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CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 11138/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10860/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO, 184/190 PAL D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: Retribuzione pubblico impiego R.G.N. 10860/2017 Ud. 06/04/2023CC R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 2 di 10 avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 13/2017 depositata il 08/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 marzo 2017, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza n. 739/2010 del Tribunale di Ancona, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 23.868,00, a titolo di compenso per le prestazioni svolte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] come consulente tecnico di parte nell’ambito di un procedimento amministrativo innanzi al TAR Marche.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che l’incarico svolto da [OSCURATO:PERSONA] rientrasse nell’ambito dei compiti connessi alla funzione dirigenziale che lo stesso rivestiva nel [OSCURATO:PERSONA], essendo avvenuta la sua nomina a C.T.P. sulla scorta non solo delle conoscenze tecniche ma anche e soprattutto per il ruolo di dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del Comune.

Ritenuto applicabile l’art. 23, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, la Corte d’appello ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

2. Ha presentato ricorso per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Ancona il [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA].

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 4.Le parti hanno depositato memorie.

R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 3 di 10 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Il ricorrente evidenzia,preliminarmente, l’esistenza di un contrasto insanabile tra il dispositivo della decisione della Corte d’appello e la sua successiva motivazione, in quanto, mentre il dispositivo contiene la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite, in motivazione si afferma la sussistenza di ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese medesime.

Il [OSCURATO:PERSONA], pur attribuendo questo contrasto ad un “refuso”, impugna in ogni caso la decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto sussistenti le ragioni per disporre la compensazione, argomentando nel senso della radicale carenza dei presupposti per l’adozione di tale statuizione.

2. Il ricorso incidentale è affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 409, 433 e 439 c.p.c. nonché “dei principi deducibili dall’art. 5 c.p.c.”.

Il ricorrente incidentale deduce la nullità sia dell’ordinanza collegiale in data 21 settembre 2016 con la quale è stata disposta la conversione del rito ed il passaggio al rito del lavoro, sia, conseguentemente, della decisione impugnata, argomentando nel senso che la controversia doveva essere trattata e decisa secondo il rito ordinario di cognizione - essendo chiesto il corrispettivo di un incarico libero-professionale e non la remunerazione di attività lavorativa - sottolineando, ulteriormente, che al mo mento della formulazione della domanda monitoria il rapporto di lavoro con il [OSCURATO:PERSONA] era già cessato.

R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 4 di 10 Lamenta il ricorrente che la conversione del rito avrebbe pregiudicato le proprie possibilità difensive, precludendo il deposito di scritti difensivi conclusivi.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 19 segg., d.P.R. n. 191/1979, e 24, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001.

Argomenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’attività di consulente di parte rientrasse nell’ambito delle prestazioni connesse al rapporto di lavoro e quindi non potesse essere separatamente compensata, in virtù dell’applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento retributivo, in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di tenere conto dell’ulteriore regola per cui i dipendenti pubblici possono espletare incarichi retribuiti a titolo professionale.

Tale, argomenta il ricorrente, sarebbe il caso di specie, in quanto l’incarico di consulenza gli sarebbe stato conferito, non in ragione del ruolo che egli aveva ricoperto nell’amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], bensì in ragione delle specifiche competenze derivanti dal fatto di avereconseguito la laurea in chimica, e sarebbe stato espletato al di fuori dell’orario di lavoro ed anche dopo la cessazione del medesimo.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.

Il ricorrente, invocato il disposto di cui all’art. 92 c.p.c. nella versione ratione temporis vigente, argomenta nel senso della sussistenza nel caso di specie dei presupposti per disporre la compensazione delle spese.

3. Il ricorsoprincipale è fondato .

R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 5 di 10 Risulta evidente nella sentenza impugnata la sussistenza di un insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo.

Mentre, infatti, nella motivazione viene affermata la sussistenza di ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, il dispositivo viene a condannare l’appellato – cioè [OSCURATO:PERSONA] – al pagamento delle spese pro cessuali sempre dei due gradi di giudizio.

Secondo un costante e condiviso orientamento di questa Corte (vedi Cass. 18 giugno 2004, n. 11432; Cass. 4 dicembre 2005, n. 27591; Cass. 14 maggio 2007, n. 11020; Cass. 29 ottobre 2007, n. 22661; Cass. 21 marzo 2008, n. 7698; Cass. 20 aprile 2011, n. 9042; Cass. del 30 dicembre 2015 , n. 26077 ; Cass. 29 ottobre 2017, n. 16014), nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c.

Va, del resto, ulteriormente rammentato che nel rito del lavoro il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicché le proposizioni contenute in quest’ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte (Cass. 15 gennaio 1996, n. 279; Cass. 7 settembre 1999, n. 9435; Cass. 21 marzo 2008, n. 7698 e Cass. 26 ottobre 2010, n. 21885).

La suddetta insanabilità può essere esclusa qualora sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione –divergenti solo da un punto di vista quantitativo –e la motivazione, inoltre , sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l’ipotesi di un ripensamento del giudice), in quanto in tal caso R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 6 di 10 si è in presenza di un mero errore materiale e ciò comporta, da un lato, l’esperibilità del relativo procedimento di correzione e, dall’altro , l’inammissibilità dell’eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente derivante dal contrasto tra motivazione e dispositivo (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202, Cass. 24 novembre 2008, n. 27880).

Quest’ultima situazione non ricorre nel caso in esame, risultando assente la sia pur minima coerenza tra dispositivo e motivazione e dovendosi invece riscontrare un contrasto insanabile che conduce ad escludere l’applicabilità del principio dell’integrazione del dispositivo con la motivazione nonché del procedimento di correzione degli errori materiali, il cui ambito è limitato alle ipotesi di contrasto solo apparente tra dispositivo e motivazione e non riguarda certamente le ipotesi in cui il suddetto contrasto renda impossibile individuare la statuizione del giudice, attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nelle diverse parti della decisione (Cass. 17 dicembre 2008, n. 29490; 14 aprile 2010, n. 8894).

4. I tre motivi di ricorso incidentale sono, invece, inammissibili.

Accomunano tutte le doglianze del ricorrente incidentale sia l’assenza di concreto collegamento con la decisione impugnata sia il mancato rispetto del canone di specificità e completezza di cui agli artt. 366, n. 6) e 369, n. 4), c.p.c.

Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidato l'orientamento, al quale occorre qui dare continuità, secondo cui nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l'esposizione di argomenti che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 7 di 10 che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall'art. 366, n. 4 , c.p.c., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20 910 del 07/09/2017 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009).

In epoca ancor più recente, anzi, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass. Sez.

U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 ).

Nel caso in esame, invero, le censure mosse dal ricorrente incidentale alla decisione impugnata si mantengono in un ambito di marcata genericità, sol che si consideri: • quanto al primo motivo, che l e censure con le quali viene dedotto un error in procedendo che possa tradursi in una nullità della decisione postulano che venga adeguatamente dedotto il pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo(Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20834 del 30/06/2022; Cass. Sez. 3 - R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 8 di 10 Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26087 del 15/10/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 2626 del 02/02/2018), laddove nel caso in esame il ricorrente incidentale lamenta in modo generico un pregiudizio costituito dal mancato deposito degli scritti conclusivi senza tuttavia esplicare in qual modo lo svolgimento della discussione finale prevista nel rito del lavoro al posto degli scritti ex art. 190 c.p.c. abbia pregiudicato le sue possibilità di difesa; • quanto al secondo motiv o, che il ricorrente incidentale ha persino omesso di individuare quale affermazione contenuta nella decisione impugnata si sia tradotta in una violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, traducendosi la doglianza in rilievi meramente fattuali finalizzati a sollecitare un nuovo –ed inammissibile – esame nel merito; • quanto al terzo motivo, che lo stesso – fermo il suo assorbimento per effetto dell’accoglimento del ricorso principale - si limita genericamente a dedurre la presenza di ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, omettendo radicalmente di confrontarsi con il costante orientamento di questa Corteche esclude l’obbligo del giudice di merito di motivare la mancata compensazione delle spese (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020).

5. Conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale, il ricorso principale deve essere accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito.

Alla luce della soccombenza del l’odierno controricorrente e ricorrente incidentalenel giudizio di appello, ed applicato il canone di R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 9 di 10 cui all’art. 91 c.p.c., dal quale non vi è ragione alcuna di discostarsi, [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato alla rifusione in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle spese dei due gradi di merito del giudizio,come già liquidate per il giudizio di primo grado, e liquidate, per il grado di appello , in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

6. Anche le spese del presente giudizio di legittimità seguono la totale soccombenza del ricorrente incidentale e sono liquidate direttamente in dispositivo.

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 -05).

