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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00564/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 474 cod. pen., per la sussistenza di un falso grossolano e la inconfigurabiltà del delitto di ricettazione per la mancanza di prova in ordine alla provenienza delittuosa dei beni, oltre ad essere manifestamente infondati non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che a pag. 4 della sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 474 cod. pen., per la sussistenza di un falso grossolano e la inconfigurabiltà del delitto di ricettazione per la mancanza di prova in ordine alla provenienza delittuosa dei beni, oltre ad essere manifestamente infondati non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che a pag. 4 della sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18
Sentenza Cassazione n. 00564/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris