dal primo giudice in ordine alla sussistenza ed all’entità del danno risarcibile; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., l’Azienda sanitaria ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova, che assume discendere dall’avere la Corte esonerato l’originaria istante dalla prova sulla stessa incombente dell’abusivo ricorso al contratto a termine, nonostante la puntuale censura sul punto dall’Azienda sanitaria ricorrente, così illegittimamente gravata della prova contraria; - che con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 32, l. n. 183/2010, 8, l. n. 604/1966 e 28, l. n. 81/2015, lamentando l’erroneità del riferimento operato dalla Corte territoriale all’art. 32, l. n. 183/2010 quale parametro di determinazione del danno comunitario per essere stata la norma in questione novellata dall’art. 28, l. n. 81/2015 già al momento della proposizione del ricorso; - che nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, l. n. 183/2010 e 8, l. n. 604/1966 è prospettata in relazione al porsi la statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla determinazione del danno risarcibile asseritamente in contrasto con i criteri di cui all’art. 8, l. n. 604/1966; - che i primi tre motivi risultano infondati non ricorrendo i denunciati errores in procedendo, atteso che la pronunzia di rigetto della censura in ordine all’abusivo ricorso al contratto a termine sancito dal primo giudice si evince non solo dal rinvio per relationem al decisum di primo grado , ma altresì dal diretto apprezzamento, in sé insindacabile, della valenza probatoria del certificato di servizio prodotto dalla Fantauzzi, da cui si desume la corretta applicazione delle regole sull’onere della prova, per essere questo limitato per il lavoratore alla dimostrazione dell’avvenuto impiego a termine,mentre il datore è tenuto a comprovare la legittimità del ricorso ad esso, ossia della ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis; - che parimenti non si ravvisa alcuna omessa pronuncia sul risarcimento del danno perché la Corte distrettuale ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016 e precisato che, per le ragioni indicate dalle Sezioni Unite, il lavoratore è esonerato dalla prova del pregiudizio subito; - che il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo allorquando risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fattavalere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021); - che il giudice del merito non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fattoed in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito - - - che parimenti infondati risultano il quarto ed il quinto motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, essendo entrambi volti a censurare la determinazione equitativa del danno comunitario, possono essere qui trattati congiuntamente, non ravvisandosi alcuna violazione di legge nel riferimento all’art. 32, l. n. 183/2010, poiché la norma indicata , in coerenza con la pronunzia di questa Corte a sezioni unite n. 5072/2016, è stata utilizzata solo quale parametro oggettivo per la liquidazione del danno comunitario, parametro la cui misura è compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità , ed il rinvio all’art. 8 della legge n. 604/1966 opera limitatamente ai criteri alla luce dei quali l’indennità deve essere determinata; - che in materia di sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sulla misura dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile - al pari dell'analoga valutazione per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 - solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria" (cfr. Cass.13664/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); - che nel caso di specie, attraverso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado ( riportata in parte quanel ricorso) la Corte territoriale ha ancorato la quantificazione dell’indennità risarcitoria alla durata complessiva dell’illegittimo rapporto di lavoro (parametro, questo, anche recentemente valorizzato da questa Corte: Cass. n. 34741/2023), sicché la motivazione non può dirsi mancante alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 5083/2014; - che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese per risultare il controricorso tardivamente notificato, il 4.9.2019 oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, risalente al 23.7.2019 ( alle controversie di lavoro non è applicabile la sospensione feriale). - P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif
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