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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13216/2026

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tante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché i soci De LucaAntonino (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti;– ricorrenti –Numero registro generale 4969/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 13216/2026Data pubblicazione 07/05/2026controAgenzia delle Entrate, in persone del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA SICILIA – PALERMO n. 6231/3/2023,depositata in data 20/7/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 marzo 2026;Nel ricorso si espone che [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’atto di contestazionen.

TY5COCL00897 cron. n.

M1038 notificato il 19/10/2018 dinanzi allaC.T.P. di Agrigento che, nel contraddittorio con l’ufficio, rigettò il ricorsocon sentenza depositata il 13/12/2021, impugnata in appello con attorispetto al quale si difese l’ufficio.La società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e C., in persona dellegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprioe [OSCURATO:PERSONA] sono stati destinatari dell’avviso di accertamentoTY502CL00885 per l’anno 2015, identificati con tre diversi numeri diprotocollo, impugnati singolarmente dinanzi alla C.T.P. di Agrigento.La società formulò dei rilievi rispetto ai quali l’ufficio controdedusse ela C.T.P. rigettò il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] propose formale impugnazione contro l’avviso diaccertamento TY501CL00883 cron n.

M1040 per una serie di motivi enel contraddittorio con l’ufficio la C.T.P. rigettò il ricorso.r.g. n. 4969/2024 a.c. 6/3/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 4969/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 13216/2026Data pubblicazione 07/05/2026De [OSCURATO:PERSONA] propose formale impugnazione contro l’avviso diaccertamento TY502CL00885, cron n.

M1010, rigettato anch’esso consentenza della C.T.P.Avverso le sentenze citate i contribuenti proposero appello e la CGT-2della Sicilia, nel contraddittorio con l’ufficio, confermò le sentenze diprimo grado.Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti hanno proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, i contribuenti hannochiesto la definizione del procedimento nelle forme ordinarie, ex art.380 bis. c.p.c.I contribuenti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5 del DPR n. 917 del1986, art. 101 c.p.c., e art. 111, comma 2, Costituzione, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Nullità dalla sentenza edel procedimento”, i contribuenti si dolgono che erroneamente la CGT-2 abbia deciso nel merito i ricorsi, e che essa avrebbe dovuto rilevarela nullità del procedimento di primo grado e della relativa sentenza perviolazione del litisconsorzio necessario tra la società e i soci, visto chesi verte in tema di società di persone e che l’imputazione del maggiorreddito per trasparenza ai soci, ex art. 5 Tuir, comporta che sia ilgiudizio di primo grado che quello di appello avrebbero dovutocoinvolgere unitariamente e contestualmente la società e i soci.1.1.

Il motivo è inammissibile.r.g. n. 4969/2024 a.c. 6/3/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 4969/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 13216/2026Data pubblicazione 07/05/2026Esso, infatti, si scontra con la ormai consolidata giurisprudenza diquesta Corte, secondo la quale il procedimento non è nullo, e dunquenon si dà luogo a regressione del procedimento, quando i giudizi diprimo grado si sono svolti contestualmente e in maniera coordinata,anche se il giudizio non sia stato unitario (Cass., Sez. 5 -, Ordinanzan. 11944 del 07/05/2025, Rv. 675035 – 01; Cass., sez. 5-, Sentenzan. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01).Orbene, nel caso di specie, i giudici di appello hanno ben spiegato chei procedimenti di primo grado, sebbene non formalmente riuniti, sonostati trattati alla stessa udienza e dinanzi al medesimo giudice; essi inappello sono stati riuniti, sicché nessun vulnus i contribuenti hannoricevuto con riferimento al loro diritto di difesa.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e art. 111, comma6, Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.”, in vero scarsamente comprensibile, i contribuenti, dopo averriportato in corsivo ampi stralci degli atti difensivi del giudizio di merito,sembrano dedurre un difetto di motivazione della sentenza impugnata.2.1.

