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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 1990

Cassazione n. 33484/2026

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to a PALERMO il 21/02/1990 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 12/06/2026 nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione e di mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., non sono specifici in quanto privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e senza alcuna concreta confutazione dell'apparato argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata che ha ritenuto provato il dolo del delitto di ricettazione, con conseguente logica esclusione del reato di incauto acquisto, in conformità con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all'agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, altresì, che la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile va rigettata poiché le conclusioni scritte depositate non hanno apportato un apprezzabile contributo mancando la prospettazione di argomenti diretti a contrastare l'iniziativa dell'imputato per la tutela dei propri interessi e limitandosi ad affermare la correttezza della sentenza impugnata (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, in motivazione). 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a PALERMO il 21/02/1990 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 12/06/2026 nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione e di mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., non sono specifici in quanto privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e senza alcuna concreta confutazione dell'apparato argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata che ha ritenuto provato il dolo del delitto di ricettazione, con conseguente logica esclusione del reato di incauto acquisto, in conformità con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all'agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, altresì, che la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile va rigettata poiché le conclusioni scritte depositate non hanno apportato un apprezzabile contributo mancando la prospettazione di argomenti diretti a contrastare l'iniziativa dell'imputato per la tutela dei propri interessi e limitandosi ad affermare la correttezza della sentenza impugnata (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, in motivazione). 2 P.Q.M