CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13RANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Angelo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto aggravato. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si ripropone la questione relativa alla configurabilità del delitto tentato piuttosto che di quello consumato, è inammissibile poiché reiterativo e aspecifico, privo di confronto con le ragioni del provvedimento impugnato, formulato secondo direttrici di censura "in fatto", rivalutative delle prove e manifestamente infondate. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza come, dopo che era scattato l'allarme della scuola teatro del furto, l'imputato è stato bloccato nell'area dell'edificio con indosso denaro contante corrispondente all'importo mancante ed appena sottratto. E costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatricie ritenere che il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (in tal senso, tra le molte, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544 in una fattispecie in cui l'autore del reato, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de