CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 39426/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna degli imputati per i reati di cui agli artt. 216, commal, n. 1 e 2, e 223, comma 1, L. F.; - che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di Bruzzese, con cui si denunzia violazione di legge in ordine dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante l'utilizzo di criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; - che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di Monfrecola, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico, con riferimento alla censura afferente alla sussistenza delle funzioni gestorie (perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato), mentre, con riferimento al profilo della responsabilità per le condotte distrattive, è indeducibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P