CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19270/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A N. 6853/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando violazione di legge vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità, mancando a dire del difensore ricorrente elementi certi in relazione alla destinazione allo spaccio della droga caduta in sequestro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il 28 aprile 2025 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] negildo Pompei nell'interesse del ricorrente con la quale si è insistito per l'ammis- sibilità del ricorso chiedendo la rimessione degli atti al Presidente della Corte. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare iogica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destina- zione allo spaccio, sottolineando come se il mero dato quantitativo non è dirimente per provare la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta, perché è possibile che un consumatore decida di comprarsene in quantità superiore all'utilizzo quo- tidiano in modo da avere una scorta, è però necessario che l'imputato abbia i mezzi economici per procurarsi tale scorta e spieghi come e dove l'ha comperata. Nel caso di specie, il Tozzi, studente e dunque privo di redditi tali da comperare tutti insieme 50 grammi di hashish, ha allegato (senza però fornire elementi che lo provino) di avere, utilizzato il denaro ricevuto in regalo per il suo diciottesimo compleanno, ma non ha spiegato da chi e quale somma ricevette e neppure da chi ed a quale prezzo comperò la sostanza. Ne consegue la scarsa credibilità della sua tesi. Si deve aggiungere poi -secondo la logica motivazione dei giudici del gravame del merito - che un altro elemento che milita a favore della detenzione a fine di spaccio è la considerazione che, secondo comune esperienza, se il Tozzi avesse detenuto la sostanza a fine di uso personale, non l'avrebbe mai portata con sé ma l'avrebbe conservata in casa od in un luogo sicuro, da dove prenderla al bisogno. Se l'avesse effettivamente appena comperata, come ha sostenuto l'imputato, non sarebbe rimasto in strada con gli amici, con la droga nascosta negli slip,. ma l'a- vrebbe portata a casa, l'avrebbe consumata e poi sarebbe uscito.N. 6853/2025 R.G. 3. Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ri- corrente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva- mente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget- tive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente af- fermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti ta- bellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non per- sonale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rile- vanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di pre- sentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac- cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele- menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva- lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco- nomica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cosi_ sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 6853/2025 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav