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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 38318/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 28 marzo 2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le richieste dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa in data 2 novembre 2022, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, che ha applicato nei confronti del medesimo la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionale e imprenditoriale, nonché di ricoprire incarichi direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di dodici mesi, ha ridotto la durata di tali misure interdittive a sei mesi.

2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Cosenza ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, il vizio di carenza, contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riferimento al giudizio di insussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di frode in pubbliche forniture contestato al capo 32) dell'imputazione provvisoria.

Premette il Pubblico Ministero ricorrente che il Mirabelli nell'ordinanza genetica era stato ritenuto gravemente indiziato della commissione dei delitti di falsità ideologica in atto fidefacente (capo 30 dell'imputazione provvisoria) e del delitto di frode aggravata in pubbliche forniture (capo 32).

In particolare, al capo 32) si contesta al Mirabelli, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], assessore del Comune di Rende con delega ai lavori pubblici, [OSCURATO:PERSONA], sindaco del Comune di Rende, [OSCURATO:PERSONA] dirigente responsabile del settore tecnico manutentivo del Comune di Rende, [OSCURATO:PERSONA], dirigente del settore finanziario di Rende, [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, di aver commesso frode nell'esecuzione dei lavori della gara d'appalto relativa a «Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - Viale dei giardini e [OSCURATO:PERSONA]», in quanto, attraverso la fraudolenta predisposizione della perizia di variante, artatamente indicata come «non sostanziale», avrebbe eseguito lavori difformi, per quantità e qualità, da quelli previsti nell'originario contratto di appalto, con la collusione del sindaco, dell'assessore e del dirigente responsabile.

Per effetto di tale variante, pur restando sostanzialmente immutato l'importo dei lavori, l'aumento della spesa sarebbe stato compensato attraverso il ricorso a materiali e lavorazioni di qualità e di quantità inferiori a quelli originariamente previsti nel contratto (ad esempio, attraverso il mancato ripristino del campo di pallavolo e la riduzione del percorso pedonale).

Ad avviso del Pubblico Ministero ricorrente, tuttavia, il Tribunale di Catanzaro avrebbe illogicamente escluso il delitto di frode in pubbliche forniture, ancorché il delitto di falso fosse preordinato alla sua commissione, quale espediente malizioso per dissimulare l'inadempimento contrattuale.

Il Tribunale avrebbe, inoltre, travisato le intercettazioni dalle quali risulterebbe un vero e proprio pactum sceleris intercorso tra la società Mirabelli e il settore tecnico del Comune di Rende.Dalle risultanze istruttorie, illogicamente pretermesse dal Tribunale di Catanzaro, sarebbe, infatti, emerso come vi sia stata un'integrale interposizione, nell'esecuzione dei lavori, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., formale subappaltataria, all'impresa di [OSCURATO:PERSONA], formale aggiudicataria dell'appalto, e, dunque, si sia in tal modo concretato un vero e proprio aliud pro alio.

La società dei Mirabelli avrebbe, inoltre, rifiutato di proseguire l'esecuzione dei lavori, in attesa delia perizia di variante e, dunque, dell'anticipo delle somme di danaro da parte della stazione appaltante.

La condotta fraudolenta degli indagati avrebbe, dunque, determinato un aggravio dei costi sostenuti dall'ente pubblico per la realizzazione dei lavori, a fronte di una minore consistenza qualitativa e quantitativa dei lavori originariamente previsti nel contratto, stravolti a vantaggio della società dei M irabelli.

3. Con memoria depositata in data 16 giugno 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Mirabelli, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, in quanto il Pubblico Ministero ricorrente non avrebbe svolto alcuna deduzione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari in pendenza dell'impugnazione proposta e, comunque, avrebbe proposto una lettura alternativa delle risultanze delle indagini.

Le varianti approvate, inoltre, non avrebbero costituito un espediente malizioso, bensì l'unico modo per realizzare le opere contrattualmente previste.

Rileva, inoltre, il difensore che analogo ricorso proposto dal Pubblico Ministero del Tribunale di Cosenza, con riferimento alla medesima imputazione cautelare e alla posizione del direttore dei lavori ing. [OSCURATO:PERSONA], è stato dichiarato inammissibile dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza emessa in data 3 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato e, comunque, diverso da quelli consentiti dalla legge.

2. Con unico motivo, il Pubblico Ministero ricorrente censura la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento al giudizio di insussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di frode in pubbliche forniture contestato al capo 32) dell'imputazione provvisoria.3.

Il motivo è inammissibile, in quanto è volto a pervenire a una interpretazione alternativa delle risultanze istruttorie in sede di legittimità.

