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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 06182/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 02/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 02/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello confermava la concessione delle circostanze atipiche già decisa da! Tribunale ritenendo adeguato alla gravità della condotta il bilanciamento in equivalenza Il collegio ribadisce che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654) Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso ii 07/12/2021 Il Consigliere Estensore S.ApRA,[OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 02/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 02/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello confermava la concessione delle circostanze atipiche già decisa da! Tribunale ritenendo adeguato alla gravità della condotta il bilanciamento in equivalenza Il collegio ribadisce che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654) Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso ii 07/12/2021 Il Consigliere Estensore S.ApRA,[OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06182/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris