CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 08827/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26521/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche difensore di sé medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 59/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc nei confronti del Ministero della Giustizia e di [OSCURATO:PERSONA] avverso due cartelle di pagamento, notificate in data 5 novembre 2009, relative a richieste di pagamento dell’Ufficio recupero crediti delle Corti d’appello di Palermo e di Cagliari e del Tribunale di Cagliari. Il Tribunale adito rigettò l’opposizione. Avverso detta sentenza propose appello lo Stara. Con sentenza di data 28 gennaio 2020 la Corte d’appello di Cagliari rigettò l’appello. Premise la corte territoriale che l’appello era inammissibile in relazione ai motivi afferenti all’opposizione agli atti esecutivi ed in particolare: la mancata pronuncia sull’eccezione di nullità della notifica delle cartelle per essere la relazione di notifica apposta sul frontespizio anziché in calce; l’omessa notifica del titolo esecutivo e la mancanza di intellegibilità delle cartelle esattoriali e dei ruoli; l’individuazione attraverso le cartelle dei titoli a base dell’iscrizione a ruolo. Osservò quindi, premesso che l’assunto del Tribunale era che il titolo era rappresentato dal dispositivo del provvedimento giurisdizionale pronunciato all’esito della camera di consiglio e che l’esistenza di tale titolo era stata provata con la produzione degli estratti, che questi ultimi non erano stati utilizzati dal Tribunale per l’integrazione della motivazione delle cartelle ma quale comprova della sussistenza dei titoli giudiziali della cui esecuzione si trattava. Aggiunse che, posto che in base all’art. 227 ter d.p.r n. 116 del 2002 entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza [OSCURATO:SOCIETA] procedeva all’iscrizione a ruolo, come riaffermato da Cass. n. 22566 del 2019 in sede penale costituiva titolo esecutivo l’estratto della decisione in base al dispositivo dei provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione, principio di portata generale applicabile ad ipotesi come quella di specie in cui ricorreva una pronuncia della Corte di Cassazione resa in camera di consiglio non partecipata, senza che potesse incidere l’art. 5 della Convenzione con il Ministero appellato del 23 settembre 2010 secondo cui l’iscrizione a ruolo veniva compiuta da [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di “copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo”. Osservò ancora che non risultava ritualmente proposta ai sensi dell’art. 221 cpc la querela di falso degli estratti, risultando solo censurata nei motivi di appello la mancata ammissione della querela da parte del Tribunale e che comunque, alla luce di quanto sopra osservato, era irrilevante che alla data della decisione fosse stata o meno depositata la motivazione del provvedimento, fatto che l’appellante avrebbe voluto accertare attraverso la querela di falso, essendo il solo dispositivo sufficiente per intraprendere l’esecuzione. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: risultano sollevati motivi di ricorso sia “preliminarmente” che “nel merito”. Con il primo dei motivi proposti “preliminarmente” si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il vizio di nullità della notifica della cartella inserita nel frontespizio può essere eccepito anche in appello. Il motivo è inammissibile perché non risulta impugnata l’ascrizione del vizioda parte del giudice di appello a quelli suscettibili di opposizione ai sensi dell’art. 617. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 615, 132 n. 4 e 277 cod. proc. civ., 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la mancata notifica del titolo esecutivo e la questione se la cartella consenta l’individuazione del titolo a base dell’iscrizione a ruolo attengono all’inesistenza del titolo esecutivo e dunque all’opposizione all’esecuzione. Il motivo è inammissibile. La censura difetta di specificità e risulta priva di comprensibilità non avendo il ricorrente indicato le ragioni per le quali profili afferenti alla notifica del titolo esecutivo ed alla regolarità dell’azione esecutiva, oggetto di impugnativa ai sensi dell’art. 617 cpc, possano acquistare rilievo sotto il profilo della stessa esistenza del diritto ad agire esecutivamente. Passando alla censura proposta “nel merito”, con l’articolato motivo di ricorsosi denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 241/1990, 7 l. n. 212/2000, 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che illegittima è la produzione degli estratti non essendo consentito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, integrare in corso di giudizio la motivazione di un atto amministrativo quale la cartella di pagamento. Aggiunge che comunque la cartella non consente di identificare il titolo azionato e che, non potendo l’estratto essere prodotto, non poteva neanche essere utilizzato come prova dell’esistenza del titolo. Osserva ancora che dal dispositivo non si può ricavare alcun estratto, ma solo una copia conforme e che in base all’art. 5 della convenzione del 23 settembre 2010 per l’iscrizione a ruolo è richiesto il provvedimento integrale. Aggiunge che il giudice di appello doveva pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla mancata ammissione della querela di falso. Il motivo è inammissibile. Nella parte in cui si evoca l’illegittimità della produzione per il divieto di integrazione della motivazione in corso di giudizio la censura è priva di decisività in quanto estranea alla ratio decidendi , la quale è nel senso che il documento in questione ha fatto ingresso nel processo solo in funzione probatoria dell’esistenza del titolo posto in esecuzione. Il riferimento alla questione dell’identificazione del titolo mediante la cartella, riproposto in sede di contestazione anche della valenza probatoria degli estratti prodotti, resta poi nell’ambito del giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità (a parte l’inerenza del tema all’opposizione agli atti esecutivi). Non comprensibile, sotto il profilo della norma di diritto che sarebbe stata violata, è l’assunto che gli estratti non avrebbero valore di documento probatorio stante il divieto di integrazione della motivazione in corso di giudizio, posto che non è logicamente comprensibile come dalla esistenza di un tale divieto discenda anche quello che impedirebbe agli estratti in questione di essere utilizzati come un qualsivoglia documento corrispondente a mezzo di prova. Incomprensibile anche è l’assunto che dal dispositivo non si possa ricavare un estratto, mentre quanto alla convenzione del 23 settembre 2010 sufficiente, al di là di altri rilievi, è evidenziare la sua posteriorità rispetto alla notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa (sull’iscrizione a ruolo prima dell’entrata in vigore della detta convenzione cfr. Cass. n. 18075/2019, fra i numerosissimi precedenti relativi a ricorsi fra le medesime parti dell’odierno giudizio, per la gran parte vertenti in materia di opposizione agli atti esecutivi). Infine, quanto alla questione della querela di falso, non è stata impugnata l’affermazione del giudice di appello secondo cui era irrilevante che alla data della decisione fosse stata o meno depositata la motivazione del provvedimento, fatto che l’appellante avrebbe voluto accertare attraverso la querela di falso, essendo il solo dispositivo sufficiente per intraprendere l’esecuzione. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre le spese prenotate eventualmente a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti