CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 18114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ).Uvr, T/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 04/03/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Forlì in data 19/02/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e mesi 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa, esclusa la contestata recidiva, in ordine al reato di cui agli artt. (capo A) e 61 n. 2, 81 comma secondo e 337 cod. pen. (capo B). Considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi di cui all'art. 614 cod. pen.) e l'altro l'inosservanza di legge con riferimento all'art. 337 cod. pen., non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterano doglianze già affrontate e disattese con congrua motivazione esposta alle pagg. 5 e ss. dell'impugnata sentenza, ove la Corte territoriale ha già dato conto delle ragioni per cui è risultato pienamente provato, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, il delitto di tentata rapina impropria (e non quello prospettato dalla difesa ex art. 614 cod. pen.); ciò poiché la violenza posta in essere dal reo risulta essere stata consapevolmente diretta a procurarsi l'impunità e non è consistita in una legittima reazione difensiva dell'aggressione altrui; si veda, altresì, pag. 7 della sentenza impugnata, in cui i giudici di merito hanno pertinentemente esposto come la condotta tenuta da JALLOW non abbia integrato una mera resistenza passiva, tenuto conto della violenza usata verso gli agenti di polizia, del tentativo di fuga e dei successivi colpi inferti agli stessi una volta immobilizzato all'interno della vettura: tutti elementi, questi, che configurano certamente un'opposizione attiva per neutralizzare l'azione delle forze di polizia e non già una mera resistenza passiva; ritenuto che il terzo motivo, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 628, comma terzo n. 3 bis cod. pen., oltre ad essere parimenti reiterativo di censure già scrutinate dai giudici del gravame, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; talché, il ricorrente non si confronta, ancora una volta, con la pertinente motivazione esposta a pag. 7 della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'aggravante de qua; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i