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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 42660/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rimini respingeva l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc, pen., tra i reati giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 30/5/2018 e un'altra emessa dal Tribunale di Rimini in data 7/11/2019.

2. Ricorre per cassazione personalmente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato, come previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rimini respingeva l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc, pen., tra i reati giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 30/5/2018 e un'altra emessa dal Tribunale di Rimini in data 7/11/2019. 2. Ricorre per cassazione personalmente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato, come previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 42660/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris