CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31911/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha revocato la messaalla prova concessa adAntonio [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt.110 cod. pen., 44, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380 del 2001 e 349 cod. pen., hadisposto che il procedimento, sospeso con ordinanza emessa dallo stessoTribunale in data 29 novembre 2023, riprendesse il suo corso.A sostegno della decisione assunta il Tribunale ha addotto chel’imputato, nonostante la scadenza del termine per verificarne l'esito, non si erareso parte attiva nel doveroso rispetto del programma di messa alla prova da luisottoscritto, del quale era elemento essenziale, tra gli altri, l'obbligo di rimuoveregli abusi edilizi contestati, adempiuto solo in parte, come poteva apprezzarsidalla stessa consulenza tecnica prodotta dalla difesa.2. Avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato acinque motivi.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 464-octies e 127 cod. proc. pen. inquanto l'ordinanza di sospensione è stata revocata senza fissare specificaudienza finalizzata alla valutazione dei presupposti della revoca e senza previoavviso le parti, almeno 10 giorni prima.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 464-bis e 464-septies cod. proc.pen. in quanto la revoca è stata disposta in relazione all'inadempimentodell'obbligo giuridico di rimuovere gli abusi edilizi non previsto dall'ordinanzaammissiva del 29 novembre 2023, in assenza dunque di trasgressione alprogramma, al contrario rispettato dal ricorrente tanto che l'UEPE ne aveva2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione contraddittoria e apparente, nonspiegando l'ordinanza perché l'imputato sia stato ritenuto inadempientenonostante la relazione positiva UEPE, la sanatoria degli abusi interni attestatadalla SCIA e l'impossibilità tecnica documentata di demolire l'ulteriore porzionedegli abusi.2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 37 e 464-septies cod. proc. pen.,in relazione all'astensione immotivata e tardiva del giudice, intervenuta dopo leconclusioni delle parti e il ritiro in camera di consiglio, e l'erroneità della revocadella messa alla prova disposta in assenza di trasgressioni gravi e reiterate.2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) e c), cod. proc. pen., la violazionedell’art. 464-sexies cod. proc. pen., inquanto erroneamente non è stata dichiarata l'estinzione del reato nonostante larelazione UEPE positiva e l'adempimento di tutte le prescrizioni.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso inquanto il primo motivo è infondato considerato che l'espressa indicazione dellafissazione dell'udienza «per la verifica della messa alla prova», secondol'insegnamento di questa Corte di legittimità, è pienamente idonea asalvaguardare i diritti di difesa; considerato poi che, ai sensi dell'art. 168-bis cod.pen. la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte allaeliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché,ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, e che, conspecifico riferimento ai reati in materia edilizia, la giurisprudenza di legittimità haaffermato che "la praticabilità della sospensione con messa alla prova nei reatiedilizi, formalmente ricompresi nella cornice edittale che consente l'applicazionedell'istituto, passa obbligatoriamente per l'eliminazione delle conseguenzedannose dei reati in questione, "idest" per la preventiva e spontanea demolizionedell'abuso edilizio ovvero per la sua riconduzione alla legalità urbanistica overicorrano i presupposti per la cd. sanatoria di (doppia) conformità" (Sez. 3, n.36822 del 14/09/2022, P.G. in proc. Aquaro, Rv. 283664 - 01: Sez. 3, n. 39455del 10/05/2017, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 271642 - 01), che tali obblighierano ben noti alla parte ricorrente che a tal fine ha depositato relazione diconsulenza tecnica concernente le operazioni eseguite per la rimozionedell’abuso; la decisione del tribunale, pertanto, è certamente corretta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, fondato e, pertanto, l'ordinanzaimpugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. Va premesso che il Tribunale di Bari, all'udienza del 29 novembre2023, ha disposto la sospensione del procedimento penale pendente neiconfronti del ricorrente con messa alla prova per un periodo di sei mesi.All'udienza del 18 settembre 2024, fissata «per la valutazione dellarelazione conclusiva trasmessa dall’UEPE », il Tribunale, su richiesta delle parti,prorogava la messa alla prova e rinviava all’udienza del 24 settembre 2025all'esito della quale, con ordinanza letta in udienza, revocava la sospensione edisponeva procedersi oltre, altresì rimettendo agli atti al Presidente dopo averdichiarato di astenersi in quanto nel giudicare i computati si era altresì espressasulla posizione del ricorrente.2.2. La giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che, in temadi sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento direvoca ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto delprincipio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regimeintermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senzaprevia fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti delrelativo oggetto (v. Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Tenneriello, Rv. 277387 -01; Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017, Senatore, Rv. 271875 - 01).La Corte di legittimità ha, tuttavia, precisato che in tema di sospensionedel procedimento con messa alla prova, il rinvio dell'udienza disposto "per laverifica della messa alla prova", senza un esplicito riferimento ai presuppostiper disporne la revoca, prefigurando gli opposti epiloghi del procedimentospeciale, è idoneo a garantire il contenuto informativo dell'avviso di cui all'art.464-octies cod. proc. pen. e a salvaguardare i diritti di difesa rispettoall'adozione di una revoca "a sorpresa" (Sez. 6, n. 10083 del 04/02/2025, Rv.287707 - 01).Questo è esattamente quanto avvenuto nel caso in esame, dovel'ordinanza è stata assunta nell'udienza di rinvio fissata per verificare gli esitidella messa alla prova; il motivo è pertanto manifestamente infondato.3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.3.1. In premessa, va ricordato che il ricorso per cassazione avversol'ordinanza con la quale è disposta la revoca della sospensione delprocedimento con messa alla prova è consentito solo per violazione di legge(art. 464-octies co. 3, cod. proc. pen.) e che, in materia, il giudice è titolare diuno spazio di discrezionalità limitato al solo apprezzamento dei presupposti dilegge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessaai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., censurabile in sede di ricorso percassazione (così Sez. 6, n. 28826 del 23/2/2018, Farioli, Rv. 273655).3.2. Quanto ai casi di revoca della messa alla prova, il legislatore, all'art.168-quater cod. pen. ne ha previsti tre: 1. la grave o reiterata violazione delprogramma di trattamento o delle prescrizioni imposte; 2. il rifiuto allaprestazione del lavoro di pubblica utilità; 3. la commissione durante il periododi prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indoledi quello per cui si procede.Tutte e tre le ipotesi di revoca della sospensione del procedimento sicorrelano all'obbiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'interessato rispettoall'impegno assunto e al conseguente venir della fiducia accordataglidall'ordinamento quanto al buon esito della prova, nonché - quanto allaspecifica ipotesi connessa alla commissione di un nuovo reato - alla palesatainfondatezza della valutazione prognostica in punto di rischio di recidivacompiuta dal giudice in sede di applicazione dell'istituto.Mentre le prime due cause di revoca hanno una natura chiaramenteendoprocedimentale - laddove presuppongono una violazione ai contenutiprecettivi dello specifico sub-procedimento di messa alla prova -, l'ipotesi direvoca delineata al n. 2 della medesima norma (nel correlarsi alla"commissione, durante il periodo di prova, di un delitto non colposo ovvero diun reato della stessa indole di quello per cui si procede"), dipende da unacondotta esterna a detto sub-procedimento e, seppure dimostrazione concretadella fallacia della prognosi positiva di astensione dal commettere altri reaticostituente presupposto dell'istituto, non può non comportare l'avvio di unseparato e, dunque, del tutto autonomo procedimento penale.E se è vero che la revoca dell'ordinanza sospensiva, può essere basataanche su un'unica grave trasgressione alle prescrizioni imposte, rispetto allaquale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione discrezionale, limitata alsolo apprezzamento dei presupposti di legge contemplati dall'art. 168-quatercod. pen., che, ove riscontrati, gli impongono di disporre la revoca, senzanecessità di alcun ulteriore apprezzamento circa l'opportunità di consentire laprosecuzione della prova (Sez. 2, Sentenza n. 15978 del 08/04/2025, Rv.287852 - 01), neppure è contestabile che l'apparato motivazionaledell'ordinanza di revoca debba necessariamente individuare la sussistenza deipresupposti di uno dei tre casi contemplati dalla legge, in assenza del qualerisulta emessa in violazione di legge.3.3. Nel caso in esame, al di là dell'apparente adempimento di taleonere di motivazione, l'ordinanza impugnata è incentrata sulla violazionedell'obbligo di rimuovere gli abusi edilizi oggetto di contestazione che nonrisulta contemplato nel provvedimento di messa alla prova presente in atti, cuiquesta Corte di legittimità ha accesso trattandosi di un fatto processuale.L'ordinanza ammissiva agli atti (n. 140/2023) del 29/11/2023 (proc. n.10909/2019), singolarmente declinata al femminile, dato atto che il programmadi trattamento è stato integrato e modificato dal giudice con il consensodell'imputato e delle parti, nel prevedere la sospensione del procedimento conla messa alla prova per la durata di sei mesi, riporta, infatti, oltre allaprescrizione di mantenere contatti frequenti con il funzionario incaricatodell'UEPE e i correlati obblighi comunicativi, quello di “svolgere lavoro dipubblica utilità” presso la società cooperativa e con la frequenza ivi individuata,quello di “adoperarsi verso la vittima del reato con prestazione di tiporisarcitorio” e a tal fine effettuare una “donazione settimanale a favoredell'Emporio della solidarietà della Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] a Gravina in Puglia”,di “svolgere un percorso di riflessione critica sulle condotte antigiuridiche e dieducazione alla legalità”, di “svolgere attività lavorativa” col ruolo e le modalitàindicate, di “partecipazione alla normale gestione del menage familiare”;nessun accenno, seppur minimo, alla circostanza che si trattasse di un soggettoimputato di reati edilizi e nessuna previsione di coerenti obblighi di rimozione,demolizione o, ove possibile, sanatoria delle opere abusive.La motivazione offerta, del tutto eccentrica rispetto ai contenutidell'ordinanza di sospensione con messa alla prova, si configura pertanto comesoltanto apparente, concretando una violazione di legge che abilita l'interessatoal ricorso per cassazione ex art. 464-octies co. 3, cod. proc. pen.4. Gli ulteriori motivi, oltretutto in parte inammissibili in quanto afferentivizi motivazionali, sono assorbiti.5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Bari che avrà cura di verificare se l'ordinanza del 29novembre 2023 sia stata successivamente modificata o integrata prevedendoaltresì l'obbligo di rimozione dei manufatti abusivamente edificati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di BariCosì è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]