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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19003/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per il reato di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], delitto dal quale è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.

Si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave ostativa.

La misura era stata emessa a seguito delle ipotizzate condotte violente e minacciose perpetrate dal richiedente, identificate nell’incendio dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA] e nel lancio di una “bomba carta” all’indirizzo dell’abitazione del Marasco, condotte di cui il [OSCURATO:PERSONA] era considerato mandante.

In sede di cognizione l’incendio dell’autovettura non è mai stato connesso alle dimissioni del Marasco dalla carica di vicepresidente della coop.

Ma.re.si. ma era stato accertato che l’incendio era stato ordinato dallo stesso Marasco per motivi di gelosia.

Non vi era mai stato alcun nesso tra l’incendio dell’autovettura della Zanellato, di matrice diversa (gelosia) da quella ipotizzata, e le dimissioni del Marasco dalla carica indicata; né l’istante aveva avuto alcun ruolo tanto nell’incendio dell’autovettura quanto nel lancio della bomba carta.

La ritenuta “ambiguità” della posizione del [OSCURATO:PERSONA] all’interno della Ma.re.si. non ha avuto alcuna incidenza causale con la custodia cautelare patita, né tale effetto sinergico è stato motivato.

Si eccepisce anche la violazione del diritto di difesa dell’istante, non avendo il giudice della riparazione indicato né i RIT delle conversazioni trascritte o sintetizzate nell’ordinanza, né indicato la fonte delle apodittiche asserzioni motivazionali, rispetto alle quali si censura il vizio di motivazione sull’incidenza causale delle indicate conversazioni con il Todaro nell’aprile del 2014 sulla detenzione patita dall’istante dal luglio 2016 all’ottobre 2017.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636 - 01).

Tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.).

È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, limitandosi a valorizzare asseriti comportamenti “ambigui” dell’istante, desumendoli da fatti che in sede di cognizione non sono stati neanche attribuiti al [OSCURATO:PERSONA], con conseguente impossibilità di trarre dagli stessi elementi idonei a ravvisare comportamenti ostativi del medesimo aventi specifica incidenza causale in ordine all’emissione della misura cautelare.

4. Secondo la Corte della riparazione, l’ambiguità della posizione di [OSCURATO:PERSONA] all’interno della società Ma.Re.Si. sarebbe stata conseguenza dello svolgimento da parte dello stesso di funzioni di amministratore di fatto, a fronte di una formale assunzione in qualità di “magazziniere” e di un suo affermato ruolo di “controllore” di altri dipendenti, in tal modo creando la falsa rappresentazione in capo agli inquirenti di un suo coinvolgimento nel delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale cita anche alcune conversazioni telefoniche fra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assumendo che la cripticità delle stesse lasci “trasparire l’intento di [OSCURATO:PERSONA] di dare indicazioni a Todaro in ordine all’incendio dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA]”, persona quest’ultima sentimentalmente legata a [OSCURATO:PERSONA].

L’incendio dell’autovettura della Zanellato, aggiungono i giudicanti, costituisce la “condotta in cui si è sostanziata l’estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]” (v. pag. 4 ordinanza impugnata).

In definitiva, il comportamento gravemente colposo tenuto dall’istante sarebbe rappresentato “sia dall’opacità del suo ruolo all’interno di Ma.Re.Si. (…) sia dai rapporti – mai chiariti – intrattenuti dallo stesso con [OSCURATO:PERSONA]” e altri soggetti, “esecutori materiali dell’incendio della vettura di Zanellato” (v. pag. 6 ordinanza impugnata).

5. Tale percorso argomentativo, tuttavia, risulta del tutto incompatibile con quanto accertato in sede di cognizione nella sentenza assolutoria, con particolare riguardo al fatto che l’incendio dell’autovettura della Zanellato era stato ordinato (non dal [OSCURATO:PERSONA] ma) dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], per motivi di gelosia, e non era in alcun modo connesso alle dimissioni del Marasco dalla carica di vicepresidente della cooperativa (dimissioni che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero state estorte dal [OSCURATO:PERSONA]).

In altri termini, le suddette conversazioni intercettate e l’asserita “ambiguità” della posizione del [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’azienda sono state erroneamente e illogicamente valorizzate per ritenere sussistente un comportamento del medesimo (quale possibile mandante dell’incendio) che è stato radicalmente escluso in sede di merito; né – va aggiunto la Corte territoriale ha motivato in ordine all'effettiva incidenza causale di tali condotte ai fini dell’emissione della misura cautelare per il reato di estorsione aggravata.

6. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per il reato di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], delitto dal quale è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave ostativa. La misura era stata emessa a seguito delle ipotizzate condotte violente e minacciose perpetrate dal richiedente, identificate nell’incendio dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA] e nel lancio di una “bomba carta” all’indirizzo dell’abitazione del Marasco, condotte di cui il [OSCURATO:PERSONA] era considerato mandante. In sede di cognizione l’incendio dell’autovettura non è mai stato connesso alle dimissioni del Marasco dalla carica di vicepresidente della coop. Ma.re.si. ma era stato accertato che l’incendio era stato ordinato dallo stesso Marasco per motivi di gelosia. Non vi era mai stato alcun nesso tra l’incendio dell’autovettura della Zanellato, di matrice diversa (gelosia) da quella ipotizzata, e le dimissioni del Marasco dalla carica indicata; né l’istante aveva avuto alcun ruolo tanto nell’incendio dell’autovettura quanto nel lancio della bomba carta. La ritenuta “ambiguità” della posizione del [OSCURATO:PERSONA] all’interno della Ma.re.si. non ha avuto alcuna incidenza causale con la custodia cautelare patita, né tale effetto sinergico è stato motivato. Si eccepisce anche la violazione del diritto di difesa dell’istante, non avendo il giudice della riparazione indicato né i RIT delle conversazioni trascritte o sintetizzate nell’ordinanza, né indicato la fonte delle apodittiche asserzioni motivazionali, rispetto alle quali si censura il vizio di motivazione sull’incidenza causale delle indicate conversazioni con il Todaro nell’aprile del 2014 sulla detenzione patita dall’istante dal luglio 2016 all’ottobre 2017. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636 - 01). Tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, limitandosi a valorizzare asseriti comportamenti “ambigui” dell’istante, desumendoli da fatti che in sede di cognizione non sono stati neanche attribuiti al [OSCURATO:PERSONA], con conseguente impossibilità di trarre dagli stessi elementi idonei a ravvisare comportamenti ostativi del medesimo aventi specifica incidenza causale in ordine all’emissione della misura cautelare. 4. Secondo la Corte della riparazione, l’ambiguità della posizione di [OSCURATO:PERSONA] all’interno della società Ma.Re.Si. sarebbe stata conseguenza dello svolgimento da parte dello stesso di funzioni di amministratore di fatto, a fronte di una formale assunzione in qualità di “magazziniere” e di un suo affermato ruolo di “controllore” di altri dipendenti, in tal modo creando la falsa rappresentazione in capo agli inquirenti di un suo coinvolgimento nel delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale cita anche alcune conversazioni telefoniche fra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assumendo che la cripticità delle stesse lasci “trasparire l’intento di [OSCURATO:PERSONA] di dare indicazioni a Todaro in ordine all’incendio dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA]”, persona quest’ultima sentimentalmente legata a [OSCURATO:PERSONA]. L’incendio dell’autovettura della Zanellato, aggiungono i giudicanti, costituisce la “condotta in cui si è sostanziata l’estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]” (v. pag. 4 ordinanza impugnata). In definitiva, il comportamento gravemente colposo tenuto dall’istante sarebbe rappresentato “sia dall’opacità del suo ruolo all’interno di Ma.Re.Si. (…) sia dai rapporti – mai chiariti – intrattenuti dallo stesso con [OSCURATO:PERSONA]” e altri soggetti, “esecutori materiali dell’incendio della vettura di Zanellato” (v. pag. 6 ordinanza impugnata). 5. Tale percorso argomentativo, tuttavia, risulta del tutto incompatibile con quanto accertato in sede di cognizione nella sentenza assolutoria, con particolare riguardo al fatto che l’incendio dell’autovettura della Zanellato era stato ordinato (non dal [OSCURATO:PERSONA] ma) dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], per motivi di gelosia, e non era in alcun modo connesso alle dimissioni del Marasco dalla carica di vicepresidente della cooperativa (dimissioni che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero state estorte dal [OSCURATO:PERSONA]). In altri termini, le suddette conversazioni intercettate e l’asserita “ambiguità” della posizione del [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’azienda sono state erroneamente e illogicamente valorizzate per ritenere sussistente un comportamento del medesimo (quale possibile mandante dell’incendio) che è stato radicalmente escluso in sede di merito; né – va aggiunto la Corte territoriale ha motivato in ordine all'effettiva incidenza causale di tali condotte ai fini dell’emissione della misura cautelare per il reato di estorsione aggravata. 6. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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