Esule, tuttavia dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

4. Non è, del resto, contraddittorio l'apprezzamento del Tribunale del riesame che ha ritenuto sussistente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la gravità indiziaria del delitto di falso contestato al capo 30) dell'imputazione provvisoria e, al contempo, l'ha esclusa in relazione al delitto di frode in pubbliche forniture contesta al capo 32).

Il Tribunale del riesame ha, infatti, non illogicamente rilevato che nella specie difetta la fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico, in quanto, per effetto un pactum sceleris tra le imprese aggiudicatarie e gli esponenti apicali del settore tecnico del Comune di Rende, non vi era stato alcun inganno per la pubblica amministrazione.

Le irregolarità nell'esecuzione del contratto di appalto non sarebbero state affatto dissimulate, ma anzi sarebbero state rappresentate con pressioni alla stazione appaltante, affinché si provvedesse a legittimarle mediante la predisposizione di una falsa perizia di variante, sollecitata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. quale aggiudicataria "sostanziale" dell'appalto.

Il Tribunale del riesame ha, inoltre, rilevato che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della configurazione di reato di frode in pubbliche forniture, una situazione di «apparenza ingannatoria» realizzata dal contraente, in violazione della buona fede contrattuale, ai danni della pubblica amministrazione.

Nella valutazione del Tribunale del riesame, dunque, non sussiste la gravità indiziaria del reato contestato al capo 32), in quanto nella specie manca sia l'elemento oggettivo della difformità maliziosamente occultata (che veniva, anzi, rappresentata e regolarizzata attraverso una sorta di sanatoria), sia lo stato 4 fi • soggettivo di inganno del destinatario, in quanto le circostanze asseritamente dissimulate erano ab origine conosciute da tutte le articolazioni della stazione appaltante.

Tale apprezzamento non è affatto illogico o contraddittorio e risulta, anzi, conforme alla giurisprudenza di legittimità, che ha rilevato che, ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, in quanto la fattispecie incriminatrice richiede una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel realizzare un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che proprio il profilo relativo alla malafede contrattuale è l'elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture).

Parimenti, nella valutazione non certo illogica del Tribunale del riesame, l'integrale interposizione, nell'esecuzione dei lavori, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., formale subappaltataria, all'impresa di [OSCURATO:PERSONA] costituisce circostanza ampiamente nota al Comune di Rende e, dunque, strutturalmente inidonea a fondare un addebito di frode nelle pubbliche forniture nei confronti del ricorrente.