P. Q. M. La Corte, accoglie il ricorso principale , cassa l'impugnata sentenza e , decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese processuali di entrambi i gradi di merito del giudizio, come già liquidate per il primo grado, e liquidate per il grado di appello in € 3.800,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie, IVA e CAP; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; R.G. 10860/2017- Pagina nr. 10 di 10 condanna il ricorrente incidentale a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10860/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO, 184/190 PAL D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: Retribuzione pubblico impiego R.G.N. 10860/2017 Ud. 06/04/2023CC R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 2 di 10 avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 13/2017 depositata il 08/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 marzo 2017, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza n. 739/2010 del Tribunale di Ancona, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 23.868,00, a titolo di compenso per le prestazioni svolte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] come consulente tecnico di parte nell’ambito di un procedimento amministrativo innanzi al TAR Marche. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che l’incarico svolto da [OSCURATO:PERSONA] rientrasse nell’ambito dei compiti connessi alla funzione dirigenziale che lo stesso rivestiva nel [OSCURATO:PERSONA], essendo avvenuta la sua nomina a C.T.P. sulla scorta non solo delle conoscenze tecniche ma anche e soprattutto per il ruolo di dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del Comune. Ritenuto applicabile l’art. 23, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, la Corte d’appello ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. 2. Ha presentato ricorso per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Ancona il [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 4.Le parti hanno depositato memorie. R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 3 di 10 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il ricorrente evidenzia,preliminarmente, l’esistenza di un contrasto insanabile tra il dispositivo della decisione della Corte d’appello e la sua successiva motivazione, in quanto, mentre il dispositivo contiene la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite, in motivazione si afferma la sussistenza di ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese medesime. Il [OSCURATO:PERSONA], pur attribuendo questo contrasto ad un “refuso”, impugna in ogni caso la decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto sussistenti le ragioni per disporre la compensazione, argomentando nel senso della radicale carenza dei presupposti per l’adozione di tale statuizione. 2. Il ricorso incidentale è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 409, 433 e 439 c.p.c. nonché “dei principi deducibili dall’art. 5 c.p.c.”. Il ricorrente incidentale deduce la nullità sia dell’ordinanza collegiale in data 21 settembre 2016 con la quale è stata disposta la conversione del rito ed il passaggio al rito del lavoro, sia, conseguentemente, della decisione impugnata, argomentando nel senso che la controversia doveva essere trattata e decisa secondo il rito ordinario di cognizione - essendo chiesto il corrispettivo di un incarico libero-professionale e non la remunerazione di attività lavorativa - sottolineando, ulteriormente, che al mo mento della formulazione della domanda monitoria il rapporto di lavoro con il [OSCURATO:PERSONA] era già cessato. R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 4 di 10 Lamenta il ricorrente che la conversione del rito avrebbe pregiudicato le proprie possibilità difensive, precludendo il deposito di scritti difensivi conclusivi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 19 segg., d.P.R. n. 191/1979, e 24, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001. Argomenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’attività di consulente di parte rientrasse nell’ambito delle prestazioni connesse al rapporto di lavoro e quindi non potesse essere separatamente compensata, in virtù dell’applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento retributivo, in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di tenere conto dell’ulteriore regola per cui i dipendenti pubblici possono espletare incarichi retribuiti a titolo professionale. Tale, argomenta il ricorrente, sarebbe il caso di specie, in quanto l’incarico di consulenza gli sarebbe stato conferito, non in ragione del ruolo che egli aveva ricoperto nell’amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], bensì in ragione delle specifiche competenze derivanti dal fatto di avereconseguito la laurea in chimica, e sarebbe stato espletato al di fuori dell’orario di lavoro ed anche dopo la cessazione del medesimo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. Il ricorrente, invocato il disposto di cui all’art. 92 c.p.c. nella versione ratione temporis vigente, argomenta nel senso della sussistenza nel caso di specie dei presupposti per disporre la compensazione delle spese. 3. Il ricorsoprincipale è fondato . R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 5 di 10 Risulta evidente nella sentenza impugnata la sussistenza di un insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo. Mentre, infatti, nella motivazione viene affermata la sussistenza di ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, il dispositivo viene a condannare l’appellato – cioè [OSCURATO:PERSONA] – al pagamento delle spese pro cessuali sempre dei due gradi di giudizio. Secondo un costante e condiviso orientamento di questa Corte (vedi Cass. 18 giugno 2004, n. 11432; Cass. 4 dicembre 2005, n. 27591; Cass. 14 maggio 2007, n. 11020; Cass. 29 ottobre 2007, n. 22661; Cass. 21 marzo 2008, n. 7698; Cass. 20 aprile 2011, n. 9042; Cass. del 30 dicembre 2015 , n. 26077 ; Cass. 29 ottobre 2017, n. 16014), nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c. Va, del resto, ulteriormente rammentato che nel rito del lavoro il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicché le proposizioni contenute in quest’ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte (Cass. 15 gennaio 1996, n. 279; Cass. 7 settembre 1999, n. 9435; Cass. 21 marzo 2008, n. 7698 e Cass. 26 ottobre 2010, n. 21885). La suddetta insanabilità può essere esclusa qualora sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione –divergenti solo da un punto di vista quantitativo –e la motivazione, inoltre , sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l’ipotesi di un ripensamento del giudice), in quanto in tal caso R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 6 di 10 si è in presenza di un mero errore materiale e ciò comporta, da un lato, l’esperibilità del relativo procedimento di correzione e, dall’altro , l’inammissibilità dell’eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente derivante dal contrasto tra motivazione e dispositivo (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202, Cass. 24 novembre 2008, n. 27880). Quest’ultima situazione non ricorre nel caso in esame, risultando assente la sia pur minima coerenza tra dispositivo e motivazione e dovendosi invece riscontrare un contrasto insanabile che conduce ad escludere l’applicabilità del principio dell’integrazione del dispositivo con la motivazione nonché del procedimento di correzione degli errori materiali, il cui ambito è limitato alle ipotesi di contrasto solo apparente tra dispositivo e motivazione e non riguarda certamente le ipotesi in cui il suddetto contrasto renda impossibile individuare la statuizione del giudice, attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nelle diverse parti della decisione (Cass. 17 dicembre 2008, n. 29490; 14 aprile 2010, n. 8894). 4. I tre motivi di ricorso incidentale sono, invece, inammissibili. Accomunano tutte le doglianze del ricorrente incidentale sia l’assenza di concreto collegamento con la decisione impugnata sia il mancato rispetto del canone di specificità e completezza di cui agli artt. 366, n. 6) e 369, n. 4), c.p.c. Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidato l'orientamento, al quale occorre qui dare continuità, secondo cui nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l'esposizione di argomenti che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 7 di 10 che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall'art. 366, n. 4 , c.p.c., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20 910 del 07/09/2017 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). In epoca ancor più recente, anzi, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 ). Nel caso in esame, invero, le censure mosse dal ricorrente incidentale alla decisione impugnata si mantengono in un ambito di marcata genericità, sol che si consideri: • quanto al primo motivo, che l e censure con le quali viene dedotto un error in procedendo che possa tradursi in una nullità della decisione postulano che venga adeguatamente dedotto il pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo(Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20834 del 30/06/2022; Cass. Sez. 3 - R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 8 di 10 Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26087 del 15/10/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 2626 del 02/02/2018), laddove nel caso in esame il ricorrente incidentale lamenta in modo generico un pregiudizio costituito dal mancato deposito degli scritti conclusivi senza tuttavia esplicare in qual modo lo svolgimento della discussione finale prevista nel rito del lavoro al posto degli scritti ex art. 190 c.p.c. abbia pregiudicato le sue possibilità di difesa; • quanto al secondo motiv o, che il ricorrente incidentale ha persino omesso di individuare quale affermazione contenuta nella decisione impugnata si sia tradotta in una violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, traducendosi la doglianza in rilievi meramente fattuali finalizzati a sollecitare un nuovo –ed inammissibile – esame nel merito; • quanto al terzo motivo, che lo stesso – fermo il suo assorbimento per effetto dell’accoglimento del ricorso principale - si limita genericamente a dedurre la presenza di ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, omettendo radicalmente di confrontarsi con il costante orientamento di questa Corteche esclude l’obbligo del giudice di merito di motivare la mancata compensazione delle spese (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020). 5. Conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale, il ricorso principale deve essere accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito. Alla luce della soccombenza del l’odierno controricorrente e ricorrente incidentalenel giudizio di appello, ed applicato il canone di R.G. 10860/2017 - Pagina nr. 9 di 10 cui all’art. 91 c.p.c., dal quale non vi è ragione alcuna di discostarsi, [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato alla rifusione in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle spese dei due gradi di merito del giudizio,come già liquidate per il giudizio di primo grado, e liquidate, per il grado di appello , in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA. 6. Anche le spese del presente giudizio di legittimità seguono la totale soccombenza del ricorrente incidentale e sono liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 -05). P. Q. M. La Corte, accoglie il ricorso principale , cassa l'impugnata sentenza e , decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese processuali di entrambi i gradi di merito del giudizio, come già liquidate per il primo grado, e liquidate per il grado di appello in € 3.800,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie, IVA e CAP; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; R.G. 10860/2017- Pagina nr. 10 di 10 condanna il ricorrente incidentale a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processua
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