Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:T:2025:1100
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0653_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 dicembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑653/22)
«Ricerca e sviluppo tecnologico – Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014‑2020) – Recupero delle somme indebitamente versate in applicazione di una convenzione di sovvenzione – Contestazione della fondatezza di un credito contrattuale divenuto definitivo – Certezza del diritto – Motivo irricevibile – Principio di buona amministrazione – Obbligo di diligenza»
1.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale avente ad oggetto una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo ai fini del recupero di un credito – Competenza ad esaminare sia i motivi con cui si contesta la legittimità di una tale decisione sia quelli vertenti sulla violazione delle obbligazioni contrattuali all’origine dell’adozione di una tale decisione – Rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
(Artt. 263, 288 e 299 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 52‑55)
2.
Procedimento giurisdizionale – Motivi dedotti – Interpretazione da parte del giudice – Portata
(v. punto 57)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione adottata in un contesto noto al destinatario
[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c)]
(v. punti 63‑65, 67, 68)
4.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di buona amministrazione – Obbligo di diligenza – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
(v. punti 74, 75)
5.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale – Portata – Potere di non esaminare la fondatezza dei motivi di ricorso irricevibili o inoperanti
(Art. 272 TFUE)
(v. punto 79)
6.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito di un programma quadro per la ricerca e l’innovazione – Convenzione di sovvenzione contenente una clausola compromissoria – Decisioni dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) di respingere taluni costi in quanto non ammissibili – Decisione che ne ordina il recupero – Obbligo di prevedere un meccanismo precontenzioso di gestione dei disaccordi tra le parti di una convenzione di sovvenzione – Assenza – Violazione del principio di buona amministrazione – Assenza
(Artt. 263 e 272 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
(v. punti 87, 88)
7.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Limiti – Ricorso volto a ottenere lo stesso risultato del ricorso di annullamento – Irricevibilità
(Artt. 263 e 272 TFUE)
(v. punti 120‑125)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]. ([OSCURATO:PERSONA].) è condannata alle spese.