5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve, pert

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 28 marzo 2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le richieste dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa in data 2 novembre 2022, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, che ha applicato nei confronti del medesimo la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionale e imprenditoriale, nonché di ricoprire incarichi direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di dodici mesi, ha ridotto la durata di tali misure interdittive a sei mesi. 2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Cosenza ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, il vizio di carenza, contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riferimento al giudizio di insussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di frode in pubbliche forniture contestato al capo 32) dell'imputazione provvisoria. Premette il Pubblico Ministero ricorrente che il Mirabelli nell'ordinanza genetica era stato ritenuto gravemente indiziato della commissione dei delitti di falsità ideologica in atto fidefacente (capo 30 dell'imputazione provvisoria) e del delitto di frode aggravata in pubbliche forniture (capo 32). In particolare, al capo 32) si contesta al Mirabelli, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], assessore del Comune di Rende con delega ai lavori pubblici, [OSCURATO:PERSONA], sindaco del Comune di Rende, [OSCURATO:PERSONA] dirigente responsabile del settore tecnico manutentivo del Comune di Rende, [OSCURATO:PERSONA], dirigente del settore finanziario di Rende, [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, di aver commesso frode nell'esecuzione dei lavori della gara d'appalto relativa a «Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - Viale dei giardini e [OSCURATO:PERSONA]», in quanto, attraverso la fraudolenta predisposizione della perizia di variante, artatamente indicata come «non sostanziale», avrebbe eseguito lavori difformi, per quantità e qualità, da quelli previsti nell'originario contratto di appalto, con la collusione del sindaco, dell'assessore e del dirigente responsabile. Per effetto di tale variante, pur restando sostanzialmente immutato l'importo dei lavori, l'aumento della spesa sarebbe stato compensato attraverso il ricorso a materiali e lavorazioni di qualità e di quantità inferiori a quelli originariamente previsti nel contratto (ad esempio, attraverso il mancato ripristino del campo di pallavolo e la riduzione del percorso pedonale). Ad avviso del Pubblico Ministero ricorrente, tuttavia, il Tribunale di Catanzaro avrebbe illogicamente escluso il delitto di frode in pubbliche forniture, ancorché il delitto di falso fosse preordinato alla sua commissione, quale espediente malizioso per dissimulare l'inadempimento contrattuale. Il Tribunale avrebbe, inoltre, travisato le intercettazioni dalle quali risulterebbe un vero e proprio pactum sceleris intercorso tra la società Mirabelli e il settore tecnico del Comune di Rende.Dalle risultanze istruttorie, illogicamente pretermesse dal Tribunale di Catanzaro, sarebbe, infatti, emerso come vi sia stata un'integrale interposizione, nell'esecuzione dei lavori, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., formale subappaltataria, all'impresa di [OSCURATO:PERSONA], formale aggiudicataria dell'appalto, e, dunque, si sia in tal modo concretato un vero e proprio aliud pro alio. La società dei Mirabelli avrebbe, inoltre, rifiutato di proseguire l'esecuzione dei lavori, in attesa delia perizia di variante e, dunque, dell'anticipo delle somme di danaro da parte della stazione appaltante. La condotta fraudolenta degli indagati avrebbe, dunque, determinato un aggravio dei costi sostenuti dall'ente pubblico per la realizzazione dei lavori, a fronte di una minore consistenza qualitativa e quantitativa dei lavori originariamente previsti nel contratto, stravolti a vantaggio della società dei M irabelli. 3. Con memoria depositata in data 16 giugno 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Mirabelli, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, in quanto il Pubblico Ministero ricorrente non avrebbe svolto alcuna deduzione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari in pendenza dell'impugnazione proposta e, comunque, avrebbe proposto una lettura alternativa delle risultanze delle indagini. Le varianti approvate, inoltre, non avrebbero costituito un espediente malizioso, bensì l'unico modo per realizzare le opere contrattualmente previste. Rileva, inoltre, il difensore che analogo ricorso proposto dal Pubblico Ministero del Tribunale di Cosenza, con riferimento alla medesima imputazione cautelare e alla posizione del direttore dei lavori ing. [OSCURATO:PERSONA], è stato dichiarato inammissibile dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza emessa in data 3 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato e, comunque, diverso da quelli consentiti dalla legge. 2. Con unico motivo, il Pubblico Ministero ricorrente censura la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento al giudizio di insussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di frode in pubbliche forniture contestato al capo 32) dell'imputazione provvisoria.3. Il motivo è inammissibile, in quanto è volto a pervenire a una interpretazione alternativa delle risultanze istruttorie in sede di legittimità. Esule, tuttavia dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Non è, del resto, contraddittorio l'apprezzamento del Tribunale del riesame che ha ritenuto sussistente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la gravità indiziaria del delitto di falso contestato al capo 30) dell'imputazione provvisoria e, al contempo, l'ha esclusa in relazione al delitto di frode in pubbliche forniture contesta al capo 32). Il Tribunale del riesame ha, infatti, non illogicamente rilevato che nella specie difetta la fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico, in quanto, per effetto un pactum sceleris tra le imprese aggiudicatarie e gli esponenti apicali del settore tecnico del Comune di Rende, non vi era stato alcun inganno per la pubblica amministrazione. Le irregolarità nell'esecuzione del contratto di appalto non sarebbero state affatto dissimulate, ma anzi sarebbero state rappresentate con pressioni alla stazione appaltante, affinché si provvedesse a legittimarle mediante la predisposizione di una falsa perizia di variante, sollecitata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. quale aggiudicataria "sostanziale" dell'appalto. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, rilevato che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della configurazione di reato di frode in pubbliche forniture, una situazione di «apparenza ingannatoria» realizzata dal contraente, in violazione della buona fede contrattuale, ai danni della pubblica amministrazione. Nella valutazione del Tribunale del riesame, dunque, non sussiste la gravità indiziaria del reato contestato al capo 32), in quanto nella specie manca sia l'elemento oggettivo della difformità maliziosamente occultata (che veniva, anzi, rappresentata e regolarizzata attraverso una sorta di sanatoria), sia lo stato 4 fi • soggettivo di inganno del destinatario, in quanto le circostanze asseritamente dissimulate erano ab origine conosciute da tutte le articolazioni della stazione appaltante. Tale apprezzamento non è affatto illogico o contraddittorio e risulta, anzi, conforme alla giurisprudenza di legittimità, che ha rilevato che, ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, in quanto la fattispecie incriminatrice richiede una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel realizzare un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che proprio il profilo relativo alla malafede contrattuale è l'elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture). Parimenti, nella valutazione non certo illogica del Tribunale del riesame, l'integrale interposizione, nell'esecuzione dei lavori, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., formale subappaltataria, all'impresa di [OSCURATO:PERSONA] costituisce circostanza ampiamente nota al Comune di Rende e, dunque, strutturalmente inidonea a fondare un addebito di frode nelle pubbliche forniture nei confronti del ricorrente. 5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve, pert
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