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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 35902/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 giugno 2021, il Tribunale di Massa riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dl reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (per avere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un tubo di acciaio lungo 72 cm. e un bastone in legno lungo 42 cm.) e, conseguentemente, ritenuta l'ipotesi di lieve entità, lo condannava alla pena di C. 1.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "carenza e illogicità motivazionale e travisamento della prova con riferimento alla illiceità della condotta posta in essere dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]", ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

La difesa del ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata sentenza si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Peraltro, le censure difensive, per la verità anche piuttosto generiche, sono volte, nella sostanza,a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2021, il Tribunale di Massa riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dl reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (per avere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un tubo di acciaio lungo 72 cm. e un bastone in legno lungo 42 cm.) e, conseguentemente, ritenuta l'ipotesi di lieve entità, lo condannava alla pena di C. 1.000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "carenza e illogicità motivazionale e travisamento della prova con riferimento alla illiceità della condotta posta in essere dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]", ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. La difesa del ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata sentenza si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Peraltro, le censure difensive, per la verità anche piuttosto generiche, sono volte, nella sostanza,a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del merito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35902/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris