CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione alle pene irrogategli per i reati di rapina separatamente giudicati con sentenze divenute irrevocabili il 13 luglio 2019 e il 15 maggio 2020. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione. 3. La motivazione adottata, riferendosi alle modalità di consumazione dei reati, mostra di tenere conto dei dati temporali e spaziali, che ritiene concretamente non significativi in ragione della tipologie ideative e esecutive delle specifiche condotte di rapina, risultando i fatti concretamente indicativi di decisioni estemporanee e pertanto estranee all'esistenza di un progetto iniziale unitario. Le doglianze mosse nel ricorso - e ribadite in una memoria successivamente depositata - svolgono critiche che intendono tutte apprezzare diversamente gli indicatori considerati in sede di merito, introducendo rivalutazioni in ordine alla distanza temporale e dei luoghi di consumazione, per opporsi assertivamente alle valutazioni intervenute sull'estemporaneità delle decisioni di commettere quel genere di rapine secondo stimoli e rappresentazioni del momento, alla base ogni volta di nuove manifestazioni volitive. Si tratta, dunque, di censure tutte prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. r [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore Il Presidente P, erto [OSCURATO:PERSONA];1115ii [OSCURATO:PERSONA]