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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 01878/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 gennaio 2025, la Corte di appello di Bari ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 10 gennaio 2023 dal Tribunale di Napoli, con la quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, in relazione al delitto previsto dagli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con altro soggetto, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto, trattato, distribuito e ceduto un quantitativo di hashish pari ad un chilo circa, trattando la compravendita e la spedizione dello stupefacente (capo A), nonché in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver violato le prescrizioni imposte dal provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (capo C).

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto, tramite l’[OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Con il motivo di doglianza, la difesa lamenta vizio della motivazione e violazione di legge penale sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 192, comma 2, 546, lett. e), 530, 533, cod. proc. pen., e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lamentando un difetto assoluto di motivazione in relazione a punti decisivi del thema decidendum, per aver ritenuto lo scritto, indirizzato dal ricorrente al concorrente [OSCURATO:PERSONA], sconclusionato e incomprensibile, e averne tratto da ciò la conclusione che il ricorrente avrebbe incaricato il [OSCURATO:PERSONA] di recarsi a Napoli per acquistare lo stupefacente.

In particolare, il giudice del merito avrebbe omesso di confrontare tale scritto con gli sms inviati dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] prima della partenza del [OSCURATO:PERSONA], dalla cui lettura congiunta avrebbe potuto evincersi il reale significato del testo, che avrebbe smentito l’ipotesi accusatoria, vale a dire di aver l’imputato conferito al [OSCURATO:PERSONA] mandato per acquistare droga.

Osserva ancora la difesa che non potrebbe in alcun modo conoscersi cosa sia accaduto in occasione dell’incontro, e che le conversazioni telefoniche restituiscono una realtà diversa, ovvero che [OSCURATO:PERSONA] non si è incontrato con il [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e, dall’altro, che il ricorrente, informato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe incontrato [OSCURATO:PERSONA], si preoccupa esortando il primo ad aprire gli occhi.

3. Con requisitoria, depositata in data 2 dicembre 2025, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che i motivi dello stesso si risolvano in una mera prospettazione alternativa delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo e versato in fatto, dolendosi in particolare della interpretazione data dalla Corte territoriale al manoscritto indirizzato dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e dal mancato confronto di tale manoscritto con i messaggi inviati dallo stesso ricorrente al [OSCURATO:PERSONA].

Osserva al riguardo il Collegio che, con il ricorso, il ricorrente, di fatto, non ha lamentato una carenza argomentativa, come formalmente dedotto nell'impugnativa, ma ha sollecitato, piuttosto, un'inammissibile rivalutazione delle prove, di cui ha caldeggiato una lettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale.

È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto.

La lettura della motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure articolate dal ricorrente, ricostruendo l’evoluzione della vicenda in termini coerenti con gli elementi probatori acquisiti, dei quali fornisce una non illogica interpretazione.

In particolare, la Corte di appello ha dato atto che la dimostrazione che l’imputato avesse incaricato [OSCURATO:PERSONA] di recarsi a Napoli per incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] e ritirare la sostanza stupefacente poi rinvenuta nell’autovettura dallo stesso condotta è circostanza che si desumeva tra tre elementi così descritti: a) i contatti telefonici intervenuti tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] durante il viaggio effettuato da quest’ultimo a Napoli; b) il rinvenimento all’interno della vettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA], al rientro da Napoli, non solo della sostanza stupefacente contestata in rubrica, ma anche di un bigliettino riportante il nominativo, l’indirizzo e il numero telefonico di [OSCURATO:PERSONA], fornitore della sostanza stupefacente, dato che confermava il triangolo di collegamento tra l’imputato il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; c) la preoccupazione destata nell’imputato dall’avere appreso che il [OSCURATO:PERSONA] si stava interfacciando con persona diversa dal [OSCURATO:PERSONA], incontro che comunque aveva consentito il raggiungimento delle finalità per le quali il viaggio era stato organizzato.

Quanto al manoscritto acquisito agli atti, rileva anche qui non illogicamente la Corte territoriale che il contenuto di tale manoscritto non fosse chiaramente intelligibile e che comunque, all’interno della vettura, non erano stati rinvenuti elementi tali da poter individuare che il viaggio a Napoli del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato organizzato per motivi diversi dal ritiro della sostanza stupefacente rinvenuta all’interno della vettura al rientro in territorio pugliese.

In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentite nel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.

La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudice di merito, che è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).

2. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 gennaio 2025, la Corte di appello di Bari ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 10 gennaio 2023 dal Tribunale di Napoli, con la quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, in relazione al delitto previsto dagli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con altro soggetto, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto, trattato, distribuito e ceduto un quantitativo di hashish pari ad un chilo circa, trattando la compravendita e la spedizione dello stupefacente (capo A), nonché in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver violato le prescrizioni imposte dal provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (capo C). 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto, tramite l’[OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Con il motivo di doglianza, la difesa lamenta vizio della motivazione e violazione di legge penale sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 192, comma 2, 546, lett. e), 530, 533, cod. proc. pen., e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lamentando un difetto assoluto di motivazione in relazione a punti decisivi del thema decidendum, per aver ritenuto lo scritto, indirizzato dal ricorrente al concorrente [OSCURATO:PERSONA], sconclusionato e incomprensibile, e averne tratto da ciò la conclusione che il ricorrente avrebbe incaricato il [OSCURATO:PERSONA] di recarsi a Napoli per acquistare lo stupefacente. In particolare, il giudice del merito avrebbe omesso di confrontare tale scritto con gli sms inviati dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] prima della partenza del [OSCURATO:PERSONA], dalla cui lettura congiunta avrebbe potuto evincersi il reale significato del testo, che avrebbe smentito l’ipotesi accusatoria, vale a dire di aver l’imputato conferito al [OSCURATO:PERSONA] mandato per acquistare droga. Osserva ancora la difesa che non potrebbe in alcun modo conoscersi cosa sia accaduto in occasione dell’incontro, e che le conversazioni telefoniche restituiscono una realtà diversa, ovvero che [OSCURATO:PERSONA] non si è incontrato con il [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e, dall’altro, che il ricorrente, informato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe incontrato [OSCURATO:PERSONA], si preoccupa esortando il primo ad aprire gli occhi. 3. Con requisitoria, depositata in data 2 dicembre 2025, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che i motivi dello stesso si risolvano in una mera prospettazione alternativa delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo e versato in fatto, dolendosi in particolare della interpretazione data dalla Corte territoriale al manoscritto indirizzato dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e dal mancato confronto di tale manoscritto con i messaggi inviati dallo stesso ricorrente al [OSCURATO:PERSONA]. Osserva al riguardo il Collegio che, con il ricorso, il ricorrente, di fatto, non ha lamentato una carenza argomentativa, come formalmente dedotto nell'impugnativa, ma ha sollecitato, piuttosto, un'inammissibile rivalutazione delle prove, di cui ha caldeggiato una lettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale. È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto. La lettura della motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure articolate dal ricorrente, ricostruendo l’evoluzione della vicenda in termini coerenti con gli elementi probatori acquisiti, dei quali fornisce una non illogica interpretazione. In particolare, la Corte di appello ha dato atto che la dimostrazione che l’imputato avesse incaricato [OSCURATO:PERSONA] di recarsi a Napoli per incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] e ritirare la sostanza stupefacente poi rinvenuta nell’autovettura dallo stesso condotta è circostanza che si desumeva tra tre elementi così descritti: a) i contatti telefonici intervenuti tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] durante il viaggio effettuato da quest’ultimo a Napoli; b) il rinvenimento all’interno della vettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA], al rientro da Napoli, non solo della sostanza stupefacente contestata in rubrica, ma anche di un bigliettino riportante il nominativo, l’indirizzo e il numero telefonico di [OSCURATO:PERSONA], fornitore della sostanza stupefacente, dato che confermava il triangolo di collegamento tra l’imputato il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; c) la preoccupazione destata nell’imputato dall’avere appreso che il [OSCURATO:PERSONA] si stava interfacciando con persona diversa dal [OSCURATO:PERSONA], incontro che comunque aveva consentito il raggiungimento delle finalità per le quali il viaggio era stato organizzato. Quanto al manoscritto acquisito agli atti, rileva anche qui non illogicamente la Corte territoriale che il contenuto di tale manoscritto non fosse chiaramente intelligibile e che comunque, all’interno della vettura, non erano stati rinvenuti elementi tali da poter individuare che il viaggio a Napoli del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato organizzato per motivi diversi dal ritiro della sostanza stupefacente rinvenuta all’interno della vettura al rientro in territorio pugliese. In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentite nel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito. La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudice di merito, che è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107). 2. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il
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