CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29157/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LIt Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto, in parte, la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato in data memoria difensiva; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione di parziale rigetto dell'istanza, in quanto sin dalla costituzione delle società il reo aveva preordinato il successivo depauperamento del patrimonio di esse. ritenuto che il motivo è generico, in quanto non si confronta con la specifica motivazione dell'ordinanza impugnata che ha evidenziato che le condanne si riferivano a fatti di bancarotta commessi in relazione a vicende societarie assai lontane nel tempo tra loro e in contesti affatto diversi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022