CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 gennaio 2020
Cassazione n. 41182/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO nC, 2021 • R.G. 26832/2020 Roma, 2 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 161/2020 pubblicata in data 13.01.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. tnn [OSCURATO:PERSONA] e.ggi, 2 laide Amendola C . n 20-{ l'unz: