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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 04908/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che il 4/3/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Grosseto il 10/5/2018 per la ricettazione di un telefono cellulare, qualificata ai sensi dell'art. 648 comma 2 cod. pen., con la conseguente condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa. [OSCURATO:PERSONA] ha fondato il ricorso su due motivi di impugnazione: 1.1 Violazione di legge per non essere stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonostante la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 comma 2 cod. pen., in quanto la Corte territoriale, nel rilevare che il telefono cellulare ricettato era di una "nota marca" ed ancora imballato, non aveva considerato che si trattava comunque di un vecchio modello, per di più rinvenuto in possesso di persona estranea ai circuiti criminali e gravato solo da due precedenti penali di diversa natura, risalenti nel tempo. 1.2 Violazione di legge con riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondato sull'asserito carattere ostativo dei due precedenti penali, pur essendo stato concesso il beneficio solo in occasione di uno di questi, con condanna a pena che, cumulata con quella di cui si tratta, non supera i limiti di cui all'art. 163 c.p. 2 Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la particolare tenuità della ricettazione, di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. (ora art. 648 comma 4 cod. pen.), non coincide necessariamente con la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità anche con riferimento all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. (cfr. Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020 Rv. 279971).

Nel caso di specie la Corte territoriale, con una valutazione di merito non censurabile in questa sede, ha evidenziato gli elementi - quali la marca del telefono cellulare ricettato e le condizioni dello stesso, quali il regolare imballaggio, sintomatico di buona conservazione del bene - che senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico sono stati ritenuti di per sé idonei ad escludere che il fatto potesse raggiungere quella minima offensività tale da giustificare il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.

4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato e meritevole di accoglimento, in quanto il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato negato al Tricoli dalla sentenza impugnata sul rilievo secondo cui "due precedenti condanne risultanti sul casellario non consentono l'ulteriore riconoscimento del beneficio".

Si tratta, però, di una valutazione erronea, atteso che dal certificato del casellario giudiziale in atti emerge che il ricorrente ha riportato due condanne, ma ha beneficiato della sospensione condizionale della pena solo in relazione alla prima, divenuta irrevocabile il 16/10/2007, in relazione ad una condanna per falsa attestazione sulla propria identità ad un pubblico ufficiale.

Un successivo decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, divenuto irrevocabile in data 01/10/2008 non ha concesso, invece, il beneficio in parola.Considerato che la pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa irrogata al Tricoli dai giudici di merito, cumulata con quella di quindici giorni di reclusione di cui alla precedente condanna con pena sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art.163 cod. pen., i precedenti penali del ricorrente non sono astrattamente incompatibili con un'ulteriore concessione del beneficio (come da sentenza della Corte Costituzionale del 28/4/1976 n. 95), salva la valutazione da parte del giudice di merito in ordine alla prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati, che non risulta essere stata effettuata nel caso in esame.

Ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla valutazione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte territoriale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ul jI ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso il 2 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che il 4/3/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Grosseto il 10/5/2018 per la ricettazione di un telefono cellulare, qualificata ai sensi dell'art. 648 comma 2 cod. pen., con la conseguente condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa. [OSCURATO:PERSONA] ha fondato il ricorso su due motivi di impugnazione: 1.1 Violazione di legge per non essere stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonostante la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 comma 2 cod. pen., in quanto la Corte territoriale, nel rilevare che il telefono cellulare ricettato era di una "nota marca" ed ancora imballato, non aveva considerato che si trattava comunque di un vecchio modello, per di più rinvenuto in possesso di persona estranea ai circuiti criminali e gravato solo da due precedenti penali di diversa natura, risalenti nel tempo. 1.2 Violazione di legge con riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondato sull'asserito carattere ostativo dei due precedenti penali, pur essendo stato concesso il beneficio solo in occasione di uno di questi, con condanna a pena che, cumulata con quella di cui si tratta, non supera i limiti di cui all'art. 163 c.p. 2 Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la particolare tenuità della ricettazione, di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. (ora art. 648 comma 4 cod. pen.), non coincide necessariamente con la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità anche con riferimento all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. (cfr. Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020 Rv. 279971). Nel caso di specie la Corte territoriale, con una valutazione di merito non censurabile in questa sede, ha evidenziato gli elementi - quali la marca del telefono cellulare ricettato e le condizioni dello stesso, quali il regolare imballaggio, sintomatico di buona conservazione del bene - che senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico sono stati ritenuti di per sé idonei ad escludere che il fatto potesse raggiungere quella minima offensività tale da giustificare il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità. 4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato e meritevole di accoglimento, in quanto il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato negato al Tricoli dalla sentenza impugnata sul rilievo secondo cui "due precedenti condanne risultanti sul casellario non consentono l'ulteriore riconoscimento del beneficio". Si tratta, però, di una valutazione erronea, atteso che dal certificato del casellario giudiziale in atti emerge che il ricorrente ha riportato due condanne, ma ha beneficiato della sospensione condizionale della pena solo in relazione alla prima, divenuta irrevocabile il 16/10/2007, in relazione ad una condanna per falsa attestazione sulla propria identità ad un pubblico ufficiale. Un successivo decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, divenuto irrevocabile in data 01/10/2008 non ha concesso, invece, il beneficio in parola.Considerato che la pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa irrogata al Tricoli dai giudici di merito, cumulata con quella di quindici giorni di reclusione di cui alla precedente condanna con pena sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art.163 cod. pen., i precedenti penali del ricorrente non sono astrattamente incompatibili con un'ulteriore concessione del beneficio (come da sentenza della Corte Costituzionale del 28/4/1976 n. 95), salva la valutazione da parte del giudice di merito in ordine alla prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati, che non risulta essere stata effettuata nel caso in esame. Ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla valutazione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte territoriale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ul jI ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 2 novembre 2023
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