CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 00940/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 23 luglio 2024, con la quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione al decreto di espulsione, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proposta da [OSCURATO:PERSONA] per difetto dei motivi; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si lamenta la violazione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. perché è stata fissata udienza e non si è consentito all’opponente cinque giorni prima di depositare i motivi; che la deduzione è manifestamente infondata, poiché «l'opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine e con l'osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021, Rv. 280987 – 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]