Il motivo è inammissibile.La sentenza è motivata in maniera congrua e dà atto non solodell’integrità, intesa in senso sostanziale, del contraddittorio, maanche, correttamente, che l’impugnazione tempestiva entro il terminedi decadenza dalla potestà impositiva sana qualsiasi nullità dellanotificazione dell’avviso di accertamento.3.

Con la memoria difensiva i contribuenti prospettanoinammissibilmente quattro questioni.La prima e la quarta fanno riferimento ad una non meglio precisata“ditta Insalaco”, di cui però non si ha nessuna traccia in sentenza nénel corpo del ricorso.r.g. n. 4969/2024 a.c. 6/3/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 4969/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 13216/2026Data pubblicazione 07/05/2026La seconda questione riguarda ancora l’integrità del contraddittorio ela notifica dell’avviso di accertamento a [OSCURATO:PERSONA], temi suiquali la sentenza impugnata si è espressa chiaramente affermando cheil contraddittorio era stato garantito anche alla Orlando, parte delgiudizio, e che il litisconsorzio necessario era stato sostanzialmenterispettato.La terza questione riguarda ancora la nullità della notifica dell’attoimpositivo a [OSCURATO:PERSONA], e su di essa, come si è detto, lasentenza impugnata si è parimenti chiaramente espressa affermandoche qualsivoglia nullità è stata sanata con la tempestiva impugnazionedell’avviso di accertamento in primo grado.4.

Il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo neiconfronti dell’Agenzia delle Entrate.I contribuenti sono condannati a pagare, in favore dell’Agenzia delleEntrate, la somma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., liquidata indispositivo, oltre che la somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della cassa delle ammende, anch’essa liquidata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna i contribuenti al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro milleduecentoa titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito nonché dellar.g. n. 4969/2024 a.c. 6/3/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 4969/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 13216/2026Data pubblicazione 07/05/2026somma di euro seicento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ.Condanna i contribuenti al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro cinquecento, ai sensi dell’art. 96,quarto comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA].g. n. 4969/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché i soci De LucaAntonino (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti;– ricorrenti –Numero registro generale 4969/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 13216/2026Data pubblicazione 07/05/2026controAgenzia delle Entrate, in persone del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA SICILIA – PALERMO n. 6231/3/2023,depositata in data 20/7/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 marzo 2026;Nel ricorso si espone che [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’atto di contestazionen. TY5COCL00897 cron. n. M1038 notificato il 19/10/2018 dinanzi allaC.T.P. di Agrigento che, nel contraddittorio con l’ufficio, rigettò il ricorsocon sentenza depositata il 13/12/2021, impugnata in appello con attorispetto al quale si difese l’ufficio.La società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e C., in persona dellegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprioe [OSCURATO:PERSONA] sono stati destinatari dell’avviso di accertamentoTY502CL00885 per l’anno 2015, identificati con tre diversi numeri diprotocollo, impugnati singolarmente dinanzi alla C.T.P. di Agrigento.La società formulò dei rilievi rispetto ai quali l’ufficio controdedusse ela C.T.P. rigettò il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] propose formale impugnazione contro l’avviso diaccertamento TY501CL00883 cron n. M1040 per una serie di motivi enel contraddittorio con l’ufficio la C.T.P. rigettò il ricorso.r.g. n. 4969/2024 a.c. 6/3/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4969/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 13216/2026Data pubblicazione 07/05/2026De [OSCURATO:PERSONA] propose formale impugnazione contro l’avviso diaccertamento TY502CL00885, cron n. M1010, rigettato anch’esso consentenza della C.T.P.Avverso le sentenze citate i contribuenti proposero appello e la CGT-2della Sicilia, nel contraddittorio con l’ufficio, confermò le sentenze diprimo grado.Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti hanno proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, i contribuenti hannochiesto la definizione del procedimento nelle forme ordinarie, ex art.380 bis. c.p.c.I contribuenti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5 del DPR n. 917 del1986, art. 101 c.p.c., e art. 111, comma 2, Costituzione, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Nullità dalla sentenza edel procedimento”, i contribuenti si dolgono che erroneamente la CGT-2 abbia deciso nel merito i ricorsi, e che essa avrebbe dovuto rilevarela nullità del procedimento di primo grado e della relativa sentenza perviolazione del litisconsorzio necessario tra la società e i soci, visto chesi verte in tema di società di persone e che l’imputazione del maggiorreddito per trasparenza ai soci, ex art. 5 Tuir, comporta che sia ilgiudizio di primo grado che quello di appello avrebbero dovutocoinvolgere unitariamente e contestualmente la società e i soci.1.1. Il motivo è inammissibile.r.g. n. 4969/2024 a.c. 6/3/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4969/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 13216/2026Data pubblicazione 07/05/2026Esso, infatti, si scontra con la ormai consolidata giurisprudenza diquesta Corte, secondo la quale il procedimento non è nullo, e dunquenon si dà luogo a regressione del procedimento, quando i giudizi diprimo grado si sono svolti contestualmente e in maniera coordinata,anche se il giudizio non sia stato unitario (Cass., Sez. 5 -, Ordinanzan. 11944 del 07/05/2025, Rv. 675035 – 01; Cass., sez. 5-, Sentenzan. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01).Orbene, nel caso di specie, i giudici di appello hanno ben spiegato chei procedimenti di primo grado, sebbene non formalmente riuniti, sonostati trattati alla stessa udienza e dinanzi al medesimo giudice; essi inappello sono stati riuniti, sicché nessun vulnus i contribuenti hannoricevuto con riferimento al loro diritto di difesa.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e art. 111, comma6, Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.”, in vero scarsamente comprensibile, i contribuenti, dopo averriportato in corsivo ampi stralci degli atti difensivi del giudizio di merito,sembrano dedurre un difetto di motivazione della sentenza impugnata.2.1. Il motivo è inammissibile.La sentenza è motivata in maniera congrua e dà atto non solodell’integrità, intesa in senso sostanziale, del contraddittorio, maanche, correttamente, che l’impugnazione tempestiva entro il terminedi decadenza dalla potestà impositiva sana qualsiasi nullità dellanotificazione dell’avviso di accertamento.3. Con la memoria difensiva i contribuenti prospettanoinammissibilmente quattro questioni.La prima e la quarta fanno riferimento ad una non meglio precisata“ditta Insalaco”, di cui però non si ha nessuna traccia in sentenza nénel corpo del ricorso.r.g. n. 4969/2024 a.c. 6/3/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4969/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 13216/2026Data pubblicazione 07/05/2026La seconda questione riguarda ancora l’integrità del contraddittorio ela notifica dell’avviso di accertamento a [OSCURATO:PERSONA], temi suiquali la sentenza impugnata si è espressa chiaramente affermando cheil contraddittorio era stato garantito anche alla Orlando, parte delgiudizio, e che il litisconsorzio necessario era stato sostanzialmenterispettato.La terza questione riguarda ancora la nullità della notifica dell’attoimpositivo a [OSCURATO:PERSONA], e su di essa, come si è detto, lasentenza impugnata si è parimenti chiaramente espressa affermandoche qualsivoglia nullità è stata sanata con la tempestiva impugnazionedell’avviso di accertamento in primo grado.4. Il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo neiconfronti dell’Agenzia delle Entrate.I contribuenti sono condannati a pagare, in favore dell’Agenzia delleEntrate, la somma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., liquidata indispositivo, oltre che la somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della cassa delle ammende, anch’essa liquidata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna i contribuenti al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro milleduecentoa titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito nonché dellar.g. n. 4969/2024 a.c. 6/3/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4969/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 13216/2026Data pubblicazione 07/05/2026somma di euro seicento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ.Condanna i contribuenti al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro cinquecento, ai sensi dell’art. 96,quarto comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA].g. n. 4969/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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