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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13442/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di annullamento e sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il 28 luglio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo superato tale provvedimento da quello successivo del 4 ottobre 2024 avente ad oggetto il cumulo e, comunque, evidenziando che il predetto ordine di esecuzione aveva ad oggetto delitto ostativo ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen.; letto il motivo di ricorso; rilevato che: il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza difensiva, ha indicato una pluralità di rationes decidendi, ritenendo non dovuta la sospensione ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. in ragione del titolo del reato per il quale Cerbone è stato condannato e perché lo stesso non poteva chiedere l'affidamento terapeutico; l'unico motivo di ricorso è reiterativo di argomenti già disattesi soffermandosi, in particolare, sulla circostanza che avrebbe avuto diritto alla sospensione senza, tuttavia, indicare i presupposti idonei a contrastare la motivazione del provvedimento impugnato; non risulta efficacemente contrastata, inoltre, la ragione relativa all'avvenuto superamento, per effetto del provvedimento del 4 ottobre 2024, di quello oggetto di impugnazione in questa sede; considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di annullamento e sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il 28 luglio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo superato tale provvedimento da quello successivo del 4 ottobre 2024 avente ad oggetto il cumulo e, comunque, evidenziando che il predetto ordine di esecuzione aveva ad oggetto delitto ostativo ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen.; letto il motivo di ricorso; rilevato che: il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza difensiva, ha indicato una pluralità di rationes decidendi, ritenendo non dovuta la sospensione ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. in ragione del titolo del reato per il quale Cerbone è stato condannato e perché lo stesso non poteva chiedere l'affidamento terapeutico; l'unico motivo di ricorso è reiterativo di argomenti già disattesi soffermandosi, in particolare, sulla circostanza che avrebbe avuto diritto alla sospensione senza, tuttavia, indicare i presupposti idonei a contrastare la motivazione del provvedimento impugnato; non risulta efficacemente contrastata, inoltre, la ragione relativa all'avvenuto superamento, per effetto del provvedimento del 4 ottobre 2024, di quello oggetto di impugnazione in questa sede; considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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