CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 43813/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] de TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il suo reclamo in materia di proroga del trattamento penitenziario differenziato, di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione. Il provvedimento impugnato si limiterebbe a replicare un decreto ministeriale stancamente reiterativo di circostanze divenute ormai anacronistiche. Il sodalizio criminoso di passata appartenenza del condannato sarebbe ormai smantellato, né risponderebbe al vero che egli abbia mai impartito dal carcere ordini riferiti all'esecuzione di omicidi, o abbia intrattenuto pericolose interlocuzioni con i suoi familiari. Non vi sarebbe, dunque, né attualità, né rischio potenziale di permanenti collegamenti con ambienti malavitosi. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. 4. Il ricorso, privo di autosufficienza e meramente assertivo in ordine alle circostanze del negato ruolo preminente e dell'avvenuta debellatio della consorteria criminale di stampo mafioso, non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Né è richiesto che tali collegamenti emergano con certezza, essendo necessario e sufficiente che essi possano essere ragionevolmente ritenuti probabili, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221-01; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508-01). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il ConsiUere estensore [OSCURATO:PERSONA]