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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03852/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il 2 dicembre 1983 avverso la sentenza del 22 maggio 2020 della CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 13 maggio 2019 dal Tribunale di Napoli che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di concorso in rapina pluriaggravata, in estorsione aggravata, lesioni aggravate e tentativo di estorsione pluriaggravata. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato poiché nei motivi di appello si evidenziava che il teste Salvati, persona offesa dei reati contestati ai capi B, D ed E aveva descritto nella denunzia uno dei rapinatori come un soggetto di 25 anni con capelli corti e con una visibile striscia rasata su uno dei due lati; successivamente effettuava individuazione fotografica dell'odierno ricorrente, che all'epoca dei fatti aveva 35 anni, era calvo e con barba lunga e curata; e circa un mese dopo effettuava altro riconoscimento indicando un'altra fotografia di Iacomino risalente a circa 20 anni prima.

Tali elementi secondo il ricorrente sono sintomo della inattendibilità della individuazione compiuta.

Per analoghe ragioni rileva l'inattendibilità dell'individuazione fotografica eseguita dal teste Loffredi, persona offesa del reato contestato al capo F, che aveva descritto l'autore della rapina come un soggetto dai capelli castani molto corti e carnagione olivastra e ha poi individuato lo Iacomino che è calvo con carnagione chiara.

A fronte di queste censure la corte di appello ha fornito una risposta generica, interpretando in maniera erronea le doglianze difensive e sostenendo che la difesa avrebbe censurato la mancata corrispondenza tra la fotografia utilizzata per la individuazione e le reali caratteristiche fisiche dell'imputato, mentre la difesa aveva censurato la mancata corrispondenza tra la descrizione offerta dalle persone offese in sede di denunzia e le reali fattezze dell'imputato.

Tanto premesso, la corte ha ritenuto i riconoscimenti fotografici pienamente attendibili, formulando una motivazione non chiara che sembra fare riferimento ad una descrizione del rapinatore offerta dalla persona offesa in epoca successiva al riconoscimento fotografico, mentre le persone offese hanno prima proceduto a descrivere il reo e poi hanno individuato un'effigie corrispondente all'imputato, che non coincideva con la loro descrizione.

Gli argomenti utilizzati dalla corte per sminuire la rilevanza della descrizione offerta dalle persone offese si pongono in contrasto con le emergenze processuali, in quanto la persona offesa ha incontrato il reo per ben tre volte e lo ha descritto sempre nello stesso modo, facendo riferimento a capelli corti ingelatinati e ad una visibile striscia rasata su uno dei due lati. 2.2 Assenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di assorbimento della condotta di estorsione nel delitto di rapina, avanzata sul rilievo che nel medesimo contesto, sia pure a distanza di alcuni minuti, il reo si faceva consegnare più beni dalle vittime e tali condotte venivano qualificate come rapina e come estorsione.

La difesa sosteneva di contro con validi argomenti l'unicità della condotta e la impossibilità di qualificarla in modi diversi.

La corte non ha fornito al riguardo alcuna motivazione e si è occupata soltanto di valutare il potenziale assorbimento del reato di lesioni in quello di rapina così omettendo di fornire una qualche motivazione. 2.3 Omessa motivazione in ordine al motivo di appello con cui si invocava l'esclusione dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 cod.pen. in relazione ai capi D E ed F. 2.4 contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria per il reato contestato al capo F della imputazione.

Il reo non aveva avanzato una pretesa economica attuale ma si era limitato a presentarsi presso l'attività commerciale aggiungendo che sarebbe passato nei giorni successivi ma in seguito, nei quasi due mesi trascorsi, non si era mai presentato , sicché la sua condotta avrebbe dovuto integrare l'esimente della desistenza volontaria.

La corte afferma che l'azione delittuosa si è interrotta esclusivamente a causa del rifiuto della persona offesa ma tale argomentazione non è corretta poiché nonostante l'atteggiamento oppositivo il reo affermava che sarebbe ritornato e l'iniziale opposizione della persona offesa non inficia la tesi difensiva secondo cui l'evento non si è verificato a causa della desistenza del reo. 2.5 vizio di motivazione in ordine alla confisca del borsone sequestrato e degli indumenti poiché si tratta di beni che non hanno alcun collegamento certo con il reato e la corte nulla dice per respingere la richiesta di restituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile . 1.1 In relazione al primo motivo di ricorso giova ricordare che l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa. (Sez. 4, Sentenza n. 47262 del 13/09/2017 Ud. (dep. 13/10/2017 ) Rv. 271041 - 01) Nel caso in esame la corte ha fornito esaustiva ed adeguata risposta alle censure formulate con l'appello evidenziando che la persona offesa ha eseguito due riconoscimenti fotografici positivi la cui rilevanza probatoria non risulta sminuita da un successivo mancato riconoscimento, ma da una descrizione dell'imputato fornita dalla difesa.

La corte ha poi spiegato che ogni dichiarazione tende ad introdurre nel processo dati percepiti e la dichiarazione ricognitiva, proprio per le sue caratteristiche, sconta l'imprecisione linguistica essendo espressione di un giudizio, può talvolta non corrispondere alla percezione visiva e certamente non incide sulla genuinità dell'individuazione fotografica che si fonda sulla complessiva effigie della persona ed attiva altri canali percettivi.

Ciò posto la corte ha correttamente concluso che le dichiarazioni delle persone offese sulle caratteristiche somatiche del soggetto riconosciuto devono essere valutate alla luce della natura della dichiarazione e se i loro contenuti non corrispondono agli esiti di una successiva individuazione fotografica non ne inficiano automaticamente la attendibilità.

A ciò si aggiunga che la difesa si è limitata a negare che l'imputato avesse una folta capigliatura senza fornire adeguata dimostrazione della sua calvizie che peraltro può essere legata a fattori contingenti.

In conclusione la corte ha fornito risposta logicamente ineccepibile alla censura difensiva, poiché ha spiegato le ragioni per cui la mancata corrispondenza tra le dichiarazioni e la individuazione fotografica non può inficiare quest'ultima e, nel caso in esame, ha correttamente valorizzato l'assoluta certezza della identificazione, ripetuta da parte delle persone offese.1.2 La censura in ordine al mancato assorbimento del delitto di rapina nel più grave delitto di estorsione è manifestamente infondata poiché dalla sentenza emerge che si è trattato di due condotte distinte realizzate in tempi diversi, in quanto l'imputato dopo essersi impossessato dei bei della persona offesa ha chiesto denaro per restituirli.

La censura dedotta con l'appello era manifestamente infondata e la corte non era tenuta a fornire sul punto esplicita motivazione. 1.3 La censura in merito all'aggravante contestata è generica e manifestamente infondata.

Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione alle minacce profferite in udienza da un soggetto imputato per il reato di associazione mafiosa, per il grave turbamento indotto nella persona offesa dal timore di fronteggiare possibili azioni punitive dei complici e dei parenti dell'imputato). (Sez. 5 - , Sentenza n. 14867 del 26/01/2021 Ud. (dep. 20/04/2021 ) Rv. 281027 - 0) La corte ha evidenziato che dalle informazioni rese dalla persona offesa emerge che l'imputato aveva posto in essere l'estorsione contestata al capo F, pronunziando le parole "Devi dare un regalo per gli amici di [OSCURATO:PERSONA]", così evocando la forza intimidatrice del vincolo associativo.

In relazione ai reati contestati ai capi D ed E la corte inoltre ha richiamato la esaustiva motivazione resa sul punto dalla sentenza di primo grado che, a pagina 14, ha riconosciuto l'esistenza della detta aggravante sottolineando che in occasione della estorsione in danno di Salvati l'imputato gli offriva protezione in cambio di una tangente e richiamava le conseguenze cui questi avrebbe potuto incorrere, ove non avesse pagato, utilizzando il plurale e ricordando l'attentato dinamitardo subito poco tempo prima da una locale agenzia immobiliare e dandogli appuntamento per il mese successivo, così evocando modalità tipiche delle estorsioni di stampo mafioso, eseguite avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo.

La censura proposta con l'atto di appello non si confrontava con questa articolata motivazione e si limitava ad affermare che l'imputato non aveva fatto alcun esplicito riferimento all'appartenenza ad un clan, così incorrendo nel vizio di genericità.

A fronte di una censura inammissibile perché generica, la corte non aveva l'onere di respingerla specificamente.

In ordine al reato di lesioni non va peraltro trascurato che si tratta di uno dei reati satellite in relazione al quale l'aggravante non viene in considerazione se non ai fini della determinazione dell'aumento sanzionatorio per continuazione, di cui il ricorrente non ha invocato la riduzione, neppure con l'atto di appello 1.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con la motivazione della corte che ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento. (Sez. 5, Sentenza n. 50079 del 15/05/2017 Ud. (dep. 02/11/2017) Rv. 271435 - 01) Anche recentemente questa Corte ha ribadito che in relazione al delitto di violenza privata, trattandosi di reato a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo. (Sez. 5 - , Sentenza n. 17241 del 20/01/2020 Ud. (dep. 05/06/2020 ) Rv. 279170 - 01).

Nel rispetto di questi principi la corte territoriale ha affermato che nel caso di specie si è realizzato un tentativo compiuto, in quanto è stato posto in essere il meccanismo astrattamente idoneo a produrre l'evento, che non si è realizzato per il rifiuto della persona offesa.

Ne consegue che la desistenza volontaria non è più ipotizzabile ma, al più, potrebbe configurarsi un recesso attivo, in presenza di una condotta di segno contrario che valga a scongiurare l'evento. 1.5 La censura in ordine alla legittimità della confisca è manifestamente infondata.

Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ablazione di un motociclo, di proprietà di uno dei partecipi ad una rapina, impiegato per commettere la stessa, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sul concreto pericolo che lo stesso potesse essere usato in futuro per compiere fatti analoghi).(Conf. anche n. 2158 del 1993). (Sez. 2 -, Sentenza n. 10619 del 24/11/2020 Ud. (dep. 18/03/2021) Rv. 280991 - 01) La corte ha fornito risposta corretta alla censura dedotta, osservando che il borsone è stato sottoposto a confisca facoltativa, in quanto utilizzato per trasportare il denaro e i telefoni cellulari provento di rapina.

Il motivo di appello non era peraltro specifico, sicchè a fronte di una doglianza inammissibile la corte non era neppure tenuta a rendere specifica motivazione per respingerla.2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, determinata in via equitativa tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il 2 dicembre 1983 avverso la sentenza del 22 maggio 2020 della CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 13 maggio 2019 dal Tribunale di Napoli che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di concorso in rapina pluriaggravata, in estorsione aggravata, lesioni aggravate e tentativo di estorsione pluriaggravata. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato poiché nei motivi di appello si evidenziava che il teste Salvati, persona offesa dei reati contestati ai capi B, D ed E aveva descritto nella denunzia uno dei rapinatori come un soggetto di 25 anni con capelli corti e con una visibile striscia rasata su uno dei due lati; successivamente effettuava individuazione fotografica dell'odierno ricorrente, che all'epoca dei fatti aveva 35 anni, era calvo e con barba lunga e curata; e circa un mese dopo effettuava altro riconoscimento indicando un'altra fotografia di Iacomino risalente a circa 20 anni prima. Tali elementi secondo il ricorrente sono sintomo della inattendibilità della individuazione compiuta. Per analoghe ragioni rileva l'inattendibilità dell'individuazione fotografica eseguita dal teste Loffredi, persona offesa del reato contestato al capo F, che aveva descritto l'autore della rapina come un soggetto dai capelli castani molto corti e carnagione olivastra e ha poi individuato lo Iacomino che è calvo con carnagione chiara. A fronte di queste censure la corte di appello ha fornito una risposta generica, interpretando in maniera erronea le doglianze difensive e sostenendo che la difesa avrebbe censurato la mancata corrispondenza tra la fotografia utilizzata per la individuazione e le reali caratteristiche fisiche dell'imputato, mentre la difesa aveva censurato la mancata corrispondenza tra la descrizione offerta dalle persone offese in sede di denunzia e le reali fattezze dell'imputato. Tanto premesso, la corte ha ritenuto i riconoscimenti fotografici pienamente attendibili, formulando una motivazione non chiara che sembra fare riferimento ad una descrizione del rapinatore offerta dalla persona offesa in epoca successiva al riconoscimento fotografico, mentre le persone offese hanno prima proceduto a descrivere il reo e poi hanno individuato un'effigie corrispondente all'imputato, che non coincideva con la loro descrizione. Gli argomenti utilizzati dalla corte per sminuire la rilevanza della descrizione offerta dalle persone offese si pongono in contrasto con le emergenze processuali, in quanto la persona offesa ha incontrato il reo per ben tre volte e lo ha descritto sempre nello stesso modo, facendo riferimento a capelli corti ingelatinati e ad una visibile striscia rasata su uno dei due lati. 2.2 Assenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di assorbimento della condotta di estorsione nel delitto di rapina, avanzata sul rilievo che nel medesimo contesto, sia pure a distanza di alcuni minuti, il reo si faceva consegnare più beni dalle vittime e tali condotte venivano qualificate come rapina e come estorsione. La difesa sosteneva di contro con validi argomenti l'unicità della condotta e la impossibilità di qualificarla in modi diversi. La corte non ha fornito al riguardo alcuna motivazione e si è occupata soltanto di valutare il potenziale assorbimento del reato di lesioni in quello di rapina così omettendo di fornire una qualche motivazione. 2.3 Omessa motivazione in ordine al motivo di appello con cui si invocava l'esclusione dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 cod.pen. in relazione ai capi D E ed F. 2.4 contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria per il reato contestato al capo F della imputazione. Il reo non aveva avanzato una pretesa economica attuale ma si era limitato a presentarsi presso l'attività commerciale aggiungendo che sarebbe passato nei giorni successivi ma in seguito, nei quasi due mesi trascorsi, non si era mai presentato , sicché la sua condotta avrebbe dovuto integrare l'esimente della desistenza volontaria. La corte afferma che l'azione delittuosa si è interrotta esclusivamente a causa del rifiuto della persona offesa ma tale argomentazione non è corretta poiché nonostante l'atteggiamento oppositivo il reo affermava che sarebbe ritornato e l'iniziale opposizione della persona offesa non inficia la tesi difensiva secondo cui l'evento non si è verificato a causa della desistenza del reo. 2.5 vizio di motivazione in ordine alla confisca del borsone sequestrato e degli indumenti poiché si tratta di beni che non hanno alcun collegamento certo con il reato e la corte nulla dice per respingere la richiesta di restituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile . 1.1 In relazione al primo motivo di ricorso giova ricordare che l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa. (Sez. 4, Sentenza n. 47262 del 13/09/2017 Ud. (dep. 13/10/2017 ) Rv. 271041 - 01) Nel caso in esame la corte ha fornito esaustiva ed adeguata risposta alle censure formulate con l'appello evidenziando che la persona offesa ha eseguito due riconoscimenti fotografici positivi la cui rilevanza probatoria non risulta sminuita da un successivo mancato riconoscimento, ma da una descrizione dell'imputato fornita dalla difesa. La corte ha poi spiegato che ogni dichiarazione tende ad introdurre nel processo dati percepiti e la dichiarazione ricognitiva, proprio per le sue caratteristiche, sconta l'imprecisione linguistica essendo espressione di un giudizio, può talvolta non corrispondere alla percezione visiva e certamente non incide sulla genuinità dell'individuazione fotografica che si fonda sulla complessiva effigie della persona ed attiva altri canali percettivi. Ciò posto la corte ha correttamente concluso che le dichiarazioni delle persone offese sulle caratteristiche somatiche del soggetto riconosciuto devono essere valutate alla luce della natura della dichiarazione e se i loro contenuti non corrispondono agli esiti di una successiva individuazione fotografica non ne inficiano automaticamente la attendibilità. A ciò si aggiunga che la difesa si è limitata a negare che l'imputato avesse una folta capigliatura senza fornire adeguata dimostrazione della sua calvizie che peraltro può essere legata a fattori contingenti. In conclusione la corte ha fornito risposta logicamente ineccepibile alla censura difensiva, poiché ha spiegato le ragioni per cui la mancata corrispondenza tra le dichiarazioni e la individuazione fotografica non può inficiare quest'ultima e, nel caso in esame, ha correttamente valorizzato l'assoluta certezza della identificazione, ripetuta da parte delle persone offese.1.2 La censura in ordine al mancato assorbimento del delitto di rapina nel più grave delitto di estorsione è manifestamente infondata poiché dalla sentenza emerge che si è trattato di due condotte distinte realizzate in tempi diversi, in quanto l'imputato dopo essersi impossessato dei bei della persona offesa ha chiesto denaro per restituirli. La censura dedotta con l'appello era manifestamente infondata e la corte non era tenuta a fornire sul punto esplicita motivazione. 1.3 La censura in merito all'aggravante contestata è generica e manifestamente infondata. Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione alle minacce profferite in udienza da un soggetto imputato per il reato di associazione mafiosa, per il grave turbamento indotto nella persona offesa dal timore di fronteggiare possibili azioni punitive dei complici e dei parenti dell'imputato). (Sez. 5 - , Sentenza n. 14867 del 26/01/2021 Ud. (dep. 20/04/2021 ) Rv. 281027 - 0) La corte ha evidenziato che dalle informazioni rese dalla persona offesa emerge che l'imputato aveva posto in essere l'estorsione contestata al capo F, pronunziando le parole "Devi dare un regalo per gli amici di [OSCURATO:PERSONA]", così evocando la forza intimidatrice del vincolo associativo. In relazione ai reati contestati ai capi D ed E la corte inoltre ha richiamato la esaustiva motivazione resa sul punto dalla sentenza di primo grado che, a pagina 14, ha riconosciuto l'esistenza della detta aggravante sottolineando che in occasione della estorsione in danno di Salvati l'imputato gli offriva protezione in cambio di una tangente e richiamava le conseguenze cui questi avrebbe potuto incorrere, ove non avesse pagato, utilizzando il plurale e ricordando l'attentato dinamitardo subito poco tempo prima da una locale agenzia immobiliare e dandogli appuntamento per il mese successivo, così evocando modalità tipiche delle estorsioni di stampo mafioso, eseguite avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo. La censura proposta con l'atto di appello non si confrontava con questa articolata motivazione e si limitava ad affermare che l'imputato non aveva fatto alcun esplicito riferimento all'appartenenza ad un clan, così incorrendo nel vizio di genericità. A fronte di una censura inammissibile perché generica, la corte non aveva l'onere di respingerla specificamente. In ordine al reato di lesioni non va peraltro trascurato che si tratta di uno dei reati satellite in relazione al quale l'aggravante non viene in considerazione se non ai fini della determinazione dell'aumento sanzionatorio per continuazione, di cui il ricorrente non ha invocato la riduzione, neppure con l'atto di appello 1.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con la motivazione della corte che ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento. (Sez. 5, Sentenza n. 50079 del 15/05/2017 Ud. (dep. 02/11/2017) Rv. 271435 - 01) Anche recentemente questa Corte ha ribadito che in relazione al delitto di violenza privata, trattandosi di reato a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo. (Sez. 5 - , Sentenza n. 17241 del 20/01/2020 Ud. (dep. 05/06/2020 ) Rv. 279170 - 01). Nel rispetto di questi principi la corte territoriale ha affermato che nel caso di specie si è realizzato un tentativo compiuto, in quanto è stato posto in essere il meccanismo astrattamente idoneo a produrre l'evento, che non si è realizzato per il rifiuto della persona offesa. Ne consegue che la desistenza volontaria non è più ipotizzabile ma, al più, potrebbe configurarsi un recesso attivo, in presenza di una condotta di segno contrario che valga a scongiurare l'evento. 1.5 La censura in ordine alla legittimità della confisca è manifestamente infondata. Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ablazione di un motociclo, di proprietà di uno dei partecipi ad una rapina, impiegato per commettere la stessa, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sul concreto pericolo che lo stesso potesse essere usato in futuro per compiere fatti analoghi).(Conf. anche n. 2158 del 1993). (Sez. 2 -, Sentenza n. 10619 del 24/11/2020 Ud. (dep. 18/03/2021) Rv. 280991 - 01) La corte ha fornito risposta corretta alla censura dedotta, osservando che il borsone è stato sottoposto a confisca facoltativa, in quanto utilizzato per trasportare il denaro e i telefoni cellulari provento di rapina. Il motivo di appello non era peraltro specifico, sicchè a fronte di una doglianza inammissibile la corte non era neppure tenuta a rendere specifica motivazione per respingerla.2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, determinata in via equitativa tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in f
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