CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 09801/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28479-2016 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti - ricorrenti– contro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28479/2016 Numero sezionale 968/2022 Numero di raccolta generale 9801/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – avverso la sentenza n. 2564/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 3/5/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Ugo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 2857/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione per recupero di imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla sentenza n. 5/2013 del Tribunale di Roma che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva ordinato, ex art. 2932 c.c., a [OSCURATO:PERSONA]Ugo, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il trasferimento di unità immobiliare in suo favore, come previsto nel contratto preliminare stipulato in data 15/1/2007; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo e secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto (artt. 37 e 43, comma I lett. a) DPR n. 131/1986) per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto applicabile l’imposta di registro anche in caso di sentenza che subordina il trasferimento dell’immobile al pagamento del prezzo, pronuncia che non era, tuttavia, produttiva di effetti finché non si fosse verificata tale condizione, indicata in sentenza; 1.2. le censure vanno disattese; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28479/2016 Numero sezionale 968/2022 Numero di raccolta generale 9801/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 1.3. come già affermato da questa Corte, in materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente (cfr. Cass. n. 27902/2018, 14470/2018); 1.4. quanto alla condizione, si tratta, invero, di una condizione <<meramente>> potestativa lecita, in quanto il trasferimento dipende esclusivamente dalla volontà del soggetto in favore del quale si verifica il trasferimento stesso, vale a dire una condizione il cui avverarsi è collegato a un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all'esclusiva valutazione di una parte, agiscono sulla sua volontà determinandola in un certo senso (cfr. Cass. 11774/2007) e non dal mero arbitrio di chi trasferisce il diritto, perché diversamente si configgerebbe l'ipotesi prevista dall'alt 1355 c.c. ed il trasferimento sarebbe nullo; 1.5. non a caso l'art. 27 del DPR 131/1986 distingue l'ipotesi in cui l'avverarsi della condizione dipenda dalla mera volontà dell'acquirente (comma 3), laddove per volontà mera si intende la volontà sorretta comunque da valutazione di apprezzabili interessi, atti che pertanto non si considerano sottoposti a condizione, da quella in cui l'avverarsi della condizione dipenda dalla mera volontà dell'alienante (comma 4) che invece integra l'ipotesi di mero arbitrio e quindi determina la nullità del trasferimento; 1.6 nel caso di specie l'avversarsi della condizione dipendeva dalla volontà di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di acquirente, ossia colei che doveva pagare la somma per ottenere il trasferimento dell’immobile, cioè un soggetto che ottiene il trasferimento del bene in virtù di un atto che F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28479/2016 Numero sezionale 968/2022 Numero di raccolta generale 9801/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 dipende esclusivamente dalla sua volontà, nell'ambito di valutazione di convenienza già operate all'atto dell'introduzione del corrispondente giudizio (cfr. Cass. n. 27902/2018 cit.), trovando quindi applicazione l'art. 27 comma 3 del DPR n. 131/1986, alla stregua del quale -come si è detto- non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente (cfr. Cass. n. 27902/2018; si veda anche Cass. nn. 14470/2018, 18006/2016, 23043/2016, 8544/2014); 2. il rigetto dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo motivo con cui si lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’avere il Tribunale, nella sentenza citata, e non le parti, condizionato l’effetto traslativo della pronuncia ex art. 2932 c.c. al pagamento del prezzo; 3.1. con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 e n.5 c.p.c., nullità della sentenza per omesso esame dell’eccezione, sollevata in appello dai ricorrenti, circa l’intervenuto inadempimento del contratto a seguito del mancato pagamento del prezzo da parte dell’acquirente nel termine essenziale fissato per iscritto dalla parte promissaria venditrice, con conseguente stipula, tra le parti, dopo la sentenza citata, di un atto di <<risoluzione per mutuo dissenso>> del contratto di vendita; 3.2. la censura è infondata in forza del principio secondo cui quella di registro è imposta <<d'atto>>, il che comporta, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, che, per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione, occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato, come invece prospettato dai ricorrenti sulla base di atto successivo alla sentenza in questione; 4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28479/2016 Numero sezionale 968/2022 Numero di raccolta generale 9801/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 16.3.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D