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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02237/2023

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seguente: ORDINANZA c 22 sui ricorso 22934/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] FARAVELLI, n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Prof.

Arturo MARESCA, Enzo MORRICO, Prof.

Roberto ROMEI e [OSCURATO:PERSONA] BOCCIA, rappresentata e difesa da questi ultimi; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1485/2018 della Corte di Appello di BARI, depositata il 23.7.2018, R.G. n. 1859/2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 29.1.2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Foggia la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato nella somma di C 800.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese; allegava che il danno di cui chiedeva il ristoro l'aveva subito per aver contratto "atassia" a seguito dell'esposizione a campi elettromagnetici nel corso dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società convenuta.

2. Costituitasi la convenuta che contestava tale domanda, il Tribunale adito, istruita la causa, con sentenza resa il 30.10.2014, rigettava il ricorso, compensando le spese.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bari rigettava l'appello che il Fenga aveva interposto contro la sentenza di primo grado e condannava l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del secondo grado, come liquidate, nonché poneva a carico dello stesso le spese della C.T.U. fatta espletare in grado d'appello.

4. Per quanto qui soprattutto interessa, la Corte territoriale, nel confermare l'impugnata sentenza anche sulla base della C.T.U. disposta in secondo grado, reputava tardive le osservazioni rivolte dal C.T.P. dell'appellante al parere espresso dall'ausiliare tecnico nominato dalla stessa Corte.

5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

6. Ha resistito l'intimata con controricorso.

7. Il ricorrente ha prodotto memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, cpc in relazione all'art. 195 c.p.c. comma terzo ed in relazione all'art. 115 c.p.c. - per aver dichiarato tardive le osservazioni alla Ctu predisposte da parte del Prof.

Carrieri.

Omessa e/o erronea valutazione degli elementi di prova ritualmente dedotti.

Stridente difetto di motivazione soprattutto per evidente contraddittorietà ed irragionevolezza".

2. Con il secondo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, cpc in relazione all'art. 421 cpc, per mancata acquisizione delle prove indispensabili alla corretta valutazione dei fatti di causa.

Totale assenza di motivazione ed evidente illogicità ed irragionevolezza della sentenza gravata".

3. Con il terzo motivo, denuncia "Vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, cpc, sotto il profilo dell'omissione, insufficienza, contraddittorietà della sentenza n° 1485/2018 emessa dalla Corte di Appello di Bari, per mancato e/o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e degli elementi di prova prodotti".

4. Con un quarto ed ultimo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e segg. c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

Stridente difetto di motivazione ed illogicità manifesta".

5. Ritiene il Collegio che tutti i motivi di ricorso debbano essere giudicati inammissibili.

5.1. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così Cass. civ., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).5.2.

Ebbene, il terzo motivo di ricorso, come emerge chiaramente dal suo esteso svolgimento (cfr. facciate dalla 17-28 di tale atto, che consta di pagine non numerate), si diffonde in un'evidente rivisitazione dell'intera fattispecie, segnatamente sotto il profilo tecnico del campo medico-legale; il che, ovviamente, non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

6. Tutte le censure, inoltre, fanno riferimento anche all'ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), p.c.

6.1. Ora, sempre le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che: L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così Cass. civile, sez. un., 30/07/2021, n. 21973).

6.2. I motivi in esame, però, per le parti nelle quali fanno valere pretese anomalie motivazionali, sono dedotti in modo all'evidenza -,. difformt rispetto alla formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5), cit., come vigente dopo la novella dell'anno 2012.

7. Parimenti inammissibili sono il primo ed il secondo motivo dove, per altro verso, fanno leva sul vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

7.1. In particolare, con precipuo riferimento al primo motivo, non ignora il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno affermato i seguenti principi di diritto: "Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio"; "In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., u.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello"; "Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., comma 1, u.p., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite" (così Cass. civ., sez. un., 21.2.2022, n. 5624).

7.2. Nel caso che ci occupa, si tratta di c.t.u. disposta dalla Corte distrettuale sui quesiti specificati alla facciata 3 della sua sentenza; indi, la Corte ha dato estesamente conto delle valutazioni espresse nella relazione del consulente d'ufficio e delle ragioni della sua adesione ad esse (cfr. facciate 3-7 dell'impugnata sentenza).

Di seguito, per quanto soprattutto rileva in questa sede, la Corte d'appello aveva scritto: "Occorre soffermarsi in ultima analisi su un ulteriore aspetto, circa le osservazioni alla CTU che parte appellante non ha presentato in termini. u (,/, ki2 -V-11 In particolareparticolarel con ordinanza del 03.07.2017, 01:Le.

Corte affidava i quesiti formulati al CTU nominato con l'assegnazione dei termini, ai sensi dell'art. 195 ultimo comma del c.p.c.: il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di udienza (03.07.2017) per la trasmissione della relazione del CTU alle parti costituire; il termine di trenta giorni dalla ricezione della relazione, fornito alle parti, per trasmettere I CTU le proprie osservazioni; il termine di ulteriori trenta giorni per il CTU, decorrente dalla scadenza del termine per l'invio delle osservazioni a lui destinate, per il deposito della relazione definitiva con una sintetica valutazione delle osservazioni delle parti.

Orbene, il CTU aveva inviato alle parti, e se ne ha prova dalla ricevuta allegata nel fascicolo del processo dinanzi a questa Corte, la bozza dell'elaborato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], indicando quale termine ultimo per il deposito delle osservazioni il 10.02.2018.

Con istanza datata 07.02.2018 parte appellante chiedeva a-e LjE3 Collegio il differimento del termine per il deposito delle osservazioni di parte, a causa del rinvenimento di documentazione inerente ad un giudizio deciso dal Tribunale di Ivrea su analoga controversia di cui il C.T.P. risultava essere ancora in attesa.

Con provvedimento presidenziale depositato il 22.02.2018, si disponeva l'acquisizione dell'istanza e del provvedimento, con comunicazione alle parti ed al CTU e si sollecitava il CTU alla conclusione delle operazioni peritali, riservandosi sull'emissione di ulteriori provvedimenti in corso di udienza e nel contraddittorio delle parti. e ‘i..\ Ebbene, ig, considerato che, conferito l'incarico in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], vi era stata una precisa assegnazione dei termini interni, nonché una dilazione degli stessi in merito ai termini per la presentazione delle osservazioni di parte; infatti dalla data del

04.01. 2018, corrispondente al deposito della bozza di consulenza, il consulente aveva assegnato termine per il deposito delle osservazioni che spirava in data 10.02.2018 (cioè oltre il termine di trenta giorni fissato dal t2=13 Collegio).

La descritta dilazione aveva apportato il superamento della summa dei termini (ammontante in totale a 120 giorni) disposti, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal tp~te Collegio.

Pertanto i:ipurE33.

Corte chiaro che parte appellante, a mezzo del proprio C.T.P., ha avuto facoltà di presentare le proprie osservazioni in termini, e le ha inviate in via telematica solo in data ,e14.4ect-c 28.6.201-8; si ettern dunque(fl CTU abbia regolarmente desositato la stesura finale della propria relazione e che non vi sia •ossibilità di rimettere in termini la difesa dell'appellante che ha lasciato inutilmente spirare quelli ritualmente assegnati. 4'Sono quindi tardive le osservazioni alla CTU presentate in data posteriore al 10.02.2018".

7.3. Tanto premesso, la dedotta violazione dell'art. 195, comma terzo, c.p.c. nel testo tuttora vigente non tiene conto anzitutto che, per quanto specificato dalla Corte territoriale, il procedimento che ci occupa era stato introdotto in primo grado con ricorso depositato il 29.1.2009, sicché, a rigore, l'art. 195, comma terzo, cit., come sostituito dall'art. 46, comma 5, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69, a decorrere dal 4.7.2009, neppure trovava applicazione nel caso in esame, perché, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della stessa legge, tale nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Da questo punto di vista, peraltro, è ininfluente il dato che pure la Corte d'appello abbia accennato all' "assegnazione dei termini, ai sensi dell'art. 195 ultimo comma del c.p.c.", essendosi visto che anche le Sezioni Unite di questa Corte avevano fatto riferimento "al caso in cui, in procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., tuttavia il G.I. si sia avvalso della facoltà, diffusa nella prassi, di fissare, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., un termine per il deposito di osservazioni" (cfr. § 14 della motivazione di Sez. un.n. 5624/2022 cit., oltre che il secondo principio di diritto sopra riportato).

Invero, il ricorrente non si duole appunto dell'applicazione al caso dell'art. 195, comma terzo, c.p.c. come novellato a decorrere dal luglio 2009, e comunque la scansione temporale del subprocedimento relativo alla c.t.u., stabilita dalla Corte distrettuale, come tale, sarebbe stata pienamente giustificata dalla previsione generale di cui all'art. 175 c.p.c.

7.4. Notato, poi, che i principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite nella sent. n. 5624/2022 cit. sono stati delineati in relazione a fattispecie in cui trovava applicazione il rito ordinario di cognizione (v. anche i riferimenti alla comparsa conclusionale), e non il rito del lavoro, invece applicato nel procedimento che ci occupa, appare dirimente il dato che, pur considerandosi non perentorio nella specie il termine assegnato e poi prorogato per il deposito di osservazioni alla c.d. bozza della relazione peritale, risulta incensurabile il rilievo della tardività di quelle nella specie depositate dall'attuale ricorrente per cassazione oltre detto termine.

Secondo quanto insegnato, infatti, anche dalle Sezioni Unite, la natura ordinatoria e specificamente acceleratoria del termine in questione non preclude affatto il rilievo della tardività delle osservazioni alla bozza di relazione del c.t.u. da parte del giudice, il quale anzi può pure valutare se le contestazioni e i rilievi critici di parte, quando intempestivi, costituiscano un comportamento contrario all'art. 88 c.p.c. e quindi valutabile ex art. 92, comma primo, c.p.c. ai fini del regime delle spese processuali.

Si pone, piuttosto, in tali casi l'ulteriore e differente problema dell'eventuale pretermissione da parte del giudice del merito delle osservazioni ritenute dallo stesso tardive.

Ma da questo diverso punto di vista il ricorrente non deduce alcunché.

Di là, infatti, dalle pretese anomalie motivazionali, inammissibilmente dedotte ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., nel primo motivo di ricorso lo stesso si duole della declaratoria di tardività, come tale, delle proprie osservazioni alla C.T.U., e non della mancata considerazione delle stesse.

Infine, anche il punto nel quale la Corte di merito ha escluso che l'allora appellante potesse essere rimesso in termini, essendo estraneo all'ambito applicativo sia dell'art. 195 c.p.c. che dell'art. 115 9 c.p.c., ossia, le norme che sarebbero state violate secondo il ricorrente, non è stato da quest'ultimo ammissibilmente censurato.

8. Inammissibile è il secondo motivo anche per la parte in cui vi si deduce la violazione di un'unica norma di diritto, ossia, dell'art. 421 c. p. c.

8.1. Il ricorrente assume che, nel descritto contesto processuale, la Corte d'appello "avrebbe dovuto - anche se avesse voluto confermare la tardività del deposito della CTP - disporre l'acquisizione d'ufficio del detto elaborato, poiché, indispensabile per la decisione, invece, contrariamente a quanto diligenza e dovere gli avrebbero dovuto imporre, ha con il suo sconcertante provvedimento dichiarato intempestiva la produzione della relazione peritale di parte, escludendo la possibilità di rimettere in termini la parte appellante, disponendo il rigetto dell'appello ed al paradosso la condanna del lavoratore alle spese del giudizio".

8.2. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, però, l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto, anche se, al fine di censurare idonea mente in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio (così, ex plurimis, Cass. civ., sez.

I, 13.7.2021, n. 19948; e in termini esatti analoghi id., sez. lav., 8.7.2020, n. 14373; id. sez. lav., 9.3.2020, n. 6634; id., sez. lav., 10.9.2019, n. 22628; id., sez. lav., 7.9.2015, n. 17704).

8.3. Nel caso in esame, anzitutto il ricorrente nemmeno ha allegato, prima che dimostrato, di aver sollecitato alla Corte territoriale l'esercizio dei poteri officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c. nel senso di tener conto delle proprie osservazioni alla relazione di c.t.u. nonostante la loro tardività.

In tal senso, il secondo motivo difetta anche dell'occorrente autosufficienza.

D'altronde, l'impugnante qui si duole della mancata ammissione officiosa non di un mezzo di prova (cui si riferisce l'art. 421, comma secondo, c.p.c.), bensì di tali osservazioni, che, secondo le Sezioni Unite, costituiscono mere argomentazioni difensive.

9. Infine, è inammissibile anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso circa il regolamento delle spese processuali di secondo grado.

Premesso che la Corte d'appello ha esplicitamente regolato tali spese in base al principio di soccombenza, così ponendole a carico dell'impugnante (cfr. ultima facciata della sua sentenza), secondo un indirizzo consolidato di legittimità, la valutazione operata dal giudice del merito in materia di spese processuali è censurabile in cassazione solo ove sia violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure allorché la motivazione a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneità, il processo decisionale del giudice (così Cass. civ., sez. un., 30.7.2008, n. 20598; id., 17.10.2017, n. 24502; id., 12.4.2018, n. 9064).

10. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA c 22 sui ricorso 22934/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] FARAVELLI, n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Prof. Arturo MARESCA, Enzo MORRICO, Prof. Roberto ROMEI e [OSCURATO:PERSONA] BOCCIA, rappresentata e difesa da questi ultimi; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1485/2018 della Corte di Appello di BARI, depositata il 23.7.2018, R.G. n. 1859/2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 29.1.2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Foggia la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato nella somma di C 800.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese; allegava che il danno di cui chiedeva il ristoro l'aveva subito per aver contratto "atassia" a seguito dell'esposizione a campi elettromagnetici nel corso dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società convenuta. 2. Costituitasi la convenuta che contestava tale domanda, il Tribunale adito, istruita la causa, con sentenza resa il 30.10.2014, rigettava il ricorso, compensando le spese. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bari rigettava l'appello che il Fenga aveva interposto contro la sentenza di primo grado e condannava l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del secondo grado, come liquidate, nonché poneva a carico dello stesso le spese della C.T.U. fatta espletare in grado d'appello. 4. Per quanto qui soprattutto interessa, la Corte territoriale, nel confermare l'impugnata sentenza anche sulla base della C.T.U. disposta in secondo grado, reputava tardive le osservazioni rivolte dal C.T.P. dell'appellante al parere espresso dall'ausiliare tecnico nominato dalla stessa Corte. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 6. Ha resistito l'intimata con controricorso. 7. Il ricorrente ha prodotto memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, cpc in relazione all'art. 195 c.p.c. comma terzo ed in relazione all'art. 115 c.p.c. - per aver dichiarato tardive le osservazioni alla Ctu predisposte da parte del Prof. Carrieri. Omessa e/o erronea valutazione degli elementi di prova ritualmente dedotti. Stridente difetto di motivazione soprattutto per evidente contraddittorietà ed irragionevolezza". 2. Con il secondo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, cpc in relazione all'art. 421 cpc, per mancata acquisizione delle prove indispensabili alla corretta valutazione dei fatti di causa. Totale assenza di motivazione ed evidente illogicità ed irragionevolezza della sentenza gravata". 3. Con il terzo motivo, denuncia "Vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, cpc, sotto il profilo dell'omissione, insufficienza, contraddittorietà della sentenza n° 1485/2018 emessa dalla Corte di Appello di Bari, per mancato e/o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e degli elementi di prova prodotti". 4. Con un quarto ed ultimo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e segg. c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Stridente difetto di motivazione ed illogicità manifesta". 5. Ritiene il Collegio che tutti i motivi di ricorso debbano essere giudicati inammissibili. 5.1. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così Cass. civ., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).5.2. Ebbene, il terzo motivo di ricorso, come emerge chiaramente dal suo esteso svolgimento (cfr. facciate dalla 17-28 di tale atto, che consta di pagine non numerate), si diffonde in un'evidente rivisitazione dell'intera fattispecie, segnatamente sotto il profilo tecnico del campo medico-legale; il che, ovviamente, non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 6. Tutte le censure, inoltre, fanno riferimento anche all'ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), p.c. 6.1. Ora, sempre le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che: L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così Cass. civile, sez. un., 30/07/2021, n. 21973). 6.2. I motivi in esame, però, per le parti nelle quali fanno valere pretese anomalie motivazionali, sono dedotti in modo all'evidenza -,. difformt rispetto alla formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5), cit., come vigente dopo la novella dell'anno 2012. 7. Parimenti inammissibili sono il primo ed il secondo motivo dove, per altro verso, fanno leva sul vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. 7.1. In particolare, con precipuo riferimento al primo motivo, non ignora il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno affermato i seguenti principi di diritto: "Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio"; "In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., u.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello"; "Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., comma 1, u.p., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite" (così Cass. civ., sez. un., 21.2.2022, n. 5624). 7.2. Nel caso che ci occupa, si tratta di c.t.u. disposta dalla Corte distrettuale sui quesiti specificati alla facciata 3 della sua sentenza; indi, la Corte ha dato estesamente conto delle valutazioni espresse nella relazione del consulente d'ufficio e delle ragioni della sua adesione ad esse (cfr. facciate 3-7 dell'impugnata sentenza). Di seguito, per quanto soprattutto rileva in questa sede, la Corte d'appello aveva scritto: "Occorre soffermarsi in ultima analisi su un ulteriore aspetto, circa le osservazioni alla CTU che parte appellante non ha presentato in termini. u (,/, ki2 -V-11 In particolareparticolarel con ordinanza del 03.07.2017, 01:Le. Corte affidava i quesiti formulati al CTU nominato con l'assegnazione dei termini, ai sensi dell'art. 195 ultimo comma del c.p.c.: il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di udienza (03.07.2017) per la trasmissione della relazione del CTU alle parti costituire; il termine di trenta giorni dalla ricezione della relazione, fornito alle parti, per trasmettere I CTU le proprie osservazioni; il termine di ulteriori trenta giorni per il CTU, decorrente dalla scadenza del termine per l'invio delle osservazioni a lui destinate, per il deposito della relazione definitiva con una sintetica valutazione delle osservazioni delle parti. Orbene, il CTU aveva inviato alle parti, e se ne ha prova dalla ricevuta allegata nel fascicolo del processo dinanzi a questa Corte, la bozza dell'elaborato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], indicando quale termine ultimo per il deposito delle osservazioni il 10.02.2018. Con istanza datata 07.02.2018 parte appellante chiedeva a-e LjE3 Collegio il differimento del termine per il deposito delle osservazioni di parte, a causa del rinvenimento di documentazione inerente ad un giudizio deciso dal Tribunale di Ivrea su analoga controversia di cui il C.T.P. risultava essere ancora in attesa. Con provvedimento presidenziale depositato il 22.02.2018, si disponeva l'acquisizione dell'istanza e del provvedimento, con comunicazione alle parti ed al CTU e si sollecitava il CTU alla conclusione delle operazioni peritali, riservandosi sull'emissione di ulteriori provvedimenti in corso di udienza e nel contraddittorio delle parti. e ‘i..\ Ebbene, ig, considerato che, conferito l'incarico in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], vi era stata una precisa assegnazione dei termini interni, nonché una dilazione degli stessi in merito ai termini per la presentazione delle osservazioni di parte; infatti dalla data del 04.01. 2018, corrispondente al deposito della bozza di consulenza, il consulente aveva assegnato termine per il deposito delle osservazioni che spirava in data 10.02.2018 (cioè oltre il termine di trenta giorni fissato dal t2=13 Collegio). La descritta dilazione aveva apportato il superamento della summa dei termini (ammontante in totale a 120 giorni) disposti, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal tp~te Collegio. Pertanto i:ipurE33. Corte chiaro che parte appellante, a mezzo del proprio C.T.P., ha avuto facoltà di presentare le proprie osservazioni in termini, e le ha inviate in via telematica solo in data ,e14.4ect-c 28.6.201-8; si ettern dunque(fl CTU abbia regolarmente desositato la stesura finale della propria relazione e che non vi sia •ossibilità di rimettere in termini la difesa dell'appellante che ha lasciato inutilmente spirare quelli ritualmente assegnati. 4'Sono quindi tardive le osservazioni alla CTU presentate in data posteriore al 10.02.2018". 7.3. Tanto premesso, la dedotta violazione dell'art. 195, comma terzo, c.p.c. nel testo tuttora vigente non tiene conto anzitutto che, per quanto specificato dalla Corte territoriale, il procedimento che ci occupa era stato introdotto in primo grado con ricorso depositato il 29.1.2009, sicché, a rigore, l'art. 195, comma terzo, cit., come sostituito dall'art. 46, comma 5, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69, a decorrere dal 4.7.2009, neppure trovava applicazione nel caso in esame, perché, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della stessa legge, tale nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Da questo punto di vista, peraltro, è ininfluente il dato che pure la Corte d'appello abbia accennato all' "assegnazione dei termini, ai sensi dell'art. 195 ultimo comma del c.p.c.", essendosi visto che anche le Sezioni Unite di questa Corte avevano fatto riferimento "al caso in cui, in procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., tuttavia il G.I. si sia avvalso della facoltà, diffusa nella prassi, di fissare, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., un termine per il deposito di osservazioni" (cfr. § 14 della motivazione di Sez. un.n. 5624/2022 cit., oltre che il secondo principio di diritto sopra riportato). Invero, il ricorrente non si duole appunto dell'applicazione al caso dell'art. 195, comma terzo, c.p.c. come novellato a decorrere dal luglio 2009, e comunque la scansione temporale del subprocedimento relativo alla c.t.u., stabilita dalla Corte distrettuale, come tale, sarebbe stata pienamente giustificata dalla previsione generale di cui all'art. 175 c.p.c. 7.4. Notato, poi, che i principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite nella sent. n. 5624/2022 cit. sono stati delineati in relazione a fattispecie in cui trovava applicazione il rito ordinario di cognizione (v. anche i riferimenti alla comparsa conclusionale), e non il rito del lavoro, invece applicato nel procedimento che ci occupa, appare dirimente il dato che, pur considerandosi non perentorio nella specie il termine assegnato e poi prorogato per il deposito di osservazioni alla c.d. bozza della relazione peritale, risulta incensurabile il rilievo della tardività di quelle nella specie depositate dall'attuale ricorrente per cassazione oltre detto termine. Secondo quanto insegnato, infatti, anche dalle Sezioni Unite, la natura ordinatoria e specificamente acceleratoria del termine in questione non preclude affatto il rilievo della tardività delle osservazioni alla bozza di relazione del c.t.u. da parte del giudice, il quale anzi può pure valutare se le contestazioni e i rilievi critici di parte, quando intempestivi, costituiscano un comportamento contrario all'art. 88 c.p.c. e quindi valutabile ex art. 92, comma primo, c.p.c. ai fini del regime delle spese processuali. Si pone, piuttosto, in tali casi l'ulteriore e differente problema dell'eventuale pretermissione da parte del giudice del merito delle osservazioni ritenute dallo stesso tardive. Ma da questo diverso punto di vista il ricorrente non deduce alcunché. Di là, infatti, dalle pretese anomalie motivazionali, inammissibilmente dedotte ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., nel primo motivo di ricorso lo stesso si duole della declaratoria di tardività, come tale, delle proprie osservazioni alla C.T.U., e non della mancata considerazione delle stesse. Infine, anche il punto nel quale la Corte di merito ha escluso che l'allora appellante potesse essere rimesso in termini, essendo estraneo all'ambito applicativo sia dell'art. 195 c.p.c. che dell'art. 115 9 c.p.c., ossia, le norme che sarebbero state violate secondo il ricorrente, non è stato da quest'ultimo ammissibilmente censurato. 8. Inammissibile è il secondo motivo anche per la parte in cui vi si deduce la violazione di un'unica norma di diritto, ossia, dell'art. 421 c. p. c. 8.1. Il ricorrente assume che, nel descritto contesto processuale, la Corte d'appello "avrebbe dovuto - anche se avesse voluto confermare la tardività del deposito della CTP - disporre l'acquisizione d'ufficio del detto elaborato, poiché, indispensabile per la decisione, invece, contrariamente a quanto diligenza e dovere gli avrebbero dovuto imporre, ha con il suo sconcertante provvedimento dichiarato intempestiva la produzione della relazione peritale di parte, escludendo la possibilità di rimettere in termini la parte appellante, disponendo il rigetto dell'appello ed al paradosso la condanna del lavoratore alle spese del giudizio". 8.2. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, però, l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto, anche se, al fine di censurare idonea mente in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 13.7.2021, n. 19948; e in termini esatti analoghi id., sez. lav., 8.7.2020, n. 14373; id. sez. lav., 9.3.2020, n. 6634; id., sez. lav., 10.9.2019, n. 22628; id., sez. lav., 7.9.2015, n. 17704). 8.3. Nel caso in esame, anzitutto il ricorrente nemmeno ha allegato, prima che dimostrato, di aver sollecitato alla Corte territoriale l'esercizio dei poteri officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c. nel senso di tener conto delle proprie osservazioni alla relazione di c.t.u. nonostante la loro tardività. In tal senso, il secondo motivo difetta anche dell'occorrente autosufficienza. D'altronde, l'impugnante qui si duole della mancata ammissione officiosa non di un mezzo di prova (cui si riferisce l'art. 421, comma secondo, c.p.c.), bensì di tali osservazioni, che, secondo le Sezioni Unite, costituiscono mere argomentazioni difensive. 9. Infine, è inammissibile anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso circa il regolamento delle spese processuali di secondo grado. Premesso che la Corte d'appello ha esplicitamente regolato tali spese in base al principio di soccombenza, così ponendole a carico dell'impugnante (cfr. ultima facciata della sua sentenza), secondo un indirizzo consolidato di legittimità, la valutazione operata dal giudice del merito in materia di spese processuali è censurabile in cassazione solo ove sia violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure allorché la motivazione a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneità, il processo decisionale del giudice (così Cass. civ., sez. un., 30.7.2008, n. 20598; id., 17.10.2017, n. 24502; id., 12.4.2018, n. 9064). 10. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
Sentenza Cassazione n. 02237/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris