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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 34099/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile Il primo motivo - nel quale si deduce che, in tema di evasione, deve ritenersi insussistente il dolo nella condotta di colui che, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontani per recarsi, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri - è manifestamente infondato, posto che la risalente giurisprudenza indicata dalla difesa, dal 2015 in poi è stata superata dall'orientamento secondo il quale "Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio" (ex multis Sez. 6, n. 524'96 del 03/10/2018, Natale, Rv. 274295).

Il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito, a fronte della puntuale motivazione della Corte territoriale che ancora il diniego ai precedenti penali di Renda e alla spregiudicatezza dimostrata dall'imputato.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I'Cresid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile Il primo motivo - nel quale si deduce che, in tema di evasione, deve ritenersi insussistente il dolo nella condotta di colui che, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontani per recarsi, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri - è manifestamente infondato, posto che la risalente giurisprudenza indicata dalla difesa, dal 2015 in poi è stata superata dall'orientamento secondo il quale "Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio" (ex multis Sez. 6, n. 524'96 del 03/10/2018, Natale, Rv. 274295). Il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito, a fronte della puntuale motivazione della Corte territoriale che ancora il diniego ai precedenti penali di Renda e alla spregiudicatezza dimostrata dall'imputato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I'Cresid
Sentenza Cassazione n. 34099/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris